Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 17/04/2012
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (n. COM (2012) 129 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore PONTONE (PdL), premesso che la proposta intende apportare modifiche alla direttiva 2009/19/CE in materia di trasporto marittimo, definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, ricorda che nel 2006 è stata adottata dell'OIL la Convenzione sul lavoro marittimo (CLM), che garantisce diritti e protezione sul lavoro per oltre 1,2 milioni di marittimi. In particolare, la CLM contiene anche disposizioni sul controllo, da parte dello Stato di approdo, del rispetto dei requisiti sulle navi straniere che fanno scalo nei porti degli Stati aderenti alla convenzione, contribuendo ad eliminare le navi che non rispettino tali norme.
Osserva che, con l'emanazione della direttiva 2009/16/CE, l'Unione europea ha rafforzato il sistema di sorveglianza delle navi e relativi equipaggi, che fanno scalo o ancoraggio in un porto di uno Stato membro per effettuare attività di interfaccia nave/porto; segnala tuttavia che, al fine di armonizzare completamente la legislazione dell'Unione europea ai requisiti della CLM, ed in ragione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e delle nuove norme in materia di poteri delegati e di competenze di esecuzione, si rendono necessarie le modificazioni contenute nella proposta di direttiva in esame.
Ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di recepimento della direttiva tutti gli Stati membri che non dispongono di litorali e porti marittimi (Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia), anche se comunque le navi che battono bandiera di tali Stati sono tenute ad attenersi alle disposizioni contenute nella stessa.
Il relatore ritiene, infine, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. COM (2012) 134 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Introducendo l'esame, il relatore PONTONE (PdL) segnala che la proposta intende integrare la direttiva 2009/13/CE, aggiornando la legislazione relativa allo Stato di bandiera ai fini dell’applicazione delle prescrizioni della convenzione sul lavoro marittimo (CLM). La direttiva del 2009 recepisce soltanto alcune delle norme della CLM, relative ai diritti dei marittimi; non è stato invece possibile includere le disposizioni relative alla certificazione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi (titolo V della Convezione). La proposta in esame interviene dunque sul punto, prevedendo di imporre agli Stati membri l’applicazione della predetta direttiva nell’esercizio dei loro poteri di monitoraggio e controllo in quanto Stati di bandiera. L'applicazione delle norme della Convenzione del lavoro marittimo tramite il controllo dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo rappresenta inoltre un modo per limitare il dumping sociale, causato da regolamentazioni differenziate tra Stati membri, che rischierebbero di creare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
Dopo aver sottolineato che l’atto in esame trova la sua base giuridica nella competenza attribuita dall’articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che consente al Parlamento europeo ed al Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni ed adottando la procedura legislativa ordinaria, di "stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea", il relatore evidenzia infine che esso appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del TFUE. Reputa altresì adeguato l'utilizzo dello strumento della direttiva, che lascia liberi gli Stati membri circa le modalità di realizzazione normativa dell’obiettivo posto a livello europeo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (n. COM (2012) 130 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore CASTRO (PdL) segnala che la proposta, che attiene al delicato rapporto tra legislazione nazionale e sovranazionale in tema di diritto di sciopero e libertà economiche, mira a chiarire i principi generali e le norme applicabili a livello di Unione europea relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Ricorda che l'esigenza primaria di definire tali principi generali nasce in conseguenza di un vivace dibattito svoltosi intorno ad alcune recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui casi Viking line, Laval, Rüffert e Commissione delle Comunità europee contro il Lussemburgo.
Osserva che nella sentenza Viking Line, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla legittimità di un'azione collettiva quando tale azione, che costituisce l'esercizio di un diritto tutelato dalla Unione europea, entra in conflitto con la libertà di stabilimento, affermando che tale restrizione può essere giustificata se l'azione collettiva sia effettivamente connessa all'obiettivo di tutela dei lavoratori.
Anche la vicenda della sentenza Laval nasce a seguito dell'azione collettiva intrapresa da una sezione sindacale: in questo caso, peraltro, la Corte ha posto l'attenzione sugli effetti dell'applicabilità della libertà di prestazione dei servizi, sancendo che l'ostacolo alla libertà di circolazione dei servizi, causato da un'azione collettiva che ha come scopo la protezione dei lavoratori dello Stato ospitante contro un'eventuale pratica di dumping sociale, non può essere giustificato dal solo obiettivo di protezione dei lavoratori.
