Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 311 del 10/05/2012
Azioni disponibili
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012
311ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE REFERENTE
(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente GIULIANO comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, nonché la riformulazione dell'emendamento 37.7, che sarà pubblicata in allegato al resoconto.
Informa, altresì, che sono stati depositati gli emendamenti del Governo (pubblicati in allegato al resoconto).
Il senatore CASTRO (PdL) preannuncia l'intendimento dei relatori di presentare nel corso della giornata odierna emendamenti al disegno di legge, finalizzati a risolvere le principali criticità emerse durante il dibattito ed a consentire alla riforma del mercato del lavoro di essere approvata con il massimo possibile di convergenza da parte delle forze parlamentari.
Quanto al Capo II, sulla cosiddetta "flessibilità in entrata", rileva che le proposte intenderanno recepire la linea politica dell'esecutivo, diretta a promuovere un'opportuna razionalizzazione degli istituti, prevenendo l'utilizzo distorto di forme contrattuali atipiche.
Le proposte emendative riferite all'articolo 3 prevederanno un aumento, da sei a dodici mesi, della durata massima del requisito dell'acausalità del contratto a tempo determinato, individuando modelli organizzativi tipizzati - quali, ad esempio, lo startup e l'avvio di progetti di ricerca - che, se recepiti dalla contrattazione collettiva nazionale, possono dar luogo ad una franchigia generale circa l'acausalità del contratto per le assunzioni a termine, fino al sei per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.
Sul contratto di apprendistato, i relatori sono intenzionati a definire un "privilegio organizzativo" per l'assunzione di nuovi apprendisti da parte di imprese di ridotte dimensioni, prevedendo che non operi la limitazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del disegno di legge; è comunque fatta salva la possibilità per tutte le imprese di assumere sempre un nuovo apprendista.
In tema di job on call, coerentemente con la riforma pensionistica recentemente approvata,si intenderebbe ripristinare la possibilità di assumere sempre con contratto di lavoro intermittente i giovani al di sotto dei ventiquattro anni e i lavoratori over 55; verrebbero inoltre semplificate le modalità di notifica alla direzione provinciale del lavoro, e ridotte significativamente le sanzioni previste per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione.
I relatori intendono inoltre intervenire sulla tematica del lavoro a progetto con l'individuazione della giusta remunerazione per la prestazione di lavoro, in riferimento sia alle tariffe professionali, sia alle medie retributive del lavoro subordinato; altre proposte di modifica sono tese a restringere significativamente il campo di applicazione della presunzione di collaborazione continuata e continuativa per le cosiddette "partite IVA", incidendo in particolare sugli indici di rischio. Verrebbe introdotta un'esenzione dalla presunzione in quei casi che risultano qualificati da un profilo soggettivo, determinato da un percorso formativo o esperienziale di livello, nonché da un profilo oggettivo individuato da un reddito annuale da lavoro autonomo pari a circa 17-18.000 euro. Si dispone l'esenzione anche con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali si richieda l'iscrizione ad ordini o elenchi.
I relatori intenderebbero altresì intervenire su alcune delle criticità emerse in relazione al settore agricolo; ripristinando, ad esempio, per gli imprenditori commerciali e i professionisti, la possibilità di assumere con un contratto di lavoro accessorio, salvo che il lavoratore agricolo sia già regolarizzato.
Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione, il relatore Castro informa conclusivamente che i senatori del Popolo della Libertà si renderanno disponibili a ritirare una quota significativa di emendamenti presentati, riferendo che la senatrice Spadoni Urbani gli ha già anticipato l'intendimento di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma, ad eccezione degli emendamenti 1.12, 1.15, 3.52, 6.6, 8.12, 8.16, 29.22, 41.0.2, 42.7, 65.12, 67.10, 68.13, 69.5, 71.1, 71.2, 71.6 e 71.9.
Il relatore TREU (PD) si sofferma in primo luogo su alcuni aspetti che ritiene meritevoli di ulteriori approfondimenti, anche da parte del Governo, in quanto già oggetto di lungo dibattito, quali la normativa in materia di licenziamento disciplinare, con particolare riguardo all'eventuale, conseguente reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato, la cui tipizzazione potrebbe opportunamente essere definita dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari, anziché da norme di legge. Si sofferma, quindi, sulla disciplina del processo nelle cause riguardanti casi di licenziamento, nonché la definizione del quadro normativo in materia di servizi per l'impiego e di formazione permanente, che per sua natura necessita di concertazione con le Regioni.
