Legislatura 16ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 338 del 14/03/2012

                                                                                                         

 

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N.  COM (2011)  594 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

            La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, esprime in premessa la convinzione che l'efficacia dell'imposta sulle transazioni finanziarie è direttamente condizionata dall'introduzione di un'analoga misura, a livello globale, negli altri ordinamenti giuridici: prendendo atto dell'orientamento espresso anche di recente dal presidente del Consiglio, sen. Monti(con riferimento alla lettera indirizzata alla Presidenza danese insieme ad altri capi di Governo in materia), la Commissione sollecita il Governo italiano e le autorità comunitarie a inserire la questione della tassazione delle transazioni finanziarie tra gli argomenti di discussione della prossima riunione dei capi di Stato e di Governo del vertice G20.

            Considerato che

la proposta di direttiva tende ad introdurre nel sistema finanziario europeo l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) per assoggettare a tassazione le operazioni finanziarie poste in essere da qualificati soggetti nell'ambito dell'Unione;

la proposta, come noto, ha dato origine ad un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori della nuova imposizione: i primi ritengono che gli obbiettivi che si prefigge di raggiungere la nuova imposizione (raccogliere un significativo contributo dal settore finanziario ad ausilio anche del gettito fiscale europeo, stabilizzare i mercati, evitare doppie imposizioni, etc.) siano di gran lunga superiori agli elementi negativi indicati da chi si oppone all'introduzione dell'ITF, che si sostanziano essenzialmente nel principio secondo cui i capitali migrano dove trovano minori imposizioni - rectius tassazione - e, soprattutto, minori controlli;

ad avviso  di coloro che osteggiano la nuova imposizione solo una imposta globale (da applicarsi tendenzialmente in tutti gli ordinamenti), così come prevista dal prof. J. Tobin, potrebbe esplicare effetti positivi.

Preso atto inoltre di tutte le indicate posizioni, nonché della dichiarazione, rilevante, del commissario europeo per la fiscalità secondo cui la migrazione dei capitali sarebbe quasi impossibile in quanto il «principio di residenza» contenuto nella proposta comporta che i possibili «elusori» dell’ITF dovrebbero però rinunziare in toto al mercato europeo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1.                  Appare opportuno ribadire che anche le transazioni sugli strumenti derivati e strutturati, nonché le «contrattazioni ad alta frequenza» (high frequency trading, di cui viene stimata, nei documenti comunitari di valutazione di impatto della proposta, una percentuale tra il 20 e il 40 per cento del totale degli scambi) rientrano nella fattispecie imponibile della nuova imposta; la Commissione ritiene inoltre necessario che tra le fattispecie imponibili siano ricomprese anche le transazioni su valute nei mercati a pronti.

2.                  Al fine di rafforzare in termini di equità il prelievo in commento, appare opportuno prevedere un significativo inasprimento delle aliquote ove le controparti delle operazioni tassate abbiano sede in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali).

3.                  Appare opportuno prevedere che una parte rilevante delle risorse reperite dall’ ITF affluiscano nel fondo ESM (European Stability Mechanism) che verrà istituito nel luglio del corrente anno; la restante parte sia utilizzata, in ambito comunitario, per finanziarie iniziative e progetti a sostegno della crescita con particolare riferimento al campo della ricerca scientifica, dei cambiamenti climatici e per finanziare interventi a sostegno della domanda, con particolare riferimento alle condizioni delle fasce economicamente più deboli; da ultimo, una quota delle risorse siano destinate alla riduzione del prelievo fiscale degli Stati membri.

4.                  Appare inoltre necessario prevedere l'esenzione per le transazioni poste in essere dai piccoli risparmiatori, che il più delle volte non hanno intento speculativo, ad esempio gli investimenti obbligazionari di limitate dimensioni; l'esenzione potrebbe essere prevista cioè per le transazioni che non superino un determinato importo che potrebbe essere, a titolo esemplificativo, sino a cinquantamila euro.