Legislatura 16ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 351 del 23/05/2012

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (n. 478)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 15 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio) 

 

     Riferisce alla Commissione il senatore LENNA (PdL) il quale fa presente che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

La direttiva 2010/78/UE rivede ed aggiorna la normativa previgente all'istituzione del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria per adeguarla al mutato contesto normativo. Le modifiche introdotte mirano a consentire il pieno utilizzo degli strumenti procedurali e normativi approntati dal trattato di Lisbona e dai regolamenti istitutivi.

Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai contenuti della direttiva, l'articolo 15, comma 1, della legge comunitaria 2010, ha individuato i princìpi e criteri direttivi per la sua attuazione, da effettuarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge.

Pertanto, ai fini del recepimento della direttiva lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche e integrazioni ad una serie di testi normativi, tra cui il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cosiddetto TUB), il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (cosiddetto TUF), il codice delle assicurazioni private, il decreto legislativo di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Il relatore passa poi ad illustrare il contenuto del provvedimento, il cui articolo 1 reca una serie di modifiche al TUB. Il comma 1 modifica l'articolo 1 del TUB al fine di inserire nel testo unico la definizione del SEVIF e delle sue componenti (ABE; AEAP; AESFEM; Comitato congiunto; CERS; Autorità di vigilanza degli Stati membri).

Il comma 2 modifica l'articolo 4 del TUB sopprimendo la disposizione che attribuisce al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali aventi rilevanza esterna (poteri già trasferiti al direttorio. dalla legge n. 262 del 2005).

Il comma 3 sostituisce l'articolo 6 del TUB prevedendo, tra l'altro, che le autorità creditizie adempiano agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità che compongono il SEVIF - Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria - e delle altre autorità e istituzioni. La Banca d’Italia può altresì concludere accordi con l’ABE e con le autorità di vigilanza prevedendo anche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, nonché ricorrere all’ABE per la risoluzione delle controversie con le altre autorità di vigilanza.

Il comma 4 modifica l'articolo 7 del TUB sopprimendo il riferimento all'ufficio italiano dei cambi (UIC) ivi previsto e estendendo a tutte le autorità che fanno parte del SEVIF l’ambito della collaborazione e lo scambio di informazioni.

Il comma 5 modifica l'articolo 53 del TUB, disciplinando l'ipotesi in cui le autorità di vigilanza nazionali rinviino un caso all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. Con la medesima finalità (e identico contenuto) il successivo comma 6 modifica l'articolo 67 del TUB.

Il comma 7 modifica l'articolo 69 del TUB includendo anche l’ABE e il CERS tra i soggetti a cui la Banca d’Italia deve dare tempestiva comunicazione delle situazioni di emergenza potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario.

Il comma 8 infine modifica l'articolo 79 del TUB sopprimendo l'obbligo di comunicazione all’autorità competente nazionale delle misure cautelative adottate nei confronti di banche comunitarie operanti in Italia.

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca, invece, una serie di modifiche al TUF. Il comma 1 modifica l'articolo 1 del TUF al fine di inserirvi la definizione di SEVIF nonché l’elenco dei suoi componenti.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 del TUF, prevedendo che la Banca d’Italia e la Consob sono parti del SEVIF, partecipano alle attività che esso svolge, e devono tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario.

Il comma 3 modifica l'articolo 4 del TUF, sopprimendo il riferimento ivi previsto all'UIC, estendendo a tutte le autorità che fanno parte del SEVIF l’ambito della collaborazione, e prevedendo obblighi informativi nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea. Si prevede inoltre che Consob e Banca d'Italia possano concludere accordi di collaborazione anche con l'AESFEM con delega reciproca di compiti di vigilanza, e che possano ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie.

L’articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 210 del 2001 in materia di definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento. In particolare il comma 1 ne modifica l'articolo 1, al fine di inserirvi le nuove definizioni di AESFEM e CERS; i restanti commi recano norme di coordinamento.

