Legislatura 16ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 272 del 21/02/2012

EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

 

30.1

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre,Tomaselli

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere all’lsvap» aggiungere le seguenti: «pena l’applicazione di una sanzione amministrativa definita dall’lsvap».

30.2 (testo 2)

Ghigo

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro».

31.1 (testo 2)

Ghigo

Al comma 1, nel primo periodo: dopo le parole: «del presente decreto-legge,», inserire le seguenti: «avvalendosi anche dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)».

31.2

Bugnano

Al comma 1, dopo le parole: «loro sostituzione» sopprimere le seguenti: «o integrazione».

 

31.3

Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati.».

 

31.4

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati.».

31.5

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Legnini

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli iscritti nell’elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorsi il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.».

31.6

Caruso, Allegrini

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Le compagnie d’assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.».

 

32.100 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

32.20 (testo 2)

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 1, sostituire le parole da: «i costi sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Con regolamento emanato dall’Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

        1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

32.1 (testo 2)

Cagnin, Divina, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Al comma 1, sostituire le parole da: «i costi sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Con regolamento emanato dall’Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

        1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

32.24

Ghigo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».

 

32.25

Casoli

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».

32.9 (testo 2)

Bonfrisco, Ghigo, Armato, Sangalli, Massimo Garavaglia

Al comma 1, all’ultimo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto».

32.28

Caruso, Allegrini

Al comma 3, all’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, le parole: «, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno» sono sostituite dalle seguenti: deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno», e, conseguentemente sopprimere il quarto periodo.

32.34 (testo 2)

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, le parole: «qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e» sono sostituite dalle seguenti: «l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora».

 

32.38

Germontani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ’’In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente’’.».

32.44

Casoli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla rubrica, dopo le parole: ’’banca dati sinistri’’, aggiungere le seguenti: ’’e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati’’;

            b) al comma 1, dopo le parole: ’’ad essi relativi’’, aggiungere infine le seguenti: ’’e due banche dati denominate ’anagrafe testimoni’ e ’anagrafe danneggiati’’’;

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ’’3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1,da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali’’».

32.45

Bugnano

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica, dopo le parole: ’’Banca dati sinistri’’, aggiungere le seguenti parole: ’’e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati’’;

            b) al comma 1, dopo le parole: ’’ad essi relativi’’, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ’’e due banche dati denominate anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati’’;

            c) il comma 3è sostituito dal seguente:

        ’’3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali’’».

 

32.46

Ghigo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla rubrica, dopo le parole: ’’banca dati sinistri’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati’’;

            b) al comma 1, dopo le parole: «ad essi relativi», aggiungere in fine le seguenti: ’’e due banche dati denominate ’anagrafe testimoni’ e ’anagrafe danneggiati’’’;

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ’’3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’interno e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali’’».

 

32.48

Fioroni, Sangalli

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla rubrica, dopo le parole: ’’banca dati sinistri’’, aggiungere le seguenti: ’’e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati’’;

            b) al comma 1, dopo le parole: ’’ad essi relativi’’ aggiungere infine le seguenti: ’’e due banche dati denominate ’anagrafe dei testimoni’ e ’anagrafe dei danneggiati’’’;

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ’’3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Galante per la protezione dei dati personali’’».

32.49

D’Alia, Musso, Sbarbati

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».

32.50

Sangalli, Fioroni, Armato

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata resistenza della lesione».

 

32.51

Izzo, Bonfrisco, Nessa

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

        «3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».

32.54 (testo 2)

Pontone, Spadoni Urbani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte ».

33.3

Ghigo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. AI primo comma dell’articolo 642 del codice penale, le parole: ’’da sei mesi a quattro anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da uno a cinque anni’’».