Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 337 del 17/07/2012

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio) 

 

La relatrice GHEDINI (PD) illustra il provvedimento in conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, che, a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma, dispone in materia di sospensione del pagamento della tassa sugli immobili e degli oneri fiscali e contributivi, riconoscimento degli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, sostegno ai lavoratori e alle imprese, allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, definizione delle risorse per la ricostruzione, affidamento alle regioni e ai comuni del governo delle risorse e semplificazione delle procedure. Si sofferma specificamente sugli aspetti di competenza della Commissione, ascrivibili agli articoli 3, 8, 10 e 15.

L'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo. L’articolo detta altresì norme transitorie nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza, nonché disposizioni per favorire la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, lo spostamento di mezzi, materiali e attrezzature, la prosecuzione delle attività produttive.

In particolare, il comma 1 prevede che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse disponibili, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi. Sono individuate come destinatarie di tali contributi le organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizi sociali e socio-sanitari. L’autorità competente è tenuta al riconoscimento del contributo entro il 31 marzo del 2013. I contributi sono previsti per i danni subiti da strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose, nonché ad attività socio-sanitarie e socio-educative. Ulteriori tipologie di contributi sono previste per garantire lo svolgimento di interventi sociali e sociosanitari da parte di soggetti pubblici a favore delle persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio a seguito degli eventi sismici e per facilitare la ripresa di tali attività da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati senza fine di lucro.

Il comma 7 reca disposizioni volte a favorire la rapida ripresa delle attività produttive nei 52 comuni interessati. La disposizione si applica anche alle imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal decreto-legge, ma che abbiano subito danni. Viene, infatti, previsto che il titolare dell'attività produttiva responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro acquisisca la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi della normativa tecnica vigente, da un professionista abilitato.

I commi 11 e 12 riguardano le procedure previste per la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive. In particolare, il comma 12 autorizza la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, con la presentazione di una autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti; entro 180 giorni dalla delocalizzazione, le aziende interessate dovranno presentare la documentazione per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione.

Il comma 13, al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche, autorizza i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ad adottare i provvedimenti indispensabili a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’articolo 8 detta disposizioni in materia di sospensione di termini amministrativi senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma stabilisce la sospensione dei termini fino al 30 novembre 2012 anche per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. E' inoltre prevista la non sottoposizione a IRPEF dei benefici concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma e di quelli erogati dai datori di lavoro privati operanti negli stessi territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti. Sono altresì prorogati di dodici mesi i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore degli immigrati non in possesso dei requisiti di lavoro ovvero di residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L’articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia a titolo gratuito in favore delle micro, piccole e medie imprese, ubicate nei territori colpiti e che abbiano subìto danni in conseguenza di tali eventi, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.

L’articolo 15 prevede l’erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito dei recenti eventi sismici. In particolare, si prevede la facoltà di erogare una specifica indennità, con relativa contribuzione figurativa, fino al 31 dicembre 2012, a favore dei lavoratori subordinati del settore privato nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito. L’indennità deve in ogni caso essere di misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni normative in materia di interventi di sostegno al reddito. Si dispone inoltre il riconoscimento di una specifica indennità una tantum, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici. Quanto ai settori per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, l’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 ha previsto specifiche misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. L’entità dell’indennità per i lavoratori subordinati e dell’indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori richiamati è determinata da un apposito decreto interministeriale, che contiene anche le modalità di attuazione ai fini dell’erogazione delle indennità medesime, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. I benefici richiamati sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le l’indennità per i lavoratori subordinati e 20 milioni di euro per l’indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L’articolo 19-ter consente ai lavoratori autonomi e ai titolari di reddito d’impresa che hanno cessato l’esercizio delle attività, residenti nelle zone colpite dal sisma, di compensare, per gli anni 2012 e 2013, le somme dovute a titolo di imposte dirette (imposte sui redditi e IRAP) con i crediti vantati nei confronti dello Stato per somministrazione, forniture e appalti e certificati ai sensi della disciplina generale sulla certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Più in dettaglio, il meccanismo opera in favore di lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa che hanno cessato l’esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e trova applicazione per gli anni 2012 e 2013.

