Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 28 del 17/07/2013

La senatrice BONFRISCO (PdL), nell'esprimere il proprio ringraziamento al relatore per il suo ampio e articolato intervento che ha messo in luce tutte la criticità contenute nello schema di decreto in esame, evidenzia in primo luogo il rischio che le misure contenute nello schema di decreto possano incidere negativamente su un settore particolarmente vitale, non soltanto per il numero rilevante di persone che per uso sportivo o venatorio acquistano armi da fuoco, ma anche per il valore di assoluta eccellenza rappresentato dal comparto industriale di riferimento, nel quale operano un numero significativo di lavoratori.

Ricorda, quindi, che i principi fondamentali introdotti nella normativa comunitaria, già con la direttiva CEE 477/92 si basano su due presupposti: che i cittadini possono detenere e portare armi per uso sportivo e caccia previo l’accertamento di requisiti morali e psicofisici in modo tale che si prevenga un uso distorto o pericoloso di questi oggetti e che le armi vengono sostanzialmente classificate in due categorie, quelle proibite poiché dotate di meccanismi che consentono di sparare a raffica e destinate agli usi militari e quelle che possono essere detenute e portate dai cittadini comuni, naturalmente sottostando alle regole ispirate al precedente presupposto.

Evidenzia come le normative comunitarie raccomandino di focalizzare l’attenzione non tanto sull’"oggetto arma" in quanto pericoloso ma sulle qualità del "soggetto" che le dovrà detenere ed usare. Si ritiene infatti che un cittadino onesto e sano di mente rimanga tale a prescindere dai tecnicismi legati alla tipologia di arma. Ricorda che in Italia, già con la legge 110 del 1975, questi principi erano stati introdotti.

Evidenzia, inoltre, che in Italia lo scorso anno solo il 2% dei reati con armi da fuoco sono stati commessi con armi provenienti dal mercato legale.

Ricorda che lo stesso Ministero dell’interno italiano, lo scorso anno, nella relazione decennale fatta alla Commissione Europea sull’attuazione della direttiva 477/92 ha chiaramente affermato che le norme comunitarie introdotte hanno risposto pienamente ai principi di garanzia di sicurezza che la direttiva si era posta.

Fa presente che questo schema di decreto legislativo va nella direzione opposta dei principi della normativa comunitaria riportando l’attenzione sulle limitazioni tecniche delle armi che la direttiva 477/92 ha destinato all’uso civile. Non solo. Questo decreto arriva perfino ad introdurre una norma, quella della limitazione dei caricatori, che va nel senso inverso rispetto ad una norma introdotta dalla stessa direttiva 2008/51/CE e recepita nel decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

Rispetto a questa problematica, segnala il rischio che il nostro paese sia oggetto di una o più procedure d’infrazione.

Evidenzia quindi i profili di incostituzionalità, derivanti da un'evidente eccesso di delega, riguardo alla regolamentazione dei poligoni privati, alle modifiche alla normativa riguardante l’abolizione del Catalogo nazionale delle armi e la limitazione dei caricatori e di alcune fattispecie di armi ed alla regolamentazione del settore del paintball.

Ricorda, infine, che lo schema di decreto in esame dovrebbe limitarsi esclusivamente ad una mera correzione del decreto legislativo n. 204 del 2010.