Nel trattare le ipotesi emendative individuate insieme al relatore Castro, richiama l'attenzione sulla disciplina dell'Aspi, al fine specifico di innalzare il livello di tutela garantito ai lavoratori parasubordinati, nonché di prevedere maggiori possibilità di accesso, nel senso di consentire a una più ampia platea di soggetti la fruizione di tale strumento, la cui incidenza economica a vantaggio dei singoli fruitori dovrebbe essere accresciuta. Ritiene inoltre auspicabile la previsione di un periodo transitorio, volto a una migliore definizione dell'istituto in vista della sua definitiva messa a regime. Considera altresì meritevole di riflessione la materia degli ammortizzatori sociali, nel caso delle cessazioni di attività del lavoro svolto in cantieri, in ragione della natura sua propria, poco compatibile con la ratio a base dell'Aspi. Ulteriori modifiche al disegno di legge dovrebbero essere tese all'individuazione di forme di sostegno alternative, in particolar modo allo scopo di sostenere i soggetti disoccupati nella creazione di microimprese o nella partecipazione a società cooperative.
Suggerisce poi l'opportunità di valorizzare ulteriormente i previsti fondi di solidarietà bilaterale, così da potenziarne la funzione sussidiaria di integrazione del reddito, nel pieno rispetto di criteri di trasparenza e di sostenibilità finanziaria; in particolare, l'attivazione di tali strumenti dovrebbe preferibilmente essere lasciata alle parti sociali, limitando l'apporto della disciplina legislativa a una funzione di carattere suppletivo.
In riferimento al tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese dichiara di propendere per la previsione di una specifica norma di delega al Governo, atta a integrare l'articolato in coerenza con lo spirito che informa il disegno di legge in esame.
Conclude, esprimendo il proprio ringraziamento nei confronti dei senatori intervenuti nel dibattito e si riserva di sollecitare i colleghi del proprio Gruppo a valutare il ritiro di un numero significativo di proposte emendative presentate, in considerazione dell'esigenza di procedere celermente alla conclusione dell'esame in Commissione.
Il senatore SCARABOSIO (PdL) ritira tutte le proposte di modifica a sua firma, salvo gli emendamenti 9.58 e 71.7.
Il PRESIDENTE comunica che il senatore Viespoli ha dichiarato di ritirare tutte le proposte di modifica a sua firma, ad eccezione degli emendamenti 14.36, 14.37 e 37.7 (testo 2). Nel prendere atto con soddisfazione del proficuo clima di mutua collaborazione nel quale la Commissione sta procedendo nei lavori, propone di anticipare la seduta pomeridiana di oggi al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, è anticipata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3249
Art. 12
Il Governo
Sostiture l'articolo con il seguente: «Art. 12 - (Tirocini formativi e di orientamento) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di un'indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.
2. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
3. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 13
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 3, sostituire le parole: «convoca il datore di lavoro e il lavoratore» con le seguenti: «trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore»;
2. Al comma 4, capoverso «Art. 7», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta»;
3. Al comma 4, capoverso «Art. 7», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».
Art. 14
Il Governo
Al comma 1, lettera b), capoverso quarto comma, sostituire le parole: «sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» con le seguenti: «sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili».
Art. 17
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «il giudice fissa» inserire le seguenti: «con decreto» e sopprimere le parole: «, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata»;
2. Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi debbono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia»;
3. Al comma 2, sopprimere le parole: «L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso» e dopo le parole: «disposti d'ufficio» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile».
Art. 18
Il Governo
Al comma 1, dopo le parole: «che ha emesso il provvedimento opposto» aggiungere le seguenti: «a pena di decadenza».
Art. 19
Il Governo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Contro la sentenza chedecide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore».
Art. 20
Il Governo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1».
Art. 21
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate»;
2. Sostituire la rubrica con la seguente: «Disciplina transitoria e disposizioni finanziarie».
Art. 24
Il Governo
Al comma 5, dopo le parole: «imponibili ai fini previdenziali», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1».
Art. 25
Il Governo
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «eventualmente fruiti», aggiungere le seguenti: «nel medesimo periodo».
