Legislatura 16ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 272 del 21/02/2012

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2012

272ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

CURSI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini,  per lo sviluppo economico De Vincenti e  per le infrastrutture e per i trasporti Improta.                                                

 

 

La seduta inizia alle ore 9,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

 

Il presidente CURSI  comunica l'avvenuta presentazione da parte dei relatori di emendamenti agli articoli 2 (interamente sostitutivo dell'articolo), 4 (interamente sostitutivo dell'articolo), 5 (interamente sostitutivo dell'articolo), 6, 27 (interamente sostitutivo dell'articolo), 28 (interamente sostitutivo dell'articolo) e 32, che hanno assunto rispettivamente i numeri 2.100, 4.100, 5.100, 6.100, 27.100, 28.100 e 32.100.

Informa altresì che tali emendamenti, assieme a tutti gli emendamenti finora pervenuti, saranno a breve resi disponibili sulla banca dati del provvedimento in titolo.

 

Il relatore BUBBICO (PD) illustra l'emendamento 2.100, che raccoglie in sostanza il contenuto di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo, facendo in modo che le sezioni specializzate siano prossime a tutti i territori e che le materie di cui si dovranno occupare siano meglio precisate. Quanto all'emendamento 6.100 specifica una serie di modifiche all'articolo 140-bis del codice del consumo. L'emendamento 27.100 prevede invece che per l'accredito delle pensioni fino a 1500 euro il conto corrente di appoggio debba essere gratuito. Con l'emendamento 28.100 si intendono risolvere i problemi legati alla stipula di un'apposita assicurazione nel caso dell'erogazione di un mutuo da parte della banca, mentre con l'emendamento 32.100 vengono specificate le caratteristiche di cui dovrà disporre la cosiddetta scatola nera che potrà essere istallata a bordo delle vetture.

 

La relatrice VICARI (PdL) illustra l'emendamento 4.100, volto a valorizzare il coordinamento tra i vari Ministeri. Illustra altresì l'emendamento 5.100, che prevede in particolare che vengano sentite le organizzazioni di categoria dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con riguardo alle clausole vessatorie.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede che venga lasciato un tempo congruo ai Gruppi parlamentari per valutare la presentazione di sub-emendamenti.

 

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 11 di oggi il termine ultimo per la presentazione di subemendamenti riferiti agli emendamenti testé presentati.

 

La Commissione conviene.

 

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11,30.

 

Il presidente CURSI, in ordine alla dichiarazione di improponibilità di emendamenti, revoca l'improponibilità degli emendamenti 57.13 e 59.0.5.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) evidenzia che l'emendamento 2.100 dei relatori finisce per stravolgere le competenze degli uffici giudiziari e per questa ragione ha presentato un subemendamento a riguardo. Eleva una protesta per il modo in cui si sta procedendo in modo incalzante nell'esame di emendamenti, senza lasciare il tempo necessario ad un'analisi approfondita.

 

La senatrice BUGNANO (IdV) osserva che con l'emendamento 2.100 dei relatori si finirà per aggravare il lavoro delle sezioni specializzate in modo irrimediabile, per cui richiede quanto meno, a conforto della decisione che il Parlamento si accinge ad assumere, l'acquisizione di una relazione tecnica del Governo che confermi la fattibilità dell'intervento. Rappresenta altresì alla Presidenza l'opportunità di valutare tempi più lunghi per la presentazione di subemendamenti alle riformulazioni che i relatori dovessero in futuro proporre.

 

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) si unisce alla richiesta di acquisizione della relazione tecnica da parte del Governo in ordine all'emendamento 2.100.

 

Il senatore BERSELLI (PdL) esprime preoccupazione per l'eccessivo aumento di competenze di alcuni tribunali, che oltre a creare diseguaglianze funzionali rischia di produrre il blocco del funzionamento di alcuni uffici giudiziari.

 

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione nel merito degli emendamenti presentati dai Relatori avverrà allorquando sarà stato acquisito il parere da parte della Commissione bilancio, ad eccezione dell'emendamento 32.100 che non comporta nuove o maggiori spese.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29 del decreto-legge.

 

Il senatore BERSELLI(PdL), conferma il parere contrario espresso dalla Commissione giustizia in ordine all'articolo 29.

 

Il sottosegretario DE VINCENTI chiede alla Presidenza di disporre l'accantonamento dell'articolo 29, che pertanto viene accantonato.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

Il relatore BUBBICO (PD) esprime parere favorevole all'emendamento 30.1 e al 30.2, purché venga riformulato.

