Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 17/04/2012

Il relatore NEROZZI (PD) ricorda che la direttiva 96/71/CE definisce le condizioni di lavoro essenziali che devono obbligatoriamente essere rispettate nel paese in cui le imprese distaccano temporaneamente lavoratori, prevedendo la loro articolazione in tre categorie: i lavoratori distaccati nell'ambito di un contratto di servizi, i lavoratori trasferiti all'interno di una società e i lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo.

I dibattiti che in questi anni si sono svolti a livello UE sul tema hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alla direttiva, al fine di risolvere alcune criticità, anche con riferimento alle osservazioni formulate dalla Confederazione europea dei sindacati e dalle organizzazioni sindacali nazionali, nonché in relazione alle sollecitazioni provenienti in tal senso dalla giurisprudenza comunitaria già citata dal senatore Castro, relatore sul precedente atto.

Procede poi all'illustrazione del testo, composto da 23 articoli, soffermandosi sulle disposizioni di maggiore interesse.

Rileva che all'articolo 3 sono definite le condizioni di lavoro essenziali al fine di prevenire degli abusi, ed è rivista la nozione di distacco, mentre all'articolo5 è prevista la possibilità di accesso preliminare alle informazioni da parte delle imprese sulle condizioni di lavoro vigenti nel paese ospitante  e sulle condizioni da rispettare, comprese quelle previste dai contratti collettivi (paragrafo 4).

Quanto alle forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, considerate fondamentali per il controllo del rispetto delle norme, l'articolo 6 ne enuncia i principi generali, le regole e le procedure mentre l'articolo 7 disciplina il ruolo dello Stato membro a partire dal quale avviene il distacco.

Il relatore richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni relative alle forme di controllo e monitoraggio (capo IV della proposta), sottolineando la mancanza di uniformità tra gli Stati membri e ricordando che sulla questione è di recente intervenuta anche la Corte di giustizia, con  sentenza del 7 ottobre 2011, specificando il divieto per gli Stati membri di imporre una serie di obblighi a carico dei prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro che distacca temporaneamente lavoratori.

Ritiene infine che la direttiva, la cui base giuridica è individuata agli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del TFUE, sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.