Legislatura 17ª - Commissioni 5° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 2 del 22/10/2013
Azioni disponibili
ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1107
BROGLIA, VACCARI, CALEO, RICCHIUTI, RITA GHEDINI, LO GIUDICE, BERTUZZI, BORIOLI, PEGORER, GIANLUCA ROSSI, CANTINI, ALBANO, GINETTI, LO MORO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1107, recante il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
premesso che:
la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha disciplinato all'articolo 1, comma 380, le modalità di spettanza ai Comuni del gettito dell'lMU;
il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha previsto la sospensione del pagamento del tributo;
gli articoli 1, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge in conversione recano ulteriori disposizioni in materia di IMU;
in particolare, i suddetti articoli trattano complessivamente una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013, nonché ne disciplinano le modalità di rimborso verso i comuni;
considerato che:
gli effetti del provvedimento in conversione intervengono di fatto a due mesi dalla fine dell'esercizio di bilancio 2013 dei comuni, i quali, nella stragrande maggioranza hanno già approvato il bilancio di previsione ed impegnato, quando non spese, le risorse iscritte in funzione del gettito IMU previsto;
tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nel caso in cui il rimborso non fosse in linea con le previsioni attese;
impegna il Governo:
nelle more dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto in conversione, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché la quota effettiva di rimborso da parte dello Stato verso ogni singolo comune sia determinata in modo non inferiore al differenziale tra quanto iscritto nei bilanci di previsione alla data di presentazione del presente decreto e quanto accertato effettivamente a consuntivo sul gettito 2013 alla luce dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 2-bis e 3 del decreto stesso.
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
premesso che:
l'articolo 2 ai commi da 1 a 5-bis reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono quindi esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1º gennaio 2014, i cosiddetti «beni merce», ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
in particolare, il comma 1 – con una modifica non testuale alla disciplina dell'IMU contenuta all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 – stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati;
il comma 2 (lettera a)) interviene, al contrario, sul predetto articolo 13, modificando il comma 9-bis al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione; la precedente formulazione del comma 9-bis attribuiva ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota di base di tali tipologie di immobili fino allo 0,38 per cento per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
nel corso dell'esame presso la Camera è stato specificato che per l'anno 2013 resta dovuta la prima rata dell'IMU relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa-costruttrice alla vendita;
impegna il governo:
ad adottare ogni iniziativa necessaria a disincentivare lo sfruttamento del suolo ed in particolare ad adottare misure agevolative in materia di IMU rivolte ai soli fabbricati costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Le Commissioni 5 e 6 del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge in oggetto detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;
considerato che:
ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di ammortizzatore sociale, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito per la tutela dei lavoratori;
è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo, ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;
tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;
misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;
il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;
appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare al lavoratori la certezza dello stato sociale,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.
BOTTICI, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune deroghe in materia pensionistica;
la condizione lavorativa in cui versa il nostro Paese è forse la più tragica dal dopoguerra ad oggi; la recente riforma pensionistica introdotta con il «Decreto Salva-Italia», varata dal governo Monti, ha proseguito nell'opera di disinteressamento nei confronti di alcune categorie di lavoratori, cui appartengono però milioni di persone (professionisti, lavoratori precari subordinati, dottori di ricerca, collaboratori a progetto, addetti alle vendite porta a porta) che per il periodo o i periodi lavorativi nei quali risultano assunti secondo queste tipologie di contratto, hanno i propri contributi previdenziali versati presso l'Inps nella Gestione separata istituita con legge 335 del 1995;
il conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, è subordinato alla maturazione da parte del lavoratore di un'anzianità contributiva minima, stabilita in trentacinque anni secondo la legge 247 del 2007;
il lavoratore che per tipologia di contratto lavorativo risulti contribuente della Gestione separata presso l'Inps, e che termini tale attività prima di aver maturato l'anzianità contributiva prescritta, non potrà quindi accedere al trattamento pensionistico corrispondente ai contributi previdenziali versati, che, definiti in questo caso «silenti», risulteranno dal lavoratore versati a fondo perduto;
