Legislatura 16ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 367 del 02/10/2012
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Il senatore BOSONE (PD) osserva che negli ultimi tempi ha maturato la convinzione che sia inutile cercare di disciplinare da un punto di vista normativo la fase del cosiddetto fine vita, fase che, da sempre, è stata affrontata nel rapporto tra medico e paziente; in tal senso, una legge rischia di complicare la condizione dei medici e delle persone che si trovano nello stadio terminale della propria esistenza.
Non nasconde, tuttavia, che il disegno di legge in esame, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, contenga anche aspetti positivi, come il richiamo al divieto di eutanasia o l'astensione da parte del medico da trattamenti straordinari e non proporzionati o l'inserimento tra i livelli essenziali di assistenza del sostegno ai soggetti in stato vegetativo.
Tuttavia, gli stati vegetativi permanenti spesso sono ancora poco conosciuti, verificandosi fenomeni di risveglio e diagnosi sbagliate a causa della mancanza di strutture specialistiche. Ciò induce quindi a rimarcare soprattutto gli aspetti negativi del disegno di legge in titolo, ad esempio nel depotenziamento della figura del fiduciario e nella soppressione della disposizione che prevedeva un collegio medico per superare eventuali controversie.
Ma il punto maggiormente problematico resta quello dettato dai commi 4 e 5 dell'articolo 3. Infatti, il testo approvato in prima lettura dal Senato aveva comunque il merito di rivolgersi ad una platea di destinatari rappresentata dalle persone in stato vegetativo permanente. Ora, invece, secondo quanto si legge nel comma 5 dell'articolo 3, la dichiarazione anticipata di trattamento rileva nel momento in cui il soggetto si trova nell'incapacità permanente per accertata assenza di attività celebrale integrativa cortico-sottocorticale. Si tratta, quindi, di una sottocategoria nell'ambito dell'insieme costituito dagli stati vegetativi permanenti, cioè si riferisce a soggetti in uno stato di morte corticale che, al contrario, potevano essere semmai considerati all'interno del comma 4, laddove si intendono disciplinare proprio i casi in cui si può sospendere l'alimentazione e l'idratazione. Peraltro, solo strumenti diagnostici molto sofisticati sono idonei a dimostrare l'integrazione cortico-sottocorticale che designa una persona ancora in vita, rispetto alla quale certamente non può aver luogo la sospensione della alimentazione e della idratazione.
Ritiene pertanto che su tali aspetti specifici il disegno di legge debba essere modificato, soprattutto con l'obiettivo di estendere l'insieme dei destinatari a cui si applicano le dichiarazioni anticipate di trattamento, destinatari che potrebbero essere, ad esempio, i soggetti non in grado di intendere e volere.