Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 17/04/2012
Azioni disponibili
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 17 APRILE 2012
298ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.
La seduta inizia alle ore 15.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il PRESIDENTE comunica che lo scorso mercoledì 4 aprile l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha ascoltato, con riferimento ai disegni di legge nn. 3109 e 2691, rappresentanti del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale presso l'INAIL e di DonnEuropee Federcasalinghe, che hanno depositato una memoria scritta, pubblicata sulla pagina web della Commissione.
Con riferimento al disegno di legge sul mercato del lavoro (Atto Senato n. 3249), comunica che da parte di associazioni non chiamate in audizione stanno pervenendo memorie scritte, che verranno anch'esse rese disponibili sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(2892) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.
Il presidente GIULIANO (PdL), relatore, ricorda che gli emendamenti al disegno di legge sono stati pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta. Avverte quindi che è pervenuto il parere dalla Commissione bilancio, non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.2 e 1.4, sui quali è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. È altresì pervenuto il parere non ostativo, sul testo e sugli emendamenti, della Commissione affari costituzionali.
Esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6 ed invita il senatore Castro a ritirare l'emendamento 1.7, a sua firma.
Il vice ministro MARTONE esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.
Il senatore CASTRO (PdL) ritira l'emendamento 1.7.
Presente il prescritto numero dei senatori, il presidente relatore GIULIANO (PdL) mette quindi ai voti gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6, che non risultano accolti.
Il senatore NEROZZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge n. 2892, auspicando tuttavia, in relazione al considerevole numero di incidenti occorsi, un celere intervento di riassetto della normativa sia civile che militare. Al riguardo, gli risulta l'imminente adozione di una disciplina a carattere amministrativo da parte del Ministro dell'interno, nella medesima ottica di contenimento degli infortuni gravi.
La senatrice CARLINO (IdV), nel dichiarare l'astensione sul provvedimento, richiama le considerazioni già svolte nella precedente seduta e rivendica la fondatezza delle proprie proposte emendative, che avevano un intento migliorativo del testo.
La Commissione conferisce infine mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, chiedendo altresì l'autorizzazione alla relazione orale.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) (n. 140)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) comunica che il ministro Fornero, impossibilitata a partecipare agli odierni lavori della Commissione a causa di un improvviso e improrogabile impegno istituzionale, ha confermato la propria disponibilità a offrire ogni delucidazione sulla proposta di nomina in altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato
IN SEDE DELIBERANTE
(3233) Deputato MOFFA ed altri. - Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, approvato dalla Camera dei deputati
(2429) LANNUTTI ed altri. - Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico
(Discussione congiunta e rinvio)
Riferisce congiuntamente il presidente relatore GIULIANO (PdL), il quale ricorda preliminarmente che sul tema la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva al fine di approfondire l'inquadramento economico e normativo degli operatori del settore. Giudica importante un intervento che garantisca l’attuazione del principio dell'equo compenso, che trova fondamento nell'articolo 36 della Costituzione e nella normativa civilistica generale. L'indagine ha rivelato l'esistenza di una diffusa condizione di disagio, con particolare riguardo ad alcune categorie maggiormente esposte, quale quella dei cosiddetti free lance. Tra i dati di maggior significato emersi, vi è l'ampio ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a partite IVA spesso monomandatarie o a collaborazioni occasionali, al punto che solo il 19,57 per cento degli iscritti all'albo dei giornalisti risulta inquadrato con contratto di lavoro subordinato.
Altrettanto vistose sono le risultanze delle ricerche compiute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), che hanno evidenziato l'esiguità dei corrispettivi erogati per tali collaborazioni giornalistiche, con compensi medi di soli 1,03 euro e tempi di pagamento superiori ad un anno. La quota di iscritti all'albo che dichiara redditi inferiori ai 5.000 euro annui, e che si colloca dunque ampiamente al di sotto della soglia di povertà, ammonta addirittura al 55 per cento.
Passando quindi all'illustrazione del disegno di legge 3233, il Presidente relatore si sofferma in particolare sull'articolo 2, che istituisce presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, composta da quattro membri, due dei quali di designazione ministeriale, uno espressione dell'ordine dei giornalisti ed un quarto della Federazione nazionale stampa italiana. Al riguardo, riterrebbe opportuno integrare la Commissione con un rappresentante della Federazione italiana editori giornali, in quanto principale controparte interessata.