Art. 28
Il Governo
Al comma 1, sopprimere le parole: «non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma».
Art. 31
Il Governo
Al comma 1, capoverso d-bis), dopo le parole: «dell'Assicurazione sociale per l'impiego», sopprimere la seguente: «(ASpI)».
Art. 37
Il Governo
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «, organizzati dalla regione».
Art. 43
Il Governo
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso».
Art. 53
Il Governo
Al comma 1, sostituire le parole: «a tempo determinato, in somministrazione,», con le seguenti: «a tempo determinato anche in somministrazione».
Art. 54
Il Governo
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.».
Art. 56
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione»
al comma 1, lettera b), dopo le parole «l'acquisto di servizi di baby-sitting», inserire le seguenti: «ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati».
Art. 57
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono soppresse le parole: "In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010," e al comma 68 i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al precedente comma 67 e con le modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.". Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1-ter. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli del proprio stato di previsione già impegnate per le medesime finalità.»
b) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello»;
Il Governo
Al comma 1, lettera b), capoverso 8-quinquies, dopo le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Art. 62
Il Governo
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore del 20 per cento rispetto» con le seguenti: «superiore almeno del 20 per cento rispetto».
Art. 63
Il Governo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate».
Art. 64
Il Governo
Sopprimere il comma 1.
Art. 65
Il Governo
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 30, alinea, le parole: ", entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" e le parole: "in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 3";».
Art. 66
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con» con le seguenti: «con intesa in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite»;
b) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «dorsale informativa unica» inserire le seguenti: «mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti»;
c) al primo periodo del comma 2 sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»;
d) al primo periodo del comma 2 sopprimere la parola: «nazionale»;
e) al primo periodo del comma 2, dopo la parola: «qualifica» inserire la seguente: «/diploma»;
f) al primo periodo del comma 2, dopo la parola: «professionale,» inserire le seguenti: «conseguiti anche in apprendistato a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,»;
g) al secondo periodo del comma 2, sopprimere le parole da: «Alla realizzazione» a: «decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 167»;
h) al primo periodo del comma 3 sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»;
i) al primo periodo del comma 3, dopo la parola: «intenzionale» inserire le seguenti: «della persona»;
l) al primo periodo del comma 3, sopprimere le parole: «che rispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera e)»;
m) al primo periodo del comma 4, sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»;
n) al primo periodo del comma 4, sostituire le parole: «prescinde da una scelta intenzionale e che» con le seguenti: «, anche a prescindere da una scelta intenzionale,».
Art. 67
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con medesima intesa di cui all'articolo 66, comma 1, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all'articolo 66, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:
- le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
- le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone.»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «può comportare» con le seguenti: «comporta»;
d) nella rubrica, sostituire le parole: «Sistemi integrati territoriali» con le seguenti: «Reti territoriali dei servizi»;
Art. 68
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali, in raccordo con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 69, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali di cui all'articolo 66, commi 3 e 4, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 69;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuati attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;
c) esperienze di lavoro considerate quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;
d) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale quali servizi realizzati da soggetti abilitati sulla base di predefiniti livelli essenziali delle prestazioni e tramite apposite procedure di accreditamento/autorizzazione da parte delle istituzioni preposte al sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 69;
e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 69;
f) procedure di validazione dell'apprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti ispirate a princìpi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) riscontri e prove di cui alla lettera b), effettuati sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Dall'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.».
d) nella rubrica, sopprimere le parole: «e certificazione delle competenze»;
Art. 69
Il Governo
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1»;
b) al comma 2, al termine del primo periodo, inserire il seguente: «La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato e/o autorizzato.»;
c) al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Le relative procedure» con le seguenti: «Le procedure di certificazione»;
d) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 66, comma 1» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.»;
e) al primo periodo del comma 3, dopo le parole: «di validazione» inserire le seguenti: «nel caso»;
f) sopprimere il comma 4;
g) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del presente sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.»;
h) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Con il medesimo decreto legislativo di cui all'articolo 68, comma 1 sono definiti:
- gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai princìpi di cui al comma 1, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
- le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.»;
i) sopprimere il comma 7.
VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7, nei limiti delle risorse annualmente assegnate con decreto del Ministro del lavoro d'intesa con la Conferenza unificata a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal decreto legislativo n. 314 del 1997».