Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 447 del 06/02/2013

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (PdL), il quale premette che la fonte primaria di riferimento è l'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel testo oggi vigente, cospicuamente modificato successivamente al 2005. Tale norma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale che definisca: i criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana (e.o.i.) ovunque prodotte; le quote percentuali che le emittenti televisive dovranno riservare alle opere cinematografiche di e.o.i., nell'ambito dei tempi riservati alla trasmissione delle opere europee; le quote percentuali degli introiti netti annui da riservare alla produzione, finanziamento, pre-acquisto o acquisto delle opere cinematografiche di e.o.i. ovunque prodotte, all'interno delle percentuali riservate al finanziamento delle opere europee; la quota degli introiti netti che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo deve destinare al finanziamento di opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

Formula quindi alcune considerazioni generali, ritenendo che l'imposizione di quote di trasmissione e di finanziamento alla produzione di opere cinematografiche sia un'azione dirigistica, anche se ammessa in quanto le emittenti televisive pubbliche e private operano all'interno di concessioni degli Stati. Ipotizza peraltro che la fissazione di quote di finanziamento della produzione cinematografica europea sia motivata più dalla volontà di tutela e promozione dell'industria cinematografica europea che non dalla volontà di tutela e promozione dell'identità europea. Pur giudicando senz'altro molto opportuno difendere l'identità culturale italiana mediante il sostegno alla produzione cinematografica nazionale, paventa il rischio che quote troppo alte di finanziamento configurino una forma di protezionismo.

Pone in luce inoltre i problemi di attuazione conseguenti, in particolare, all'evoluzione tecnologica, per cui soglie giudicate ad una certa data facilmente raggiungibili diventano per lo meno in parte obsolete in tempi successivi. Sulla questione richiama peraltro il summenzionato articolo 44, in virtù del quale le suddette quote di trasmissione e di produzione devono tener conto dello sviluppo del mercato e della reale disponibilità delle opere cinematografiche. A tale ultimo proposito, cita alcuni dati forniti dall'ANICA, per cui nel quinquennio 2007-2011 sono stati distribuiti 608 film italiani su 703 prodotti, con una produzione media di 120 film distribuibili per anno. Fa notare altresì che la programmazione televisiva può aver luogo solo dopo l'esaurimento delle "finestre" di sfruttamento dell'opera che la precedono: la cosiddetta "finestra free" si apre di norma dopo due anni dalla produzione. Poiché le quote di film da programmare riguardano opere recenti (con non più di cinque anni dalla data di produzione), risulta che le emittenti televisive hanno a disposizione per adempiere all'obbligo riguardante le quote di trasmissione solo 360 titoli (120 titoli con 2 anni di anzianità di produzione, 120 titoli con 3 anni di anzianità di produzione e 120 titoli con 4 anni di anzianità di produzione). Ritiene perciò che si tratti di un numero di film piuttosto limitato, che rende problematico il rispetto della quota di risorse.

Passa poi ad illustrare analiticamente il provvedimento, richiamandone le premesse che attengono fra l'altro al contenuto dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 177. Ricorda in particolare che, secondo il comma 2 dell’articolo 44, le emittenti televisive nazionali riservano ogni anno alle opere europee degli ultimi cinque anni almeno il 10 per cento del tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Per le stesse opere europee degli ultimi cinque anni la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo deve riservare una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione.

Menziona poi il comma 3 dell’articolo 44, in virtù del quale le emittenti televisive destinano almeno il 10 per cento dei loro introiti netti (così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio) alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tale percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, diffuse entro il termine di cinque anni dalla loro produzione. Dal canto suo, la concessionaria del servizio pubblico deve destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti e dei ricavi pubblicitari (esclusi i ricavi da convenzioni con la PA e i ricavi da vendite di beni e servizi).

            Il Presidente relatore dà indi conto dell'articolo 1 dello schema di decreto, citando la definizione di opere cinematografiche di e.o.i. e la determinazione della procedura di riconoscimento, nonché dell’articolo 2 sulle quote da riservare alla trasmissione di opere cinematografiche di e.o.i. Precisa in particolare che, nell'ambito della percentuale fissata dal decreto legislativo n. 177, le emittenti televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, incluse le piattaforme tipo pay per view, devono riservare alla trasmissione di opere cinematografiche di e.o.i., realizzate negli ultimi cinque anni, le seguenti quote: il 10 per cento per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all’1 per cento del tempo di diffusione; il 30 per cento per i palinsesti di carattere tematico, pari al 3 per cento del tempo di diffusione. Rileva peraltro sul piano della corretta formulazione dei testi normativi che la definizione di concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo andrebbe inserita al comma 1 piuttosto che al successivo comma 2.

