Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 447 del 06/02/2013

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 536

 

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

 

tenuto conto che la normativa di riferimento ha incaricato il Governo di individuare il sistema nazionale di valutazione (SNV) articolandone l'apparato in tre organi: l'INVALSI, l'INDIRE e il corpo ispettivo, senza tuttavia precisare le norme generali regolatrici della materia, come osservato dal Consiglio di Stato;

 

preso atto che lo schema di regolamento in esame si inserisce nel più generale quadro definito dal decreto legislativo n. 286 del 2004, istitutivo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e di riordino dell'INVALSI, di cui viene confermata la piena vigenza;

 

considerate positivamente le finalità dell'intervento, che cerca di promuovere un esercizio responsabile dell'autonomia da parte delle scuole, migliorando l'efficienza e l'efficacia della valutazione, innalzando i livelli di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli alunni, favorendo il consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché facilitando l'ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro;

 

osservato che rispetto al decreto-legge n. 225, il Ministero ha utilizzato la locuzione "contingente ispettivo" anziché "corpo ispettivo", in quanto l'attività di valutazione non esaurisce i compiti dei dirigenti tecnici; pertanto l'uso del termini "contingente" chiarisce che alle funzioni di valutazione è destinata solo una parte dell'intero "corpo" degli ispettori;

 

rilevato altresì che alla valutazione concorrono la Conferenza per il coordinamento funzionale del SNV e i nuclei di valutazione esterna i quali, pur non essendo previsti dalla legge, consentono di realizzare un'opportuna integrazione delle competenze essendo composti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da  due esperti;

 

quanto all'articolato, esaminati:

-          l'articolo 2, che definisce gli obiettivi e l'organizzazione del SNV, precisando che il Ministro - d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale - ogni tre anni ne individua le priorità strategiche, le quali rappresentano il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione del sistema educativo di istruzione rimane tuttavia in capo all'INVALSI, sulla base di standard europei internazionali,

-          gli articoli 3, 4 e 5, che definiscono rispettivamente i compiti dell'INVALSI, dell'INDIRE e del contingente ispettivo,

-          l'articolo 6, che disciplina il procedimento di valutazione, distinto in quattro fasi: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento e rendicontazione sociale,

-          gli articoli 7 e 8, che recano disposizioni particolari per la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le norme finali e transitorie;

 

valutati in maniera approfondita i pareri espressi dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata;

 

tenuto conto inoltre dell'urgenza del provvedimento anche ai fini dell'accesso ai fondi strutturali europei nel prossimo settennio;

 

preso atto che, con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale, l'Esecutivo definirà le priorità strategiche e le modalità di valutazione in un successivo momento con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata, che costituisce la sede di coordinamento idonea a rendere omogenea la valutazione su tutto il territorio nazionale;

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1.      in linea generale, si sottolinea l'importanza del problema dell'accettazione culturale della valutazione nella scuola. Si ritiene peraltro che la valutazione non debba indirizzarsi solo alle scuole in difficoltà, per le quali è certamente essenziale, ma debba rivolgersi a tutte le istituzioni, ivi comprese quelle di eccellenza;

2.      quanto all'articolo 3, si ritiene che i nuovi compiti attribuiti all'INVALSI non possano prescindere da un processo di ristrutturazione dell'ente e da un suo cospicuo finanziamento;

3.      in ordine alla funzione ispettiva, che avrebbe dovuto essere riorganizzata contestualmente, si invita il Governo a chiarire attraverso quali modalità sarà assicurata la piena indipendenza ed autonomia degli ispettori e a definire nel regolamento la consistenza del contingente ispettivo, almeno provvisoriamente;

4.      con riferimento all'articolo 6, pur giudicando positiva la suddivisione del processo in diversi segmenti, si invita il Governo a specificare la scadenza temporale delle fasi della valutazione e a definire le priorità;

5.      si manifesta preoccupazione per il ruolo delle scuole nel processo di valutazione, che rischiano di essere un puro "oggetto" della valutazione e si reputa importante fare riferimento al necessario rapporto delle istituzioni con il territorio. Pertanto, si ritiene necessario rispettare l'autonomia scolastica, puntando maggiormente sull'autovalutazione, e valorizzare il ruolo delle Regioni; 

6.      si invita a dare il giusto peso anche ai nuclei di valutazione interna, in relazione dialettica positiva con quelli esterni. Quanto a questi ultimi, si suggerisce di arricchirne la composizione, in modo da includere rappresentanti degli enti locali, degli organi collegiali della scuola e delle associazioni di settore;

7.      si auspica che l'attività di valutazione si rapporti in maniera proficua anche con le rilevazioni esterne, come ad esempio i test OCSE PISA.