Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 17/04/2012

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (n. COM (2012) 129 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio) 

 

Il relatore PONTONE (PdL), premesso che la proposta intende apportare modifiche alla direttiva 2009/19/CE in materia di trasporto marittimo, definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, ricorda che nel 2006 è stata adottata dell'OIL la Convenzione sul lavoro marittimo (CLM), che garantisce diritti e protezione sul lavoro per oltre 1,2 milioni di marittimi. In particolare, la CLM contiene anche disposizioni sul controllo, da parte dello Stato di approdo, del rispetto dei requisiti sulle navi straniere che fanno scalo nei porti degli Stati aderenti alla convenzione, contribuendo ad eliminare le navi che non rispettino tali norme.

Osserva che, con l'emanazione della direttiva 2009/16/CE, l'Unione europea ha rafforzato il sistema di sorveglianza delle navi e relativi equipaggi, che fanno scalo o ancoraggio in un porto di uno Stato membro per effettuare attività di interfaccia nave/porto; segnala tuttavia che, al fine di armonizzare completamente la legislazione dell'Unione europea ai requisiti della CLM, ed in ragione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e delle nuove norme in materia di poteri delegati e di competenze di esecuzione, si rendono necessarie le modificazioni contenute nella proposta di direttiva in esame.

            Ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di recepimento della direttiva tutti gli Stati membri che non dispongono di litorali e porti marittimi (Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia), anche se comunque le navi che battono bandiera di tali Stati sono tenute ad attenersi alle disposizioni contenute nella stessa.

            Il relatore ritiene, infine, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.