Dopo aver segnalato che il provvedimento si qualifica come uno dei vettori, ma non l'unico, attraverso i quali il Governo si sta occupando delle conseguenze degli eventi sismici, la relatrice si riserva conclusivamente la formulazione di una proposta di parere all'esito del dibattito.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

       La relatrice Cristina DE LUCA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), rilevato che il decreto-legge reca diverse norme di interesse della Commissione, osserva che le disposizioni riguardano innanzitutto i regimi e i requisiti di pensionamento, e in particolare i requisiti per l’applicazione della normativa previgente ai  lavoratori "esodati"; in secondo luogo, il decreto contiene norme che toccano alcuni enti con competenze precise nel campo del lavoro, della previdenza e delle assicurazioni. In particolare, viene disposta la soppressione dell’ISVAP e della COVIP. Infine, si dispongono tagli di spesa che incidono direttamente anche sul Ministero del lavoro e delle  politiche sociali.

Nel soffermarsi in primo luogo sull'articolo 22, rileva che  il decreto cerca anzitutto di dare una risposta al problema dei lavoratori cosiddetti esodati. Dopo l’introduzione della nuova normativa in materia previdenziale, avvenuta per mezzo del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva-Italia) che aveva circoscritto a 65.000 il numero di soggetti da tutelare, è stato accertato che in realtà la platea di soggetti interessati dalla norma sarebbe molto più ampia e, secondo alcune stime, supererebbe di gran lunga i 300.000 soggetti. Con l’articolo 22 del provvedimento in esame si rimandano a un successivo decreto ministeriale le modalità di definizione di un nuovo contingente di soggetti da tutelare, 55.000 al massimo, in aggiunta ai 65.000 già definiti in base al decreto Salva-Italia. Il provvedimento affida altresì all’INPS il compito di effettuare un monitoraggio dei soggetti interessati dal nuovo regime, in modo assicurare il rispetto del tetto massimo del nuovo contingente.

In merito ai criteri di inclusione nel nuovo contingente dei 55.000, la relatrice segnala alcune differenze rispetto alle regole stabilite dal Salva-Italia per il precedente contingente dei 65.000. In particolare, rientrano nel nuovo contingente i lavoratori collocati in mobilità o mobilità lunga se gli accordi sindacali di riferimento sono stati stipulati entro il 31 dicembre 2011 in sede governativa. La disciplina precedente, invece, prevedeva la tutela soltanto per agli accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e con esodo entro il 31 dicembre 2011, anche se in quel caso non serviva il requisito della stipula in sede governativa. Anche per l’accesso al nuovo contingente resta ferma la condizione che il lavoratore in base alla normativa previgente maturi i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o mobilità lunga. Per un contingente massimo di 1.600 soggetti, sono ammessi all’applicazione della disciplina pensionistica previgente i lavoratori che, in base ad accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011, abbiano il diritto di accesso alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (ex articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996), con la permanenza nel fondo di solidarietà fino al compimento del sessantaduesimo anno di età. Sono esclusi da beneficio i soggetti che al 4 dicembre 2011 risultano già titolari della prestazione straordinaria a carico del fondo e che sono tutti rientrati nel precedente contingente. Rientrano altresì nel nuovo contingente i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011, e che in base alla previgente disciplina pensionistica avrebbero conseguito la decorrenza del trattamento nel periodo compreso tra il ventiquattresimo ed il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge Salva-Italia. Per questi soggetti, le precedenti regole prevedevano invece l’accesso nel contingente dei 65.000 solo se in base alla disciplina pensionistica previgente il decreto Salva-Italia avrebbero conseguito la decorrenza del trattamento entro i 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Rientrano del pari nel nuovo contingente, sempre a condizione che in base alla previgente disciplina pensionistica avrebbero conseguito la decorrenza del trattamento nel periodo compreso tra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Salva-Italia, anche i soggetti il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011, in base ad accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Anche per questi soggetti, come per quelli autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria, la disciplina relativa al precedente contingente stabiliva che il trattamento sarebbe dovuto decorrere in base alla normativa previgente entro i ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore del Salva-Italia.

Sempre in materia pensionistica, il comma 88 dell'articolo 12 del decreto in esame differisce dal 30 giugno al 31 ottobre 2012 il termine utile per emanare il regolamento governativo che definisce le misure di armonizzazione per l’accesso ai trattamenti pensionistici dei lavoratori per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli generali, quali, ad esempio, i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, i dipendenti delle FS SpA e delle altre società del gruppo FS.