Illustra quindi l'articolo 3, che collega l'erogazione di contributi pubblici in favore dell'editoria al rispetto dei predetti parametri di equità, e l'articolo 4, che pone una clausola di invarianza finanziaria.
Il disegno di legge n. 2429 si differenzia dal precedente poiché non prevede l'istituzione di alcuna Commissione mista, bensì demanda la definizione dei requisiti minimi al Consiglio nazionale dell'ordine, in collaborazione con gli ordini regionali e d'intesa con l'Istituto nazionale di previdenza della categoria. Il disegno di legge individua puntualmente la platea dei beneficiari, chiarendo che le disposizioni sono rivolte a coloro che svolgano attività giornalistica in forma professionale esclusiva o quantomeno prevalente. L’articolato contiene inoltre una disposizione volta a favorire la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti.
In conclusione il Presidente relatore propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 3233, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.
La Commissione conviene.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore CASTRO (PdL) esprime perplessità innanzitutto sull'utilizzo dell'espressione "equità retributiva", che sembra già presupporre l'individuazione di rapporti di lavoro subordinati, anche in presenza di diverse forme contrattuali, e sottolinea l'esigenza di sottoporre l'articolato ad un'analisi attenta, anche per garantirne il coordinamento con il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro (Atto Senato n. 3294). Esprime, tra l'altro, dubbi sui compiti affidati alla istituenda Commissione, non essendo chiaro il rapporto tra le sue determinazioni ed il livello minimo retributivo fissato dal contratto collettivo applicabile alla categoria. Giudica altresì atecnico lo stesso utilizzo dell'espressione "politiche retributive".
Nel confermare che nel corso della ricordata indagine conoscitiva è emersa la larghissima inadeguatezza dei trattamenti praticati, ritiene che un esame ponderato del testo consentirà di emendarne le imperfezioni tecniche e di prevedere forme di attuazione progressiva delle nuove norme, in un tessuto imprenditoriale caratterizzato non solo da grandi gruppi, ma anche da piccoli editori locali e da imprese strutturalmente più fragili.
A giudizio del senatore BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), l'attuale formulazione del disegno di legge n. 3233 rischia di provocare forti difficoltà alle realtà editoriali locali, contraddistinte da rapporti di lavoro spesso effettivamente saltuari e non paragonabili sotto alcun aspetto a quelli delle grandi "firme" giornalistiche nazionali. In questo quadro, suggerisce di integrare l'elenco dei soggetti già ascoltati nel corso della ricordata indagine conoscitiva con l'audizione di rappresentanti dei piccoli editori di giornali.
Giudica eccentrico rispetto alle attuali tendenze normative fissare una tariffa minima vincolante nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo, e riterrebbe necessario affidare la funzione di rilevazione dei livelli retributivi ad un'entità terza ed indipendente rispetto alle parti interessate.
Conclude mettendo in guardia rispetto ai rischi insiti nell'ingerenza di soggetti privati nella gestione di risorse pubbliche, quali i contributi all'editoria, specialmente in considerazione della loro funzione di garanzia democratica. Teme, da ultimo, che i margini di incertezza presenti nell’attuale testo del disegno di legge n. 3233 siano tali da generare nuovo e consistente contenzioso e da confliggere con l'esigenza di un adeguato approfondimento della materia.
Anche la senatrice BLAZINA (PD), a nome del suo Gruppo, conviene sulla necessità di approfondire il tema, ricordando l'esigenza di regolazione del settore emersa nel corso della ricorda indagine conoscitiva. Anche l'intervenuta riduzione dei fondi pubblici impone una complessiva riorganizzazione del comparto, al fine di salvaguardare la libertà ed il pluralismo dell'informazione, nonché le condizioni dei giovani e le loro prospettive futura.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) nota che le considerazioni avanzate dagli intervenuti meritano ponderazione e approfondimento.
Il vice ministro MARTONE anticipa l'intenzione del Governo a presentare emendamenti al testo.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (n. COM (2012) 129 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore PONTONE (PdL), premesso che la proposta intende apportare modifiche alla direttiva 2009/19/CE in materia di trasporto marittimo, definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, ricorda che nel 2006 è stata adottata dell'OIL la Convenzione sul lavoro marittimo (CLM), che garantisce diritti e protezione sul lavoro per oltre 1,2 milioni di marittimi. In particolare, la CLM contiene anche disposizioni sul controllo, da parte dello Stato di approdo, del rispetto dei requisiti sulle navi straniere che fanno scalo nei porti degli Stati aderenti alla convenzione, contribuendo ad eliminare le navi che non rispettino tali norme.