ciò è quanto avviene per tutti quei lavoratori che, per esempio, dopo un periodo di lavoro precario o autonomo, riescono ad accedere ad un impiego a tempo indeterminato, come per tutte quelle donne che scelgono di interrompere un'attività lavorativa precaria per dedicarsi alla famiglia;
tali contributi silenti interessano oggi un'ampia fetta di cittadini, in gran parte i più svantaggiati per condizioni economiche, precari, di giovane età, ignari del meccanismo della Gestione separata, che non percepiranno in futuro le pensioni che spetterebbero loro per i periodi di lavoro trascorsi secondo contratti precari e atipici;
l'Ente previdenziale utilizza inoltre tali contributi versati negli anni per la Gestione separata, ma non percepibili dal lavoratore che abbia mutato tipologia di impiego, per corrispondere i trattamenti ai contribuenti della Gestione ordinaria che hanno maturato i termini per accedere al trattamento pensionistico;
rilevato che;
il Direttore generale dell'Inps, dott. Mauro Nori, ha recentemente dichiarato (28 gennaio 2013) in una intervista rilasciata al quotidiano economico Italia Oggi, che sono «diversi milioni» i lavoratori interessati da questo problema, e che se l'Inps dovesse restituire i contributi silenti, «rischierebbe il default». Il quotidiano stima in circa 10 miliardi di euro la cifra oggetto di una tale ipotesi;
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni atti normativi, relativamente alla questione descritta in premessa riguardante i cd. «contributi sii enti», che siano finalizzati a garantire il riconoscimento ai fini previdenziali di ogni periodo di attività e ogni tipologia di impiego per i quali il lavoratore abbia versato i contributi;
a quantificare quale sia l'ammontare totale dei cosiddetti «contributi silenti», ovvero quei contributi previdenziali versati senza che gli stessi abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico, allo stato attuale e nella previsione dei prossimi anni.
Il Senato,
in sede di discussione dell'AS 1107 «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
premesso che:
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), prevede la possibilità per i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna, con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità, dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, di chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza;
l'articolo 14 del decreto-legge in oggetto prevede l'applicazione di tali disposizioni anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione del giudizio sia presentata nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;
tuttavia, l'esigenza di assicurare la parità di trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge, rende opportuno estendere la portata delle previsioni di cui al predetto articolo 14,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni citate in premessa anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, pende giudizio di revocazione innanzi, alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello, nonché a prevedere la proroga del termine del 15 ottobre 2013 relativo alla presentazione della richiesta di definizione del giudizio.
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;
in corso di discussione della conversione in legge del decreto si era evidenziata l'opportunità di superare l'abrogazione tout court della prima rata dell'IMU attraverso una riformulazione che prevedeva il raddoppio delle detrazioni senza bisogno di ricorrere a coperture aggiuntive, mettendo in sicurezza l'abrogazione anche della seconda rata per circa il settanta per cento dei proprietari e allargando le fattispecie equiparate all'abitazione principale, quali, ad esempio, le unità immobiliari a destinazione abitativa, utilizzate da anziani o disabili, da parenti di primo grado o dai cittadini italiani residenti all'estero;
la questione della seconda rata dell'IMU per il 2013 sarà affrontata in un altro provvedimento, successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2014, nell'ambito della quale, unitamente ad altre questioni; saranno in definite le caratteristiche della nuova tassa di servizio che andrà a sostituire l'IMU e la TARES; l'abrogazione anche della seconda rata dell'IMU per il 2013 per il cento per cento dei proprietari comporta la necessità di coperture, ad oggi non ancora individuate, per oltre 2 miliardi di euro;
abrogare integralmente l'IMU per il 2013 anche al 30 per cento di proprietari con abitazioni principali di maggiore valore risponde a criteri di equità e sostegno ai consumi solo se tale abrogazione non comporta la necessità di altre forme di aggravio fiscale in capo anche al restante settanta per cento di proprietari, nonché in capo agli altri contribuenti che non risultano gravati da IMU,
impegna il Governo
ad escludere sin d'ora che le coperture, necessarie per disporre la eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU per il 2013 al cento per cento dei proprietari, saranno reperite attraverso aumenti di entrate fiscali di qualsivoglia tipo, quali aumenti di altre imposte, introduzione di altre imposte, riduzioni di incentivi, agevolazioni o altre tax expenditures, aumenti di acconti di imposte per l'anno in corso, anticipazioni di acconti di imposte per l'anno successivo.
ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI
La Commissione,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» all'esame di questa Camera, reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;
in particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;
contestualmente, sarebbe necessario prevedere una proroga per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di dare piena attuazione alle relative disposizioni;
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, sono state coinvolte in tale processo solo in un momento successivo, dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole dinanzi alla Corte Costituzionale (sentenza 178/2012);
è utile ricordare come la semplice diversa allocazione di competenze primarie non può pregiudicare il principio fondamentale delle esigenze dell'autonomia e del decentramento:
impegna il Governo:
a prevedere una congrua proroga per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire ai rispettivi enti locali di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, alla luce di quanto illustrato in premessa.
ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI
La Commissione,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» abolisce la prima rata dell'IMU, dovuta per l'anno 2GB, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il precedente decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 il successivo articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU sulla seconda rata dovuta per l'anno 2013 e dal pagamento dell'imposta a decorrere dallo gennaio 2014;
nell'attuale contesto di persistente crisi economica, tra le esenzioni ed agevolazioni non è stata considerata la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni già per l'anno. d'imposta 2013, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo,
impegna il Governo:
a prevedere, nei prossimi provvedimenti d'urgenza che emanerà, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni già per il 2013, anche attraverso la parziale deducibilità degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.
FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, ZIN
Le Commissioni,
premesso che:
l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;
in particolare la lettera a), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera b) ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di Imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;.
che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava coniata apposta per le società in house che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;
considerato che:
l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e successive modificazioni, la propria società in house, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi; quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21% (oggi 22%) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale in house non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi lva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale in house richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle Entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che« la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società in house potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applica bile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società in house che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);
fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società in house che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il .. Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali «long a manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico»;
tra le società in house di cui al paragrafo precedente troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;
La possibilità di creare forme associative che proprio grazie all'unione di più realtà permettano risparmi agli enti soci, in questo grave momento, dovrebbe trovare incentivazione da parte dello Stato. Deve inoltre essere considerato anche che Equitalia Spa cesserà il servizio per gli enti locali a partire dal 31 dicembre 2013 (articolo 10, comma 2-ter decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) e che quindi gli enti locali dovranno attrezzarsi per quanto riguarda la propria riscossione e non è pensa bile che ogni comune si attrezzi singolarmente stante il costo del servizio;
l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società in house il servizio di riscossione dei tributi;
impegnano il Governo a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società in house che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.
URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni concernenti una categoria di cosiddetti lavoratori «esodati» che fino ad oggi non erano stati inclusi nella salvaguardia;
la soluzione riguarda un numero estremamente esiguo di lavoratrici e lavoratori, mentre deve essere risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;
che tale-soluzione deve prevedere l'utilizzo dei maggiori risparmi derivanti dalla «manovra» delle pensioni Fornero rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
la relazione tecnico sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021;
il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi pari a 80 miliardi nel periodo 2012-2012, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;
non vi sono pertanto ragioni finanziarie, di bilancio o di equilibrio delle casse dello Stato che possano impedire tale intervento di giustizia e ristabilimento del patto tra lo Stato e i cittadini,
impegna il Governo:
a utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero per risolvere il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti esodati.
Il Senato,
in sede di esame dell'atto Senato n. 1107, recane il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;
premesso che:
all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, si dispone che la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
impegna il Governo:
chè quanto disposto dall'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, venga considerato valido anche nell'ipotesi in cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l'immobile ad un genitore;
a valutare l'opportunità, altresì, che se l'affidamento formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi, la detrazione maggiorata spetti al 50 per cento tra i genitori.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.
Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)
1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''euro 200'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 400'' e al terzo periodo le parole: ''euro 400'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 600''.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'armo 2013, si provvedemediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
«5-quater. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.
Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)
1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-Iegge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''euro 200'', sono sostituite dalle seguenti: ''euro 400'', conseguentemente al terzo periodo le parole: ''euro 400'' sono sostituite dalle parole: ''euro 600''».
Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 1,3 miliardi di euro per I'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(IMU – Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)
1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200'', sono sostituite dalle seguenti: ''A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400'', conseguentemente al terzo periodo le parole: ''euro 400'' sono sostituite dalle parole: ''euro 600''».
Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ''e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro'' e aggiungere il seguente comma:
''1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità''».
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.200 milioni di euro».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.
1-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.
1-quater. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».
ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.
1-ter.. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
''1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali».
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è ridotta del 50% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
1-ter. Al relativo onere, valutato in 4.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegata C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonoma, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente a socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine aggiunto: ''L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122''.
Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento.
Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto».
All'articolo 1, è infine aggiunto il seguente comma:
«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali. ».
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986».
SANTANGELO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota base lMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota base lMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,-n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
LEZZI, SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota base lMU applicabiIe
sugli immobili strumentali delle imprese)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 ''Competitività e Sviluppo delle imprese'', non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate alt'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere la lettera a).
Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «48,3 milioni» (fondo acquisto 1 casa giovani);
all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti, «519,1» (CIG).
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati».
e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) il comma 9-bis dell'articolo 1-3 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati».
All'articolo 2, comma 1, le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».
LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «fabbricati» a «vendita», con le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita».
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis., A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO
Al comma 1, dopo le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, », aggiungere le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 2 sopprimere la lettera a).
Conseguentemente all'articolo 6. comma 5, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «40 milioni» e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo».
BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SANTANGELO
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BLUNDO
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
«9-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
LEZZI, BULGARELLI, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati».
VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:
«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile».
VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fabbricati costruiti» aggiungere le seguenti: «e già ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: «L'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;
b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
Conseguentemente:
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20 l, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».
Al comma 2, lettera b), alle parole: «agli alloggi regolarmente assegnati» premettere le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
«9-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO
Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
«2-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».
Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel tenitorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».
Conseguentemente all'articolo 15, comma 3 apportare le seguenti modificazioni: sostituire: «2.952,9» con il seguente: «2.954,9», e sostituire: «555,3» con il seguente: «557,3».
Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari», aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».
Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».
Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».
Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. ».
Al comma 4, secondo periodo, le parole: «1º luglio» sono sostituite da: «1º gennaio».
All'onere derivante e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO, PETROCELLI, GIROTTO, SANTANGELO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale, destinati alla prospezione ed estrazione di idrocarburi».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 5, dopo le parole: «e non concesso in locazione,» aggiungere le seguenti: «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, ».
Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro».
e aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità».
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, fatto salvo» fino alla fine del periodo.
Al comma 5, sopprimere le parole: «dal personale appartenente alla carriera prefettizia».
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:
«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento''.
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».
All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria-catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
«5-quater. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: ''agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed sono soppresse».
Aggiungere il seguente comma:
«5-quater. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento dell'IMU i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima».
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
«5-quater. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012. Al relativo onere, si provvede come segue:
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: ''80'' con le parole ''160''».
BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, CRIMI, MORRA, SANTANGELO, CIOFFI, BOTTICI
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
«5-quater. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».
BOTTICI, VACCIANO, PEPE, CATALFO
Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
«5-quater. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), sono abrogate le parole: "e le loro pertinenze";
b) alla lettera i), sono abrogate le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo».
Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso».
ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni medesime».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo.
All'onere derivante dalla disposizione e pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. A partire dal 1º luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1. L'imposta municipale propria, di cui di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è dovuta esclusivamente per gli spazi e le aree degli stessi edifici destinati ad attività commerciale e non all'espletamento di servizio di trasporto.
Ai fini dell'identificazione degli spazi sottoposti ad imposta di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione».
Conseguentemente:
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-ter. A partire dal 1º luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.
Conseguentemente:
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP)
1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
''1. l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del venti per cento''.
2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».
Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi)
1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
''1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212; le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».
Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Soppressione moltiplicatore categorie catastali)
1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 4, lettera d), sopprimere la frase cha va dalle parole: ''tale moltiplicatore'' fino alla fine.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».
Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento
o di sequestro giudiziario)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.
2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Deduzione IRPEF per redditi da locazione)
1. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''. La disposizione di cui di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2014.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bitancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».
Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed incassato dai Comuni nel 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».
Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Al fine di verificare l'esatto ammontare del mancato gettito accertato con riferimento all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 10 dicembre 2013, i Comuni trasmettono al Ministero dell'interno la relativa certificazione».
Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. L'articolo 6, comma 5-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catasta/e, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».
Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Qualora il ristoro di cui al comma 2 del presente articolo non fosse sufficiente per compensare il minor gettito del Comune a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'ammontare mancante viene attribuito dallo Stato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in. via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:
a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:
''12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.
12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale''».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) introduue l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche .che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
c) stabilire differimenti di termini per i versamenti; per situazioni particolari;
d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone ternùni, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle .varianti app.ortate agli strumenti urbanistici;
e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della Iimitazione del-potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base dì'un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
All'articolo 10, comma 4, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato il periodo: ''I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.''».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''e le aliquote'' sono sostituite dalle seguenti: '', le aliquote e le detrazioni'';
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: ''In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione dei bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso''.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:
''4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214; i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1º marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno''».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, viene ripartito a meno di venti milioni di euro che vengono accantonati per essere successivamente ripartiti a seguito della verifica del gettito di cui al comma 2.
2. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comune, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 2 e viene ripartito l'accantonamento di cui al comma 1.
4. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 3, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza dl impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni la cui efficacia decorre dal 2013:
a) al comma 1,
i. al primo periodo, le parole: ''capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'', sono soppresse;
ii. dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o alla classificazione delle strutture ricettive'';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo l, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122''.
c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ''Con regolamento da adottare'' fino a: ''nel predetto regolamento'' sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione''».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, le parole: ''dall'anno 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'anno 2015''».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
L'articolo 6, comma 5-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Con riferimento all'anno 2013, il termine del 31 ottobre, di cui ai commi 140 e 142, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010 è prorogato al 30 novembre.
2. All'articolo 1, della legge n. 228/2012 è aggiunto il seguente camma:
«125-bis. Per l'anno-2013, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 220/2010 e nel rispetto dei termini stabiliti al medesimo articolo, commi 140 e 141, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, con riferimento a ciascun ente locale del proprio territorio, alla variazioni delle informaziol1i previste al comma 125 e con le modalità stabilite al comma 124 del presente articolo».
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
Alla legge 228/2012, articolo 1, sopprimere i commi 488, 489 e 490».
Sopprimere l'articolo.
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. - (Reddito da locazione imponibile ai fini IRPEF e IRES) – 1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.
Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «operazioni di riciclo», aggiungere le seguenti: «tenuto conto della quantità dei rifiuti prodotti, ».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) che le attività commerciali, ad esclusione di quelle che erogano servizi di ristorazione, che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi percentuali di differenziazione del rifiuto prodotto superiori a quelli raggiunti dal comune di appartenenza, corrispondano al comune la quota parte del tributo nella misura del 20 per cento».
MANGILI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».
Sopprimere il comma 4.
ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO
Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo», aggiungere le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, D. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».
Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo» sono inserite le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
BULGARELLI, BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: ''delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso'' sono sostituite dalle seguenti: ''del tributo, esclusa la maggiorazione,'' e le parole: ''di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalla seguente: ''precedenti''».
Dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-bis.1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso».
Al comma 4-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al primo periodo, le parole da: ''in deroga'' a: ''decreto-legge'' sono sostituite dalle parole: ''In deroga ai criteri di determinazione dei costi e di graduazione delle tariffe di cui all'articolo 14 del decreto-legge'';
b) il secondo periodo e sostituito dal seguente: ''3. La copertura integrale del costo del servizio di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere raggiunta, progressivamente, entro il 2015, ferma restando l'inclusione dei costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonchè l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i rispettivi produttori».
Dopo il comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento''.
4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: ''80'' con la seguente: ''160''.
4-septies. Il maggior gettito incassato dalle disposizioni dei commi precedenti vengono interamente destinati al decremento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
Aggiungere i seguenti commi:
«4-quinquies. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4-sexies. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.
11-septies. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuto riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili».
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:
«g-bis). Nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offre dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono- prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità».
LANIECE, BUEMI, FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER
Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: ''nelle regioni'' a: ''di Bolzano'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle province autonome di Trento e di Bolzano'' e le parole: ''Per le predette regioni e province autonome'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per le predette province autonome''».