Sempre di attinenza con il tema pensionistico e dei requisiti per la tutela degli esodati, è ad avviso della relatrice la norma sui dipendenti pubblici che, sempre in base al decreto in esame, risultano in "soprannumero" (articolo 2, comma 11). Ad essi, per quanto riguarda i requisiti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, nonché i termini dilatori di decorrenza del trattamento, si applica la normativa previgente il decreto-legge Salva-Italia qualora, in base alla medesima normativa previgente, conseguano la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014. Tale diritto può essere certificato dall'ente pensionistico di appartenenza su domanda del dipendente interessato.

La pubblica amministrazione può risolvere unilateralmente e senza necessità di motivazione il rapporto di lavoro e il contratto individuale con un preavviso di sei mesi per i dipendenti in soprannumero che risultino in possesso del requisito per l’applicazione della normativa previgente il decreto-legge n. 201 del 2011. Resta fermo che il rapporto di lavoro non cessa prima della decorrenza del trattamento pensionistico, determinata in base alla normativa previgente.

Per i dipendenti che in base alla normativa previgente hanno maturato i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, resta ferma la disciplina generale anche per quanto riguarda i termini di dilazione del trattamento di fine servizio. Per gli altri soggetti, il termine dilatorio per la corresponsione del trattamento di fine servizio si computa considerando come data fittizia di cessazione del rapporto di lavoro il giorno precedente la prima data di decorrenza del trattamento pensionistico che sarebbe stata possibile in base all'ipotetica applicazione della nuova disciplina pensionistica di cui all’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 13 del decreto, che dispone la soppressione della COVIP e dell'ISVAP e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), cui attribuisce il compito di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. Il nuovo istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, di trasparenza e di economicità nell'esercizio delle proprie funzioni e non è sottoposto a direttive di altri soggetti pubblici o privati. Il Presidente dell’IVARP è individuato nel Direttore generale della Banca d'Italia. Emerge di conseguenza a suo giudizio un delicato profilo di potenziale conflitto di interesse, attese le competenze della COVIP e che verrebbero attribuite al nuovo organismo. Inoltre, la dotazione organica dell'IVARP è determinata entro il limite delle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite dagli enti soppressi, che conservano il diritto al trattamento giuridico, economico e previdenziale degli enti di provenienza. Il Consiglio, entro 120 giorni dalla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni degli enti soppressi, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Al riguardo, la relatrice nota che dal dettato della norma non appare chiaro seil diritto alla conservazione del trattamento giuridico, economico e previdenziale degli enti di provenienza sia solo temporaneo o venga riconosciuto anche a regime dopo la definizione di un trattamento unico.

L’IVARP erediterebbe tutte le funzioni spettanti ai due enti soppressi, tranne alcune eccezioni. A tale proposito, la relatrice segnala che all’IVARP sono trasferiti alcuni dei poteri normativi spettanti al Ministro del lavoro in materia di fondi pensione, quali quelli inerenti ai requisiti formali di costituzione, agli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, nonché a quelli per l'esercizio dell'attività, ad eccezione dei profili inerenti onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile della forma pensionistica complementare, che restano nella competenza del Ministro del lavoro. L’IVARP non eredita, invece, i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato che gestiscono forme previdenziali obbligatorie di base, nonché le forme previdenziali e assistenziali previste dal decreto legislativo n. 509 del 1994, competenza attribuita alla soppressa COVIP. Questa specifica competenza passa invece direttamente al Ministero del lavoro, il quale può stipulare accordi con l’IVARP, affidando a quest’ultimo poteri di controllo e verifica sui citati enti di gestione previdenziale.