 

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Il senatore GHIGO (PdL) accoglie le modifiche proposte dal Relatore e presenta l'emendamento 30.2 (testo 2).

 

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 30.1 e 30.2 (testo 2).

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

 

La relatrice VICARI (PdL) esprime parere favorevole all'emendamento 31.1, a condizione che venga riformulato, nonché agli emendamenti 31.2, gli identici 31.3 e 31.4, 31.5 e 31.6. Esprime parere contrario sull'emendamento 31.7.

 

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore.

 

Dopo una breve discussione alla quale prendono parte i senatori GHIGO (PdL) e Massimo GARAVAGLIA (LNP) e il relatore BUBBICO(PD), volta ad approfondire alcuni aspetti specifici, il senatore GHIGO (PdL) accoglie le modifiche proposte dal relatore e presenta l'emendamento 31.1 (testo 2).

 

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 31.1 (testo 2) 31.2, gli identici 31.3 e 31.4, 31.5 e 31.6. Viene respinto l'emendamento 31.7.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

 

Il presidente CURSI comunica che è stato presentato il subemendamento 32.100/1 che la senatrice BUGNANO (IdV) illustra.

 

La relatrice VICARI (PdL) illustra l'emendamento 32.100 e si dichiara disponibile a considerare il subemendamento proposto dalla senatrice Bugnano. Esprime parere favorevole agli emendamenti 32.1, 32.9, 32.20, 32.34 e 32.54, a condizione che vengano riformulati; favorevole agli emendamenti 32.24, 32.25, 32.28, 32.38, 32.44, 32.45, 32.46, 32.48, 32.49, 32.50, 32.51. Invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

 

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

La senatrice SPADONI URBANI (PdL) dichiara di voler aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Pontone e di condividere la proposta di modifica avanzata dalla relatrice, per cui presenta l'emendamento 32.54 (testo 2).

 

Il senatore CAGNIN (LNP) accoglie le modifiche proposte dalla relatrice e presenta l'emendamento 32.1 (testo 2).

 

Il senatore GHIGO (PdL) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 32.9, insieme ai colleghi Armato, Sangalli e Massimo Garavaglia, e di accogliere le modifiche proposte dal Relatore, per cui presenta l'emendamento 32.9 (testo 2).

 

Il senatore SANGALLI (PD) accoglie le modifiche proposte dalla relatrice e presenta l'emendamento 32.20 (testo 2).

 

La senatrice FIORONI (PD) accoglie le modifiche proposte dalla relatrice e presenta l'emendamento 32.34 (testo 2).

 

Dopo una breve discussione per affrontare alcuni aspetti specifici, alla quale prendono parte i senatori Massimo GARAVAGLIA(LNP), GHIGO(PdL), BUGNANO(IdV), TOMASELLI(PD), BENEDETTI VALENTINI (PdL), il relatore BUBBICO (PD) presenta un testo 2 dell'emendamento 32.100, con l'intesa che la seconda parte dell'emendamento, che viene stralciata, formerà oggetto di un ordine del giorno della Commissione.

 

Il subemendamento 32.100/1 risulta pertanto precluso dalla riformulazione proposta dai Relatori.

 

Posti separatamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 32.1 (testo 2) e 32.20 (testo 2); l'emendamento 32.9 (testo 2); gli identici 32.24 e 32.25; gli emendamenti 32.28, 32.34 (testo 2), 32.38; gli identici 32.44, 32.45, 32.46 e 32.48; gli identici 32.49, 32.50 e 32.51, nonché gli emendamenti 32.54 (testo 2) e 32.100 (testo 2).

 

Vengono respinti gli emendamenti 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12, 32.23, 32.26, 32.27, 32.35, 32.36, 32.37, 32.52, 32.53.

 

Per l'assenza dei presentatori risulta decaduto l'emendamento 32.3.

 

Vengono ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 32.17, 32.18 e 32.39.

 

I restanti emendamenti si intendono assorbiti.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

 

La relatrice VICARI (PdL) esprime parere favorevole all'emendamento 33.3 e contrario agli emendamenti 33.1 e 33.2.

 

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

 

All'emendamento 33.3 dichiarano di voler aggiungere la propria firma la senatrice SPADONI URBANI (PdL) e i componenti il Gruppo parlamentare PD della 10ª Commissione.

