Legislatura 16ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 415 del 05/02/2013

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 538

 

La 6a Commissione,

   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa;                                                                                                                                                                                                                            

   rilevato come il provvedimento intenda trasfondere nella normativa secondaria di attuazione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia n. 132 del 21 giugno 2010, le modifiche apportate dall'articolo 3, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, alla disciplina primaria concernente il Fondo contenuta nell'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008);

            espresso l'auspicio che il Governo possa reintrodurre la disposizione che consente l'ammissione al beneficio al verificarsi di condizioni che coinvolgono uno dei componenti del nucleo familiare, e non esclusivamente il titolare del contratto di mutuo;

  esprime  parere favorevole con la seguente condizione:

  provveda il Governo ad integrare l'articolo 2 dello schema di regolamento, nel senso di sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 132 del 2010, ai sensi della quale, in caso di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca, in quanto la nuova versione del comma 478 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 non contempla più, tra le somme che il Fondo rimborsa, i costi degli onorari notarili necessari per la sospensione delle rate di mutuo.