Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 447 del 06/02/2013

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 537

 

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto in titolo,

 

considerato preliminarmente che l'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rinvia al provvedimento in esame la definizione:

-          dei criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana (e.o.i.) ovunque prodotte;

-          delle quote percentuali che le emittenti televisive dovranno riservare ai tempi di trasmissione delle opere cinematografiche di e.o.i., nell'ambito delle quote dei tempi riservati alla trasmissione delle opere europee;

-          delle quote percentuali degli introiti netti annui da riservare alla produzione, finanziamento, pre-acquisto o acquisto delle opere cinematografiche di e.o.i. all'interno delle quote percentuali riservate al finanziamento delle opere europee;

-          della quota degli introiti netti che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo deve destinare al finanziamento di opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia;

 

tenuto conto quindi che il provvedimento, composto di 4 articoli, definisce all’articolo 1:

-          le opere cinematografiche di e.o.i. quali opere di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, ovunque prodotte, la cui versione originale sia prevalentemente in lingua italiana o dialetti italiani (comma 1);

-          il tempo di trasmissione o di diffusione da parte delle emittenti televisive come il tempo al netto di quello destinato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite (comma 3);

-          la procedura per il riconoscimento della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana (comma 4);

 

esaminato l'articolo 2, sulle quote da riservare alla trasmissione di opere cinematografiche di e.o.i., secondo cui:

-          all’interno della quota percentuale del tempo di trasmissione di opere europee, pari al 10 per cento per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le quote da riservare alla trasmissione di opere cinematografiche di e.o.i., realizzate negli ultimi cinque anni, sono pari:

a) al 10 per cento per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all’1 per cento del tempo di diffusione,

b) al 30 per cento per i palinsesti di carattere tematico che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche, pari al 3 per cento del tempo di diffusione,

-  all’interno della quota percentuale del tempo di trasmissione di opere europee, pari al 20 per cento per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le quote di trasmissione di opere cinematografiche di e.o.i. degli ultimi cinque anni sono pari:

c) al 6,5 per cento per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all’1,3 per cento del tempo di trasmissione,

d) al 20 per cento per i palinsesti di carattere tematico che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 4 per cento del tempo di trasmissione. Tali quote di trasmissione vanno distribuite secondo le modalità del contratto di servizio in tutte le fasce orarie;

 

rilevato peraltro che, sul piano della corretta formulazione dei testi normativi, la definizione di concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo andrebbe inserita nel comma 1 dell'articolo 2, piuttosto che al successivo comma 2;

 

valutato l’articolo 3 sulle quote riservate alla produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di e.o.i. di produttori indipendenti, secondo cui:

-          per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il 3,5 per cento degli introiti netti annui è riservato alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto delle opere cinematografiche di e.o.i. ovunque prodotte da produttori indipendenti. Per introiti netti annui si intendono i ricavi derivati da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche, nonché da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui l’emittente televisiva ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi;

-          all’interno di tale quota del 3,5 per cento, una riserva del 70 per cento è destinata alle opere cinematografiche di e.o.i. recenti (cioè quelle diffuse entro il termine di cinque anni dalla loro produzione). Di questa riserva del 70 per cento, almeno il 30 per cento (del 70 per cento, cioè il 21 per cento) è destinato comunque al pre-acquisto;

-          per la concessionaria del servizio pubblico generale televisivo si stabiliscono:

a) una riserva del 24 per cento della quota prevista per le opere europee, pari al 3,6 per cento dei predetti ricavi, da destinare ai produttori indipendenti per produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere cinematografiche di e.o.i., ovunque prodotte,

b) una ulteriore riserva del 5 per cento della quota prevista per le opere europee, pari allo 0,75 per cento dei predetti ricavi, da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia (non necessariamente di opere cinematografiche di e.o.i.);

 

manifestata perplessità sul fatto che la quota di investimento per le opere cinematografiche di e.o.i. a carico della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, pur in valore assoluto appena superiore a quella delle altre emittenti, risulta tuttavia nettamente inferiore se rapportata alle quote di investimento di opere europee previste dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005; 

 

tenuto conto dell'articolo 4, che fissa al 1° luglio 2013 la data di entrata in vigore del decreto, prevedendo fra l'altro una gradualità nella imposizione delle quote di trasmissione, tale per cui i relativi obblighi dettati dall'articolo 2 sono ridotti del 40 per cento per il secondo semestre 2013, del 30 per cento per il 2014 e del 15 per cento per il 2015;

 

rilevato che, secondo l'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, le suddette quote di trasmissione e di produzione devono tener conto dello sviluppo del mercato e della effettiva disponibilità delle opere cinematografiche;

 

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

 

1)      si reputa preferibile diminuire al 3 per cento (dall'attuale 3,5 per cento) la quota di investimento di opere cinematografiche di e.o.i. a carico delle emittenti televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico, per due motivi:

1.1   la soglia del 3,5 per cento è una percentuale elevata e potrebbe essere giudicata dalla Commissione europea in parte di carattere protezionistico della nostra industria;

1.2   la diversificazione delle quote di investimento per opere cinematografiche di e.o.i. impatta maggiormente sulle altre emittenti televisive rispetto alla concessionaria del servizio pubblico; laddove si ritenesse essenziale mantenere inalterato il finanziamento complessivo per le opere cinematografiche di e.o.i., si potrebbe ricorrere ad un aumento della quota RAI;

2)      si ritiene opportuno inserire una certa gradualità anche nell'applicazione dell'articolo 3 sugli obblighi di investimento, secondo la stessa gradualità prevista per le quote di trasmissione dall'articolo 4. Tale gradualità si giustificherebbe per varie ragioni:

2.1   l'anno 2013 è già in corso, e dunque gli investimenti sono stati presumibilmente già decisi;

2.2   l'attuale recessione incide cospicuamente sugli introiti delle emittenti televisive (in particolare sugli introiti pubblicitari);

2.3   tutte le emittenti televisive sono fortemente impegnate anche nel settore della produzione della fiction.