Osserva che, con l'emanazione della direttiva 2009/16/CE, l'Unione europea ha rafforzato il sistema di sorveglianza delle navi e relativi equipaggi, che fanno scalo o ancoraggio in un porto di uno Stato membro per effettuare attività di interfaccia nave/porto; segnala tuttavia che, al fine di armonizzare completamente la legislazione dell'Unione europea ai requisiti della CLM, ed in ragione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e delle nuove norme in materia di poteri delegati e di competenze di esecuzione, si rendono necessarie le modificazioni contenute nella proposta di direttiva in esame.
Ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di recepimento della direttiva tutti gli Stati membri che non dispongono di litorali e porti marittimi (Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia), anche se comunque le navi che battono bandiera di tali Stati sono tenute ad attenersi alle disposizioni contenute nella stessa.
Il relatore ritiene, infine, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. COM (2012) 134 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Introducendo l'esame, il relatore PONTONE (PdL) segnala che la proposta intende integrare la direttiva 2009/13/CE, aggiornando la legislazione relativa allo Stato di bandiera ai fini dell’applicazione delle prescrizioni della convenzione sul lavoro marittimo (CLM). La direttiva del 2009 recepisce soltanto alcune delle norme della CLM, relative ai diritti dei marittimi; non è stato invece possibile includere le disposizioni relative alla certificazione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi (titolo V della Convezione). La proposta in esame interviene dunque sul punto, prevedendo di imporre agli Stati membri l’applicazione della predetta direttiva nell’esercizio dei loro poteri di monitoraggio e controllo in quanto Stati di bandiera. L'applicazione delle norme della Convenzione del lavoro marittimo tramite il controllo dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo rappresenta inoltre un modo per limitare il dumping sociale, causato da regolamentazioni differenziate tra Stati membri, che rischierebbero di creare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
Dopo aver sottolineato che l’atto in esame trova la sua base giuridica nella competenza attribuita dall’articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che consente al Parlamento europeo ed al Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni ed adottando la procedura legislativa ordinaria, di "stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea", il relatore evidenzia infine che esso appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 5 del TFUE. Reputa altresì adeguato l'utilizzo dello strumento della direttiva, che lascia liberi gli Stati membri circa le modalità di realizzazione normativa dell’obiettivo posto a livello europeo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (n. COM (2012) 130 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore CASTRO (PdL) segnala che la proposta, che attiene al delicato rapporto tra legislazione nazionale e sovranazionale in tema di diritto di sciopero e libertà economiche, mira a chiarire i principi generali e le norme applicabili a livello di Unione europea relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Ricorda che l'esigenza primaria di definire tali principi generali nasce in conseguenza di un vivace dibattito svoltosi intorno ad alcune recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sui casi Viking line, Laval, Rüffert e Commissione delle Comunità europee contro il Lussemburgo.
Osserva che nella sentenza Viking Line, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla legittimità di un'azione collettiva quando tale azione, che costituisce l'esercizio di un diritto tutelato dalla Unione europea, entra in conflitto con la libertà di stabilimento, affermando che tale restrizione può essere giustificata se l'azione collettiva sia effettivamente connessa all'obiettivo di tutela dei lavoratori.
Anche la vicenda della sentenza Laval nasce a seguito dell'azione collettiva intrapresa da una sezione sindacale: in questo caso, peraltro, la Corte ha posto l'attenzione sugli effetti dell'applicabilità della libertà di prestazione dei servizi, sancendo che l'ostacolo alla libertà di circolazione dei servizi, causato da un'azione collettiva che ha come scopo la protezione dei lavoratori dello Stato ospitante contro un'eventuale pratica di dumping sociale, non può essere giustificato dal solo obiettivo di protezione dei lavoratori.
Sottolinea poi l'importanza della pronuncia Rüffert, con cui la Corte ha invece affermato che, in virtù della direttiva 96/71/CE e dell’articolo 49 del TCE, deve considerarsi contrario all’ordinamento comunitario ogni provvedimento legislativo emanato da uno Stato membro che imponga agli enti pubblici aggiudicatori di attribuire gli appalti relativi a lavori edili esclusivamente a quelle imprese che si impegnino a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente nel luogo di esecuzione dei lavori in questione.