Anche altri importanti enti vengono investiti dalle norme del decreto-legge in esame. Si tratta in particolare di INPS, INPDAP, ISFOL e INAIL  (commi 87, 89 e 90). Per quanto riguarda il primo, al fine di minimizzare i costi dei servizi finanziari, entro il 2014 dovrà realizzare una piattaforma unica per incassi e pagamenti, nonché rivedere le convenzioni e i contratti con i centri di assistenza fiscale, in modo da ridurre i costi di almeno il 20 per cento rispetto al 2011. L’INPS dovrà anche conferire il proprio patrimonio immobiliare "da reddito" a un fondo di investimento immobiliare, al fine di attuarne la dismissione. Il numero dei membri di alcuni organi dell’INPS, tra cui quelli del comitato che amministra la forma pensionistica complementare denominata FONDINPS, a decorrere dalla data del prossimo rinnovo dovrà essere ridotto di almeno il 30 per cento. Per quanto riguarda l’INPDAP, invece, viene nominato un commissario ad acta, con l’incarico di redigere l’ultimo bilancio di esercizio e di sbrigare rapidamente le procedure connesse alla soppressione dell’ente medesimo prima della confluenza nell’INPS. Quest’ultima era tra l’altro già prevista dal citato  decreto-legge n. 201.

Infine, il decreto in conversione contiene alcune disposizioni riguardanti le dotazioni finanziarie del Ministero del lavoro e il contributo di quest'ultimo agli obiettivi delle amministrazioni centrali in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Nel riservarsi la formulazione di un parere all'esito del dibattito conclusivamente la relatrice richiede chiarimenti al Governo in ordine alla portata esatta del comma 20 dell'articolo 12, non risultando allo stato valutabile quali siano gli organismi collegiali di cui si dispone la soppressione.

 

         Il senatore CASTRO (PdL)  ringrazia la relatrice per la completezza dell'esame di un provvedimento di particolare complessità e per l'attenzione prestata nei confronti dell'articolo 2, comma 11. Ritiene fondamentale esaminare con cura specifica il disallineamento nell'area previdenziale tra il settore privato e quello pubblico, al fine di evitare che vengano attribuiti trattamenti più favorevoli. Le evidenze statistiche già testimoniano dell'esistenza di livelli retributivi più elevati nel settore del lavoro pubblico; accordare un trattamento previdenziale di maggior favore risulterebbe dunque un elemento di preoccupante iniquità.

            Si sofferma quindi sugli aspetti riguardanti la soppressione della COVIP ed il trasferimento delle sue competenze, insieme a quelle dell'ISVAP, all'istituendo IVARP. Al riguardo, esprime preoccupazione, richiamando gli approfondimenti effettuati nel corso dell'indagine conoscitiva in tema di riforma della previdenza complementare svolta dalla Commissione e il dibattito sul disegno di legge n. 36, pure all'ordine del giorno della Commissione. Auspica che su questi aspetti l'esame parlamentare si svolga con particolare attenzione, introducendo modifiche al testo, a tutela della esistenza della COVIP, che va a suo avviso difesa, attesa la strategicità del secondo pilastro.

 

         Concorda il presidente GIULIANO, invitando altresì a riflettere sulla composizione degli organi direttivi dell'IVARP e con riferimento agli emolumenti che verrebbero corrisposti ai loro componenti.

 

         Il senatore SACCONI (PdL) condivide le considerazioni del senatore Castro, segnalando che la COVIP è incaricata di operare una vigilanza sulle casse previdenziali, necessaria trattandosi di previdenza obbligatoria, attesa la possibilità di operare da parte del Ministero una vigilanza solo di carattere sommario. La COVIP a suo tempo apparve il soggetto più idoneo a svolgere una funzione di vigilanza invasiva, regolatoria e tempestiva, e in questo senso, dalla sua istituzione, ha svolto un lavoro prezioso. Desta dunque perplessità lo scioglimento dell'istituto, che ha per giunta ben operato. La strutturazione dell'IVARP ne farebbe inoltre un ente strumentale della Banca d'Italia, ponendo peraltro un delicato problema in ordine alle differenze retributive.

            Quanto alla tematica degli esodati, rileva che un ampiamento ulteriore della platea non fa che approfondire il solco rispetto ad altri soggetti che, stando alle disposizioni del decreto-legge, non godranno di alcun regime transitorio. In sintesi, giudica il testo frutto essenzialmente di una filosofia di contenimento, e soprattutto di taglio, della spesa, più che di spending review.

 

         La senatrice GHEDINI (PD), nel ringraziare la relatrice per l'accuratezza espositiva e per la problematicità dei profili evidenziati, ritiene che il testo risulti di grande delicatezza e richieda una disamina complessiva, da effettuarsi in tempi adeguati.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.