L’articolo 4 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2005 sulle imprese di assicurazione e di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. In particolare il comma 1 ne modifica l'articolo 1 al fine di incorporarvi la definizione di SEVIF e l’elenco della sua composizione.

Il comma 2 ne modifica l'articolo 5 al fine di prevedere  l’obbligo di informare il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee circa l’individuazione di un conglomerato finanziario e la designazione del coordinatore.

Il comma 3 ne modifica l'articolo 6, stabilendo tra l'altro che le autorità competenti scambiano informazioni - oltre che con le banche centrali, con il sistema europeo di banche centrali e con la Banca centrale europea - anche con il CERS; si prevede quindi, per i destinatari della vigilanza supplementare, la possibilità di scambiarsi informazioni reciprocamente, con le tre Autorità europee e con il comitato congiunto.

Il comma 4 ne modifica l'articolo 10, integrando le procedure di gestione del rischio per le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato.

Il comma 5 ne modifica l'articolo 15, al fine di prevedere, per l'autorità di vigilanza italiana, l'obbligo di consultare le altre autorità competenti tenendo conto degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Viene altresì stabilito che l’autorità di vigilanza italiana in disaccordo con una decisione adottata da un’altra autorità possa ricorrere rispettivamente all’ABE, all’AESFEM o all’AEAP per la risoluzione delle controversie.

L’articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private). In particolare il comma 1 ne modifica l'articolo 1 introducendo la definizione di SEVIF e delle sue componenti. Il relatore dà conto poi delle restanti disposizioni di tale articolo.

L’articolo 6 reca modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005 di disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Il comma 2 ne modifica l'articolo 15-bis, introducendo per la COVIP il compito di informare tempestivamente l’AEAP circa il rilascio ai fondi pensione italiani dell’autorizzazione all’operatività transfrontaliera.

Il comma 3 ne modifica l'articolo 15-ter, stabilendo l'obbligo per la COVIP di comunicare all’AEAP le disposizioni (e i relativi aggiornamenti) di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro e le norme che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia.

Il comma 4 ne modifica l'articolo 15-quater, in materia di segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità, accorpando in un unico articolo diverse previsioni in materia già previste in altre parti del decreto legislativo, specificando altresì le forme di collaborazione.

Il comma 5 inserisce nel decreto l'articolo 18-bis, al fine di stabilire, tra l'altro, che COVIP si conforma agli atti UE direttamente applicabili e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie di propria competenza, stabilendo altresì l’integrazione della COVIP nel nuovo sistema.

Il comma 6 infine ne modifica l'articolo 19, stabilendo anzitutto che la COVIP fornisce informativa all’AEAP sui fondi iscritti all’Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate. Si prevede poi che la COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tenga conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario e si qualificano come incaricati di un pubblico servizio i dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

L’articolo 7 reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il comma 1 in particolare ne modifica l'articolo 1 inserendo nel testo la definizione delle Autorità di vigilanza europee, mentre il comma 2 ne modifica l'articolo 7, stabilendo l’obbligo per le autorità di vigilanza di settore di cooperare con quelle europee e di fornire loro tutte le informazioni necessarie all’espletamento dei loro compiti.

L'articolo 8 reca infine la clausola di salvaguardia finanziaria.

 

         Il senatore LANNUTTI (IdV), riservandosi di svolgere un intervento più articolato in sede di discussione generale, ritiene opportuno, in via preliminare, un chiarimento sulla portata delle disposizioni che fanno riferimento al segreto d'ufficio, mettendo in guardia dal rischio di attribuire alla Banca d'Italia facoltà che attenuano la necessaria trasparenza e conoscibilità degli atti.

 

         Il relatore LENNA (PdL), a integrazione della relazione illustrativa già svolta, sottopone alla Commissione l'opportunità di suggerire al Governo di armonizzare la disciplina di alcuni fondi pensione integrativi, da sottoporre comunque alla vigilanza della COVIP, tenendo conto che lo schema di decreto legislativo in titolo, all'articolo 6, interviene sulle norme relative all'istituto di vigilanza dei fondi pensione.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 16.