Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 17/04/2012
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Il relatore CASTRO (PdL) segnala che la proposta, che attiene al delicato rapporto tra legislazione nazionale e sovranazionale in tema di diritto di sciopero e libertà economiche, mira a chiarire i principi generali e le norme applicabili a livello di Unione europea relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Ricorda che l'esigenza primaria di definire tali principi generali nasce in conseguenza di un vivace dibattito svoltosi intorno ad alcune recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui casi Viking line, Laval, Rüffert e Commissione delle Comunità europee contro il Lussemburgo.
Osserva che nella sentenza Viking Line, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla legittimità di un'azione collettiva quando tale azione, che costituisce l'esercizio di un diritto tutelato dalla Unione europea, entra in conflitto con la libertà di stabilimento, affermando che tale restrizione può essere giustificata se l'azione collettiva sia effettivamente connessa all'obiettivo di tutela dei lavoratori.
Anche la vicenda della sentenza Laval nasce a seguito dell'azione collettiva intrapresa da una sezione sindacale: in questo caso, peraltro, la Corte ha posto l'attenzione sugli effetti dell'applicabilità della libertà di prestazione dei servizi, sancendo che l'ostacolo alla libertà di circolazione dei servizi, causato da un'azione collettiva che ha come scopo la protezione dei lavoratori dello Stato ospitante contro un'eventuale pratica di dumping sociale, non può essere giustificato dal solo obiettivo di protezione dei lavoratori.
Sottolinea poi l'importanza della pronuncia Rüffert, con cui la Corte ha invece affermato che, in virtù della direttiva 96/71/CE e dell’articolo 49 del TCE, deve considerarsi contrario all’ordinamento comunitario ogni provvedimento legislativo emanato da uno Stato membro che imponga agli enti pubblici aggiudicatori di attribuire gli appalti relativi a lavori edili esclusivamente a quelle imprese che si impegnino a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo di esecuzione dei lavori in questione.
Riferisce, infine, sulla più recente delle sentenze in merito all’applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori (sentenza Commissione delle Comunità europee contro Lussemburgo), con cui la Corte ha chiarito che agli Stati è concessa solo la possibilità di definire i limiti di una tutela minima del lavoratore, mentre le reali condizioni di lavoro sono destinate ad essere determinate in un mercato del lavoro sempre più liberalizzato.
In conclusione, premesso che il diritto di sciopero e della contrattazione collettiva sono riconosciuti come "diritti fondamentali" da molteplici atti normativi europei, ricorda che le sentenze citate hanno suscitato un intenso dibattito sulle conseguenze della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento per la tutela dei diritti dei lavoratori e sul ruolo delle organizzazioni sindacali nella tutela dei diritti dei lavoratori in situazioni transfrontaliere.
In proposito segnala che la proposta di regolamento chiarisce i principi generali (articolo 1) e le norme applicabili a livello di Unione europea relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Richiama infine l'attenzione sull'articolo 4 della proposta in esame, che istituisce un meccanismo di allerta in base al quale gli Stati membri si comunicheranno e notificheranno reciprocamente ed alla Commissione europea gli atti o le circostanze gravi in grado di turbare gravemente il corretto funzionamento del mercato unico o di causare gravi tensioni sociali.
Segnala, da ultimo, che la base giuridica della proposta è contenuta all'articolo 352 del TFUE e che il provvedimento in esame è conforme ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.