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO
Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
«4-quinquies. In ogni caso il comune non può dar luogo alla maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel caso in cui non abbia provveduto al raggiungimento degli obblighi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in merito alla percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani determinata nella misura del 65 per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012».
BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
«4-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere il comma 13».
Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
«4-quinquies. Per l'anno 2013, lo maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato. ».
Conseguentemente:
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento».
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le parole: «160».
Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 Aprile 2013, n. 35, sostituire le parole: «delle prime dure rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» con le parole: «del tributo, esclusa lo maggiorazione».
All'articolo 5, è infine aggiunto il seguente articolo:
«5-bis. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prima delle parole: «alla tariffa determinata», aggiungere le parole: «A partire dall'anno 2014».
All'onere derivante dalla disposizione e quantificato in 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:
«La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista delle singole banche benefici arie dei suoi finanziamenti e gli importi di questi ed i termini secondo cui sono stati concessi».
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: "dell'abitazione principale" aggiungere le seguenti: con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: «preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C,» aggiungere le seguenti: «, che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge,»
BOTTICI, VACCIANO, PEPE, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:
«La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista dei singoli acquisti di obbligazioni bancarie, gli importi di questi, le banche o istituzioni finanziarie beneficiarie dell'operazione, ed i termini secondo cui sono avvenute le relative cartolarizzazioni».
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del comma 1, lettera a), primo periodo, può altresì offrire alle regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico una rinegoziazione dei tassi applicati sui mutui in essere contratti prima del 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di trecento punti base, e sui mutui contratti dopo il 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di duecento punti base. Le mancate entrate previste dal pagamento degli interessi saranno coperte con gli utili generati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in ciascun esercizio annuale. Le rinegoziazioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2013 con decorrenza dal 1º gennaio 2014».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto. ».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto».
BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:
''6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento''».
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «di cittadinanza italiana».
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni».
Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua; si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».
MANGILI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA
Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «300 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:
''6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento''».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «80 milioni».
Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua, per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».
Al comma 5 le parole: «dove siano già stati attivati» sono sostituite con le seguenti: «al fine di attivare» e le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata».
Al comma 5, al terzo periodo le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle parole: «d'intesa con la Conferenza».
Al comma 5, i periodi dopo le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppressi.
Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole ''sono subordinate alla verifica'', aggiungere le seguenti ''della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di social housing del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione, e''».
VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MOLINARI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:
«6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di ''nuova costruzione''. Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di ''nuova costruzione'' si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009».
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:
"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: ‘dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: ‘dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' "».
2 Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3 All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:
''All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: ‘nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono inserite le seguenti: ‘o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248' ''.
2 Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:
''All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: ‘dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: ‘dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito dì attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' ''.
2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma,2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:
''All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: ''nell'ambito di attività di pubblica autorità;'' sono inserite le seguenti: ''o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui alÌarticolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248''.
2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge-6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011; n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per ranno precedente».
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla. data. di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
Al comma 2, sostituire le parole: «9 dicembre» con le seguenti: «4 dicembre».
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata a123 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 deI decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre; in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: ''1º gennaio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015''».
ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono differiti al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi gli atti delle società di cui alle predette norme, compiuti dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 2012, le parole ''entro il 31 marzo 2013'' sono sostituite dalle parole ''entro il 31 dicembre 2014''».
ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».
Al comma 4 sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «15 novembre».
MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2013» con le seguenti: «31 ottobre 2013».
Al comma 9 dell'articolo 9, sono abrogate le seguenti parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,».
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.
9-ter. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo».
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Il DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, è modificato con decreto del capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata».
Al comma 9-bis alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: «e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio».
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
«9-quinquies. Al termine del comma 2 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo: ''Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise''».
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«9-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno'';
b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno'';
c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno'';
d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno''».
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
«9-quinquies. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
MUCCHETTI, SUSTA, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, MATTEOLI, SCHIFANI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
''1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso uni azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 185, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie, di amministratori che abbiano poteri tali da esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale.
1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.
1-quater. Lo statuto delle società può prevedere che la soglia, di cui al comma l, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento.