Sottolinea poi l'importanza della pronuncia Rüffert, con cui la Corte ha invece affermato che, in virtù della direttiva 96/71/CE e dell’articolo 49 del TCE, deve considerarsi contrario all’ordinamento comunitario ogni provvedimento legislativo emanato da uno Stato membro che imponga agli enti pubblici aggiudicatori di attribuire gli appalti relativi a lavori edili esclusivamente a quelle imprese che si impegnino a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo di esecuzione dei lavori in questione.
Riferisce, infine, sulla più recente delle sentenze in merito all’applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori (sentenza Commissione delle Comunità europee contro Lussemburgo), con cui la Corte ha chiarito che agli Stati è concessa solo la possibilità di definire i limiti di una tutela minima del lavoratore, mentre le reali condizioni di lavoro sono destinate ad essere determinate in un mercato del lavoro sempre più liberalizzato.
In conclusione, premesso che il diritto di sciopero e della contrattazione collettiva sono riconosciuti come "diritti fondamentali" da molteplici atti normativi europei, ricorda che le sentenze citate hanno suscitato un intenso dibattito sulle conseguenze della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento per la tutela dei diritti dei lavoratori e sul ruolo delle organizzazioni sindacali nella tutela dei diritti dei lavoratori in situazioni transfrontaliere.
In proposito segnala che la proposta di regolamento chiarisce i principi generali (articolo 1) e le norme applicabili a livello di Unione europea relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Richiama infine l'attenzione sull'articolo 4 della proposta in esame, che istituisce un meccanismo di allerta in base al quale gli Stati membri si comunicheranno e notificheranno reciprocamente ed alla Commissione europea gli atti o le circostanze gravi in grado di turbare gravemente il corretto funzionamento del mercato unico o di causare gravi tensioni sociali.
Segnala, da ultimo, che la base giuridica della proposta è contenuta all'articolo 352 del TFUE e che il provvedimento in esame è conforme ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 97/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2012) 131 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore NEROZZI (PD) ricorda che la direttiva 96/71/CE definisce le condizioni di lavoro essenziali che devono obbligatoriamente essere rispettate nel paese in cui le imprese distaccano temporaneamente lavoratori, prevedendo la loro articolazione in tre categorie: i lavoratori distaccati nell'ambito di un contratto di servizi, i lavoratori trasferiti all'interno di una società e i lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo.
I dibattiti che in questi anni si sono svolti a livello UE sul tema hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alla direttiva, al fine di risolvere alcune criticità, anche con riferimento alle osservazioni formulate dalla Confederazione europea dei sindacati e dalle organizzazioni sindacali nazionali, nonché in relazione alle sollecitazioni provenienti in tal senso dalla giurisprudenza comunitaria già citata dal senatore Castro, relatore sul precedente atto.
Procede poi all'illustrazione del testo, composto da 23 articoli, soffermandosi sulle disposizioni di maggiore interesse.
Rileva che all'articolo 3 sono definite le condizioni di lavoro essenziali al fine di prevenire degli abusi, ed è rivista la nozione di distacco, mentre all'articolo5 è prevista la possibilità di accesso preliminare alle informazioni da parte delle imprese sulle condizioni di lavoro vigenti nel paese ospitante e sulle condizioni da rispettare, comprese quelle previste dai contratti collettivi (paragrafo 4).
Quanto alle forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, considerate fondamentali per il controllo del rispetto delle norme, l'articolo 6 ne enuncia i principi generali, le regole e le procedure mentre l'articolo 7 disciplina il ruolo dello Stato membro a partire dal quale avviene il distacco.
Il relatore richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni relative alle forme di controllo e monitoraggio (capo IV della proposta), sottolineando la mancanza di uniformità tra gli Stati membri e ricordando che sulla questione è di recente intervenuta anche la Corte di giustizia, con sentenza del 7 ottobre 2011, specificando il divieto per gli Stati membri di imporre una serie di obblighi a carico dei prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro che distacca temporaneamente lavoratori.
Ritiene infine che la direttiva, la cui base giuridica è individuata agli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del TFUE, sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.