Legislatura 16ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 415 del 05/02/2013

         Il relatore MUSI (PD), dopo aver rinviato al testo scritto della propria relazione per una più dettagliata disamina dei contenuti del provvedimento, ricorda la costituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, disposta dalla legge finanziaria per il 2008. Quindi precisa che il provvedimento all'esame della Commissione apporta alcune modifiche al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008.

            Rimarca la propria condivisione per i profili normativi del provvedimento e in particolare per la disciplina concernente le condizioni per accedere ai benefici previsti, che passa rapidamente in rassegna. Segnala che, tanto per i soggetti che hanno già ottenuto la  sospensione del pagamento delle rate quanto per i nuovi mutuatari, il beneficio può essere concesso per un periodo massimo complessivo non superiori a diciotto mesi.

            Fa quindi presente che, tra gli eventi che comportano l'ammissione al beneficio, viene eliminato il riferimento alla morte o all'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, attualmente previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale n. 132 del 2010.

            Esprime perplessità in merito a tale modifica, non certo migliorativa, poiché la disciplina previgente appariva più rispettosa della tutela del nucleo familiare nel suo complesso e delle circostanze che possono indebolirne la capacità di rispettare gli impegni contrattuali.

            Viceversa tali fattispecie sono ora riferite esclusivamente alla persona del beneficiario o del cointestatario del mutuo, per quanto riguarda la morte, il riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. Sotto tale profilo ritiene opportuno che il Governo riveda la soluzione proposta, e da lui non ritenuta condivisibile, considerato che essa comporta un'evidente e non giustificata restrizione della platea dei beneficiari, a fronte di identiche situazioni di fatto.

            Esprime inoltre apprezzamento per le modifiche che rendono più puntuale la disciplina concernente le modalità di calcolo dei parametri di riferimento a seconda che il mutuo sia regolato a tasso fisso o variabile. Infine preannuncia la presentazione di un parere favorevole con la condizione che il Governo coordini la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 132 del 2010 con la nuova versione del comma 478 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, per quanto riguarda l'eliminazione del rimborso da parte del Fondo degli oneri notarili sostenuti per la sospensione del pagamento delle rate.

 

            Si apre quindi la discussione generale.