Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 28 del 17/07/2013

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

 

La relatrice ALBERTI CASELLATI (PdL) riferisce sul decreto-legge in esame, contenente misure volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, nonché l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive.

Segnala, in primo luogo, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che, al numero 2), interviene sul comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, innalzando a quattro anni il limite di pena per la sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati, per i quali l’ordinamento penitenziario già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare.

Gli appartenenti a quelle categorie, qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre e i quattro anni, potranno quindi accedere alla detenzione domiciliare di cui all’articolo 47-ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, dallo stato di libertà, senza necessariamente fare ingresso in carcere.

Il successivo numero 3) reca modifiche al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Con la modifica di cui alla lettera a) viene soppresso il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione in caso di condanne per i reati previsti e puniti dagli articoli 423-bis (incendio boschivo) e 624 (furto semplice) del codice penale, nonché in caso di due aggravanti indicate nell’articolo 625 del codice penale e per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 61, comma 1, n. 11-bis del codice penale (l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale), norma peraltro dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 luglio 2010, n. 249. Contestualmente, il suddetto divieto viene introdotto per le condanne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di minore di anni 14, previsto dall’articolo 572, comma 2, del codice penale, e per le condanne inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero commessi con armi o da persona travisata, secondo quanto previsto dall’articolo 612-bis, comma 3, del codice penale. Con la modifica di cui alla lettera b) viene invece soppresso il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per i recidivi qualificati ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del codice penale, introdotto dall’articolo 9 della legge n. 251 del 2005.

All'articolo 2, comma 1, il numero 4) della lettera b) dispone la soppressione del comma 9 dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di eliminare preclusioni di natura assoluta all’accesso a misure alternative alla detenzione, valorizzando le valutazioni di merito della magistratura di sorveglianza sulla condotta e sulla personalità del condannato. Viene così soppresso un automatismo già dichiarato in parte illegittimo  dalla Corte costituzionale con sentenza n. 173 del 1997, laddove dalla semplice presentazione della denuncia per evasione si faceva discendere automaticamente la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 189 del 2010.

Le successive lettere c) e d) abrogano gli articoli 30-quater, 50-bis e 58-quater, comma 7-bis della legge n. 354 del 1975, nonché le disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005, che, rispettivamente, limitano per i condannati recidivi qualificati ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale l’accesso ai benefici penitenziari e vietano nei confronti degli stessi la concessione per più di una volta di misure alternative alla detenzione.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, aggiungendovi il comma 5-ter, al fine di consentire, al condannato tossicodipendente o che assume sostanze stupefacenti o psicotrope, di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, salvo nei casi di delitti di maggiore gravità, di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale.

L'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all’interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, con particolare riguardo alla programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria.

L'alinea del comma 1 dell'articolo 4 prevede che, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con gli ulteriori compiti successivamente indicati nel medesimo comma 1. La relatrice osserva, in proposito, che la disposizione parrebbe implicare la completa trasposizione a livello legislativo del contenuto di un atto amministrativo che, in conseguenza di ciò, non sarebbe più modificabile con le modalità proprie degli atti amministrativi e, inoltre, sarebbe così sottratto ai mezzi di tutela avverso gli atti amministrativi illegittimi.

In base al comma 3 restano in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività del Commissario straordinario del Governo. Questi è inoltre tenuto a riferire trimestralmente sull'attività svolta ai ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti.

Conclude, riservandosi di presentare una proposta di parere.

 

Non essendovi iscritti a parlare, il seguito dell'esame è rinviato.