Riferisce, infine, sulla più recente delle sentenze in merito all’applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori (sentenza Commissione delle Comunità europee contro Lussemburgo), con cui la Corte ha chiarito che agli Stati è concessa solo la possibilità di definire i limiti di una tutela minima del lavoratore, mentre le reali condizioni di lavoro sono destinate ad essere determinate in un mercato del lavoro sempre più liberalizzato.
In conclusione, premesso che il diritto di sciopero e della contrattazione collettiva sono riconosciuti come "diritti fondamentali" da molteplici atti normativi europei, ricorda che le sentenze citate hanno suscitato un intenso dibattito sulle conseguenze della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento per la tutela dei diritti dei lavoratori e sul ruolo delle organizzazioni sindacali nella tutela dei diritti dei lavoratori in situazioni transfrontaliere.
In proposito segnala che la proposta di regolamento chiarisce i principi generali (articolo 1) e le norme applicabili a livello di Unione europea relativamente all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento.
Richiama infine l'attenzione sull'articolo 4 della proposta in esame, che istituisce un meccanismo di allerta in base al quale gli Stati membri si comunicheranno e notificheranno reciprocamente ed alla Commissione europea gli atti o le circostanze gravi in grado di turbare gravemente il corretto funzionamento del mercato unico o di causare gravi tensioni sociali.
Segnala, da ultimo, che la base giuridica della proposta è contenuta all'articolo 352 del TFUE e che il provvedimento in esame è conforme ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 97/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2012) 131 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)
Il relatore NEROZZI (PD) ricorda che la direttiva 96/71/CE definisce le condizioni di lavoro essenziali che devono obbligatoriamente essere rispettate nel paese in cui le imprese distaccano temporaneamente lavoratori, prevedendo la loro articolazione in tre categorie: i lavoratori distaccati nell'ambito di un contratto di servizi, i lavoratori trasferiti all'interno di una società e i lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo.
I dibattiti che in questi anni si sono svolti a livello UE sul tema hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche alla direttiva, al fine di risolvere alcune criticità, anche con riferimento alle osservazioni formulate dalla Confederazione europea dei sindacati e dalle organizzazioni sindacali nazionali, nonché in relazione alle sollecitazioni provenienti in tal senso dalla giurisprudenza comunitaria già citata dal senatore Castro, relatore sul precedente atto.
Procede poi all'illustrazione del testo, composto da 23 articoli, soffermandosi sulle disposizioni di maggiore interesse.
Rileva che all'articolo 3 sono definite le condizioni di lavoro essenziali al fine di prevenire degli abusi, ed è rivista la nozione di distacco, mentre all'articolo5 è prevista la possibilità di accesso preliminare alle informazioni da parte delle imprese sulle condizioni di lavoro vigenti nel paese ospitante e sulle condizioni da rispettare, comprese quelle previste dai contratti collettivi (paragrafo 4).
Quanto alle forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, considerate fondamentali per il controllo del rispetto delle norme, l'articolo 6 ne enuncia i principi generali, le regole e le procedure mentre l'articolo 7 disciplina il ruolo dello Stato membro a partire dal quale avviene il distacco.
Il relatore richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni relative alle forme di controllo e monitoraggio (capo IV della proposta), sottolineando la mancanza di uniformità tra gli Stati membri e ricordando che sulla questione è di recente intervenuta anche la Corte di giustizia, con sentenza del 7 ottobre 2011, specificando il divieto per gli Stati membri di imporre una serie di obblighi a carico dei prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro che distacca temporaneamente lavoratori.
Ritiene infine che la direttiva, la cui base giuridica è individuata agli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del TFUE, sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento del dibattito sui provvedimenti all'ordine del giorno, l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.
Quanto all'esame del disegno di legge n. 3249 di riforma del mercato del lavoro, fa presente che da parte di numerosi senatori gli è stata rappresentata l'esigenza di approfondire i contenuti delle audizioni svolte, nonché delle memorie depositate e di quelle che stanno pervenendo.
Dopo un breve dibattito, si conviene di iniziare la discussione generale del disegno di legge n. 3249 nella seduta già convocata per domani, alle ore 15.
Il PRESIDENTE avverte che, conseguentemente, la seduta antimeridiana della Commissione già convocata per domani, alle ore 8,45, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.