Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 94 del 23/10/2013
Azioni disponibili
(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame)
Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, ritiene che le soluzioni presentate nel prospetto di copertura siano conformi alla disciplina di cui all'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica; per quanto concerne il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso il 9 ottobre 2013 la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, rileva che i valori del saldo netto da finanziare per il triennio di riferimento coincidono, per ciascuno degli anni, con i valori-obiettivo fissati nella predetta risoluzione. A tali valori si perviene sulla base delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, e degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità, come evidenziato nell'Allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità.
Dal prospetto di copertura degli oneri correnti contenuto nel disegno di legge risulta che i mezzi di copertura sono forniti esclusivamente da risorse determinate dall'articolato dello stesso disegno di legge di stabilità. In particolare, è utile segnalare che non si ricorre all'utilizzo del risparmio pubblico.
Il prospetto indica un eccesso della copertura rispetto agli oneri, pari a 137 milioni nel 2014, 14.149 nel 2015 e 17.336 nel 2016.
In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge di stabilità, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, fa presente la necessità di segnalare, in relazione al mancato rispetto di quanto prescritto dal predetto articolo 11, comma 3, alinea e lettera i), ovvero al divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, le seguenti disposizioni: l'articolo 6, comma 25; l'articolo 10, comma 4; l'articolo 10, commi 9 e 10; l'articolo 10, commi da 38 a 40; l'articolo 11, comma 7.
Per quanto attiene, poi, all'introduzione di norme che comportano nuove spese od aumenti di spesa, esprime parere di nulla osta, rilevando comunque la criticità costituita dalla presenza nell'articolato di numerose disposizioni recanti nuove autorizzazioni di spesa. Infine, in relazione al contenuto della tabella C rileva che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 208 del 1999 dispone che la collocazione di una norma in tale tabella è subordinata ad uno dei seguenti requisiti: espresso rinvio da parte della legislazione sostanziale al finanziamento della norma in questione con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009 (prima n. 468 del 1978); inserimento della norma nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2000 (in questo caso si tratta evidentemente di un elenco di norme definito e non suscettibile di ampliamento). Segnala poi, per quanto riguarda gli stanziamenti iscritti nella tabella C, le leggi, che non erano iscritte nell'omologa tabella della legge finanziaria per il 2000, né recano espresso rinvio per la determinazione delle risorse ad esse destinate al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, né risultano presenti nella tabella C contenuta nella legge di stabilità per il 2013: legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 290 - integrazione fondo protezione civile per alluvioni (cap. 7446/p); decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1 - politiche pari opportunità (cap. 2108/p); decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2 - rafforzamento e rilancio del settore turistico (cap. 6821). Evidenzia come si tratti, in ogni caso, di stanziamenti connessi a quelli presenti all'interno della tabella C.
Nessuno chiedendo di intervenire, il rappresentante del GOVERNO prende atto delle considerazioni fornite dal Relatore.
Il PRESIDENTE formula, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2014 e per il triennio 2014-2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni:
- si può ritenere che le soluzioni presentate nel prospetto di copertura siano conformi alla disciplina di cui all'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica;
- per quanto concerne il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso il 9 ottobre 2013 la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, si può ritenere che i valori del saldo netto da finanziare per il triennio di riferimento coincidono, per ciascuno degli anni, con i valori-obiettivo fissati nella predetta risoluzione. A tali valori si perviene sulla base delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, e degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità, come evidenziato nell'Allegato n. 4 al medesimo disegno di legge;
- dal prospetto di copertura degli oneri correnti contenuto nel disegno di legge risulta che i mezzi di copertura sono forniti esclusivamente da risorse determinate dall'articolato dello stesso. In particolare, segnala che non si ricorre all'utilizzo del risparmio pubblico;
- il prospetto indica un eccesso della copertura rispetto agli oneri, pari a 137 milioni nel 2014, 14.149 milioni nel 2015 e 17.336 milioni nel 2016.
In ordine al profilo dei contenuti del disegno di legge di stabilità, ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, vanno segnalate, in relazione al mancato rispetto di quanto prescritto dal predetto articolo 11, comma 3, alinea e lettera i), ovvero al divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, le seguenti disposizioni:
l'articolo 6, comma 25;
l'articolo 10, comma 4;
l'articolo 10, commi 9 e 10;
l'articolo 10, commi da 38 a 40;
l'articolo 11, comma 7.
Per quanto attiene all'introduzione di norme che comportano nuove spese o aumenti di spesa, esprime parere di nulla osta, rilevando comunque la criticità costituita dalla presenza nell'articolato di numerose disposizioni recanti nuove autorizzazioni di spesa.
Infine, in relazione al contenuto della tabella C rileva che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 208 del 1999 dispone che la collocazione di una norma in tale tabella è subordinata ad uno dei seguenti requisiti: espresso rinvio da parte della legislazione sostanziale al finanziamento della norma in questione con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009; inserimento della norma nella tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2000.
Segnala poi, per quanto riguarda gli stanziamenti iscritti nella tabella C, le seguenti leggi che non erano iscritte nell'omologa tabella della legge finanziaria per il 2000, né recano espresso rinvio per la determinazione delle risorse ad esse destinate al disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, né risultano presenti nella tabella C contenuta nella legge di stabilità per il 2013:
- legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 290 - integrazione fondo protezione civile per alluvioni;
- decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1 - politiche pari opportunità;
- decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2 - rafforzamento e rilancio del settore turistico.
Evidenzia, a tale ultimo proposito, come si tratti, in ogni caso, di stanziamenti connessi a quelli presenti all'interno della tabella C."
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.