Legislatura 16ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 408 del 29/11/2012

     Il presidente  BALDASSARRI  comunica che in data odierna è pervenuta la comunicazione della Presidenza del Senato con la quale è stata disposta la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1551, nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera fatta pervenire dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Più nel dettaglio, con la predetta missiva, il Ministro per i rapporti con il Parlamento comunica che l'autorizzazione del Governo al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge è condizionata al recepimento di una modifica richiesta dal Ministero della giustizia.

            Pur rinviando alla sede propria l'approfondimento di tale questione, dopo aver dato lettura alla Commissione del testo della modifica proposta, ritiene che sia inaccettabile dal punto di vista politico. Sotto tale profilo, preannuncia di proporre alla Commissione di rinunciare all'esame in sede deliberante e a dare mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo non modificato.

 

            Il sottosegretario CERIANI ritiene necessario esplicitare alla Commissione le ragioni che hanno condotto alla formulazione della proposta di modifica. Il disegno di legge prevede infatti l'annullamento della procedura esecutiva e del ruolo per la riscossione dei tributi, facendo presente, al riguardo, che il Ministero della giustizia ha ritenuto necessario specificare nel testo del provvedimento che, ad eccezione del caso di un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, occorre riconoscere all'ente impositore il potere di reiscrivere al ruolo le somme già discaricate, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione. Reputa opportuno chiarire ulteriormente che il disegno di legge interviene sulle procedure di riscossione coattiva intraprese da Equitalia in base al ruolo emesso da diverse categorie di enti impositori. Secondo il Ministero della giustizia non sarebbe opportuno disporre l'annullamento sic et simpliciter del ruolo esattoriale, salvo ovviamente il caso che il ruolo stesso non presenti un originario vizio di nullità, e occorrerebbe pertanto riservare all'ente impositore il diritto di emettere un nuovo ruolo.

            Ribadisce di aver voluto esporre alla Commissione il percorso logico seguito per la modifica proposta, pur giudicando legittimo il timore  che il suo accoglimento potrebbe ridurre la portata del testo definito in sede referente.