            Riferisce poi che per la RAI le quote di trasmissione di opere cinematografiche di e.o.i. degli ultimi cinque anni sono pari: al 6,5 per cento per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all’1,3 per cento del tempo di trasmissione; al 20 per cento per i palinsesti di carattere tematico, pari al 4 per cento del tempo di trasmissione. Tali quote di trasmissione vanno distribuite secondo le modalità del contratto di servizio in tutte le fasce orarie.

            Quanto all'articolo 3, fa presente che le emittenti televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico devono riservare il 3,5 per cento degli introiti netti annui alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto delle opere cinematografiche di e.o.i. ovunque prodotte da produttori indipendenti. Specifica in particolare che per introiti netti annui si intendono i ricavi derivati da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche, nonché da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui l’emittente televisiva ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi.

            All’interno di tale quota del 3,5 per cento - prosegue il Presidente relatore -  una riserva del 70 per cento è destinata alle opere cinematografiche di e.o.i. diffuse entro il termine di cinque anni dalla loro produzione. Di questa riserva del 70 per cento, almeno il 30 per cento è destinato comunque al pre-acquisto.

            Per la RAI gli obblighi di investimento sono così ripartiti: una riserva del 24 per cento della quota prevista per le opere europee, pari al 3,6 per cento dei predetti ricavi, da destinare ai produttori indipendenti per produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di e.o.i., ovunque prodotte; una ulteriore riserva del 5 per cento della quota prevista per le opere europee, pari allo 0,75 per cento dei predetti ricavi, in favore delle opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia (non necessariamente di opere cinematografiche di e.o.i.). Manifesta peraltro perplessità sul fatto che la quota di investimento per le opere cinematografiche di e.o.i. a carico della concessionaria del servizio pubblico, pur in valore assoluto appena superiore a quella delle altre emittenti, risulta tuttavia nettamente inferiore se rapportata alle percentuali di investimento di opere europee previste dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

Illustra indi l'articolo 4, che fissa al 1° luglio 2013 la data di entrata in vigore del provvedimento, prevedendo fra l'altro una gradualità nella imposizione delle quote di trasmissione, tale per cui i relativi obblighi dettati dall'articolo 2 sono ridotti del 40 per cento per il secondo semestre 2013, del 30 per cento per il 2014 e del 15 per cento per il 2015. Sussiste altresì la possibilità che le quote dei tempi di trasmissione possano essere oggetto di revisione con decreto dei Ministri per lo sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, tenuto conto delle condizioni di mercato e della effettiva disponibilità di opere di e.o.i., sulla base di verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Nel manifestare piena apertura rispetto alle considerazioni che emergeranno nel dibattito, preannuncia l'intenzione di presentare un parere favorevole con due condizioni, la prima delle quali vertente sull'esigenza di ridurre al 3 per cento (dall'attuale 3,5 per cento) la quota di investimento a carico delle emittenti televisive diverse dalla RAI. Ciò per due motivi: ritiene infatti che il 3,5 per cento sia una percentuale elevata e potrebbe essere giudicata dalla Commissione europea in parte di carattere protezionistico della nostra industria; la diversificazione delle quote di investimento per opere cinematografiche di e.o.i. impatta a suo avviso maggiormente sulle altre emittenti televisive rispetto alla concessionaria del servizio pubblico. In merito, afferma che laddove si ritenesse essenziale mantenere inalterato il finanziamento complessivo per le opere cinematografiche di e.o.i., si potrebbe ricorrere ad un aumento della sola quota RAI.

La seconda condizione attiene alla opportunità di inserire una certa gradualità anche nell'applicazione dell'articolo 3 sugli obblighi di investimento, secondo la stessa disciplina prevista per le quote di trasmissione dall'articolo 4. Ritiene infatti quanto mai necessaria tale gradualità alla luce del fatto che l'anno 2013 è già in corso, e dunque gli investimenti sono stati presumibilmente già decisi, che l'attuale recessione incide cospicuamente sugli introiti delle emittenti televisive (in particolare sugli introiti pubblicitari) e che tutte le emittenti televisive sono fortemente impegnate anche nel settore della produzione della fiction.

Infine, comunica di aver appreso per le vie brevi che l'8ª Commissione, chiamata a rendere osservazioni sull'atto in titolo, non si convocherà nei prossimi giorni e dunque l'esame potrebbe concludersi senza attendere la scadenza del termine per l'espressione delle predette osservazioni.