1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario''».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Per far fronte all'emergenza derivante dai ritardi con i quali gli ammortizzatori sociali sono effettivamente erogati e al conseguente estremo disagio che deriva ai lavoratori e alle loro famiglie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire e a rendere immediatamente disponibili alle Regioni le somme di cui al presente comma, anche autorizzando anticipazioni da parte dell'INPS».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 1.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11. – (Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati») – 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
b) maturare entro il 3 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto Pago 1191988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
LEZZI, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CATALFO
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
''6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento''».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 1, capoverso «comma 10», terzo periodo, dopo le parole: «da comunicare al Parlamento» aggiungere le seguenti: «e alla Corte dei Conti».
Al comma 9, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2013».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2014» con le seguenti: «31 ottobre 2013».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» tali somme vengono nuovamente assegnate alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».
Dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:
«9-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, dopo le parole: ''certi, liquidi ed esigibili'' sopprimere: ''al 31 dicembre 2012'' e dopo le parole: ''richiesta equivalente di pagamento'' sopprimere ''entro il predetto termine''; dopo le parole: ''prioritariamente per il pagamento di'' sostituire ''residui'' con ''debiti''».
All'articolo 13, dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:
9-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale secondo modalità concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 80, testo unico in materia edilizia, possono mantenere Installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. L'artcoloo 6, al comma 3-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato».
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 204 comma 1 del decreto-legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: ''per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014'' con le parole: ''a decorrere dall'anno 2012''».
MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, NUGNES
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;
e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
''3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una imposta, con aliquota pari al 5 per cento dei redditi di impresa, prodotti delle imprese con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero extracomunitaria, realizzati attraverso la vendita di prodotti e la prestazione di servizi sul territorio nazionale, ivi comprese le attività connesse alla raccolta pubblicitaria.
3-ter. Sono assoggettati all'imposta di cui al comma 3-bis, i redditi derivanti da cessioni di beni e prestazione di servizi a cittadini italiani, anche attraverso canali telematici on line, per una quota di attività imputabile alla competenza fiscale nazionale.
3-quater. Le modalità di applicazione dell'imposta di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di calcolo delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale, ovvero le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''».
BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, NUGNES
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;
e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
''3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità dì competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 ‘Competitività e Sviluppo delle imprese', non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 600 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio''».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguite con le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo;»
e, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, le parole: ''operano una ritenuta del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento'';
b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: ''una ritenuta con aliquota del 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento''.
4-ter. In deroga all'articolo 3, comma2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».
COMPAGNONE, BILARDI, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga. nel predetto termine».
COMPAGNONE, BILARDI, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine».
Al comma 2, sostituire le parole: «al 25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
All'articolo 14, comma 2-bis, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «80 per cento».
COMPAGNONE, BILARDI, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
«2-quater. Al fine di consentire in tempi rapidi l'esecuzione delle sentenze di condanna alla riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo o di secondo grado, anche passate in giudicato, gli interessati possono aderire alla procedura di cui al presente articolo e presentare apposita richiesta entro il 4 novembre 2013».
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «300 milioni di euro» fino a: «investimenti fissi lordi» con le seguenti: «149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi».
Conseguentemente al medesimo comma dopo la lettera a) aggiungere il seguente:
a-bis) quanto a 150.60 milioni dì euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni di euro» con le seguenti: «625.873.671 euro per l'anno 2013».
Conseguentemente, al medesimo comma:
1) alla lettera b), allegato 3, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le voci:
LF 26612005, articolo 1, comma 251 – Fondo assunzioni a tempo indeterminato, LF296/2006, articolo 1, comma 527 – Fondo nuove assunzioni, DL 262/2006, articolo 1, comma 14 – Fondo personale amministrazione finanziaria
2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:
b-bis) quanto a 49.,810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98. con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «375,8 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma:
1) lettera b), all'allegato 3 Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo 1, comma 86 – Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato spa.
2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:
b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «620,8 milioni di euro».
Conseguentemente al medesimo comma:
1) lettera b), all'allegato 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, articolo 61, comma 22 – Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico.
2) Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «625,8 milioni».
Conseguentemente al medesimo comma:
1) all'allegato 3, lettera b) Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, articolo 1, comma 90 – Pag. 157 Fondo da ripartire per le assunzioni del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.
Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di Pag. 158 lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO
Sostituire il comma 4, con i seguenti:
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.
4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.