 

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore BENEDETTI VALENTINI(PdL), posti separatamente ai voti, è approvato l'emendamento 33.3 mentre sono respinti gli emendamenti 33.1 e 33.2.

 

Il presidente CURSI informa che gli emendamenti approvati nella seduta antimeridiana di oggi saranno pubblicati in allegato al resoconto. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI  

 

Il presidente CURSI avverte che la seduta della Commissione già convocata per le ore 14 di oggi è posticipata alle ore 15.

 

La seduta termina alle ore 12,30.

 

 

 

EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

 

30.1

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre,Tomaselli

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere all’lsvap» aggiungere le seguenti: «pena l’applicazione di una sanzione amministrativa definita dall’lsvap».

30.2 (testo 2)

Ghigo

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro».

31.1 (testo 2)

Ghigo

Al comma 1, nel primo periodo: dopo le parole: «del presente decreto-legge,», inserire le seguenti: «avvalendosi anche dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)».

31.2

Bugnano

Al comma 1, dopo le parole: «loro sostituzione» sopprimere le seguenti: «o integrazione».

 

31.3

Ghigo, Paravia, Izzo

Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati.».

 

31.4

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati

Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati.».

31.5

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, De Sena, Latorre, Sangalli, Tomaselli, Legnini

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli iscritti nell’elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorsi il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.».

31.6

Caruso, Allegrini

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Le compagnie d’assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.».

 

32.100 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

32.20 (testo 2)

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Al comma 1, sostituire le parole da: «i costi sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Con regolamento emanato dall’Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

        1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

32.1 (testo 2)

Cagnin, Divina, Vaccari, Maraventano, Massimo Garavaglia

Al comma 1, sostituire le parole da: «i costi sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Con regolamento emanato dall’Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

        1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

32.24

Ghigo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».

 

32.25

Casoli

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».

32.9 (testo 2)

Bonfrisco, Ghigo, Armato, Sangalli, Massimo Garavaglia

Al comma 1, all’ultimo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, all’atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto».

32.28

Caruso, Allegrini

Al comma 3, all’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, le parole: «, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno» sono sostituite dalle seguenti: deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno», e, conseguentemente sopprimere il quarto periodo.

32.34 (testo 2)

Fioroni, Sangalli, Armato

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, le parole: «qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e» sono sostituite dalle seguenti: «l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora».

 

32.38

Germontani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ’’In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente’’.».

32.44

Casoli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla rubrica, dopo le parole: ’’banca dati sinistri’’, aggiungere le seguenti: ’’e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati’’;

            b) al comma 1, dopo le parole: ’’ad essi relativi’’, aggiungere infine le seguenti: ’’e due banche dati denominate ’anagrafe testimoni’ e ’anagrafe danneggiati’’’;

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ’’3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1,da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali’’».

32.45

Bugnano

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica, dopo le parole: ’’Banca dati sinistri’’, aggiungere le seguenti parole: ’’e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati’’;

            b) al comma 1, dopo le parole: ’’ad essi relativi’’, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ’’e due banche dati denominate anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati’’;

            c) il comma 3è sostituito dal seguente:

        ’’3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali’’».

 

32.46

Ghigo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla rubrica, dopo le parole: ’’banca dati sinistri’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati’’;

            b) al comma 1, dopo le parole: «ad essi relativi», aggiungere in fine le seguenti: ’’e due banche dati denominate ’anagrafe testimoni’ e ’anagrafe danneggiati’’’;

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ’’3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’interno e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali’’».

 

32.48

Fioroni, Sangalli

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla rubrica, dopo le parole: ’’banca dati sinistri’’, aggiungere le seguenti: ’’e banche dati anagrafe dei testimoni e anagrafe dei danneggiati’’;

            b) al comma 1, dopo le parole: ’’ad essi relativi’’ aggiungere infine le seguenti: ’’e due banche dati denominate ’anagrafe dei testimoni’ e ’anagrafe dei danneggiati’’’;

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ’’3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Galante per la protezione dei dati personali’’».

32.49

D’Alia, Musso, Sbarbati

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».

32.50

Sangalli, Fioroni, Armato

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata resistenza della lesione».

 

32.51

Izzo, Bonfrisco, Nessa

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

        «3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».

32.54 (testo 2)

Pontone, Spadoni Urbani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte ».

33.3

Ghigo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. AI primo comma dell’articolo 642 del codice penale, le parole: ’’da sei mesi a quattro anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’da uno a cinque anni’’».