Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 29/11/2011
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2322-B
MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Il Senato,
premesso che:
il disegno di Legge Comunitaria 2010 è stato presentato dal Governo alle Camere in estremo ritardo rispetto alle necessità di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea;
il disegno di legge, a seguito di un passaggio difficoltoso alla Camera dei deputati, dovuto anche all'utilizzo «omnibus» che il Governo regolarmente fa di questo strumento, giunge in terza lettura al Senato profondamente mutato rispetto al suo impianto originale. L'esigenza di procedere urgentemente all'approvazione di un testo fortemente fuori tempo impedisce di fatto una sua disamina approfondita e rende difficoltoso, anche laddove se ne avvertirebbe il bisogno, procedere ad emendare il testo;
tutto ciò non fa che aggravare i già profondi ritardi con cui l'Italia tenta tenere il passo con la legislazione europea, ampliando il rischio di apertura di nuove procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;
impegna il Governo:
a rispettare tempistica e coerenza di contenuti per evitare che la Legge Comunitaria 2011 subisca gli stessi ritardi con gravissimo nocumento per l'Italia e per la sua credibilità.
MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Il Senato,
premesso che:
il disegno di Legge Comunitaria 2010, già giunto in prima lettura al Senato con estremo ritardo rispetto alle necessità di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, vi torna in terza lettura profondamente mutato, quasi snaturato, rispetto al suo impianto originale, con la conseguenza di rendere estremamente difficile una sua disamina approfondita ed inappropriato, nelle particolari circostanze, il ricorso allo strumento emendativo, che pure sarebbe stato in molti punti necessario;
i gravi ritardi nell'attuazione di direttive europee, che dimostrano l'incapacità dell'Italia di tenere il passo con la legislazione europea, hanno provocato nel corso degli anni l'apertura di numerose procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;
le Commissioni del Senato, in sede di esame dell'A.S. 2322-B, hanno in molti casi sottolineato l'assenza, nel testo del disegno di legge comunitaria, di numerose direttive – alcune delle quali di particolare attualità e rilevanza – la cui mancata inclusione determinerà con alta probabilità l'apertura di nuove procedure d'infrazione e la non risoluzione di altre già parte per mancato recepimento e mancata attuazione;
a riguardo, la Commissione Finanze, nel parere reso alla 14a Commissione, ha esplicitato la necessità di un ripensamento complessivo dei meccanismi preposti al recepimento delle direttive comunitarie, al fine di ridurre in termini fisiologici i casi di infrazione nei confronti dello Stato italiano per ritardato o mancato adeguamento della disciplina nazionale. Ciò vale in particolare per le tematiche finanziarie, poiché – come recita il parere – «in tale settore la capacità legislativa di intervento rischia, in qualche modo, di essere frustrata dal forte tasso di innovazione, anche tecnologica, che caratterizza l'evoluzione dei mercati finanziari»;
impegna il Governo:
a presentare il disegno di legge comunitaria 2012 in tempi congrui, così da evitare il perpetuarsi di ritardi nel recepimento della normativa europea da parte dell'Italia;
a garantire l'inclusione, nel suddetto disegno di legge, di tutte le direttive per le quali sono aperte procedure d'infrazione, o si rischia la prossima apertura, e delle necessarie modifiche alla normativa italiana, senza scelte od esclusioni che siano dettate più dalle contingenze politiche che dalle reali necessità del Paese.
Il Senato,
premesso che:
esaminato il testo del disegno di legge S. 2322-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;
il disegno di legge comunitaria 2010 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario;
ravvisata l'opportunità che nella legge comunitaria ci siano espliciti riferimenti ai principi della riforma federale e l'esigenza di affermare il principio di territorialità anche in ambito comunitario;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.
Il Senato,
premesso che:
esaminato il testo del disegno di legge S. 2322-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;
risulta che diverse regioni italiane risultano inadempienti rispetto alle iniziative comunitarie di sviluppo regionale;
vista l'importanza di potenziare la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari soprattutto sulle materie che incidono sulla programmazione regionale;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitaria e dell'Unione europea, con particolare riferimento alle materie che incidono sulla programmazione regionale.
BOLDI, ADAMO, INCOSTANTE, MORANDO
Il Senato,
in relazione all'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.S. 2322-B), introdotto dalla Camera dei deputati,
premesso che:
il quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute», ponendo tuttavia una deroga nel senso che «la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
l'articolo 4 del disegno di legge 2322-B, prevede di estendere tale deroga anche alle «missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea»;
il citato comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede inoltre che «con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero», e che in attuazione a tale norma è stato emanato il decreto ministeriale 23 marzo 2011, recante misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero;
ricordato che:
ai sensi dell'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, che ha dato l'interpretazione autentica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sulle indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, «i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario», e che pertanto la diaria – pur essendo riducibile nel caso in cui l'alloggio e il vitto siano offerti a titolo gratuito o rimborsati a piè di lista mantiene la sua caratteristica di indennità aggiuntiva, mentre le spese di viaggio sono sempre escluse dalla diaria e rimborsate separatamente secondo un'altra normativa;
considerato che:
con l'abolizione della diaria, il citato decreto ministeriale provvede a disciplinare il nuovo sistema di rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale in missione all'estero, ferma restando la vigente normativa per il rimborso delle spese di viaggio, prevedendo il rimborso a piè di lista per le spese di alloggio, vitto, trasporto da e per l'aeroporto, e trasporto urbano, secondo determinati limiti massimi giornalieri;
il decreto prevede anche la possibilità di un «trattamento alternativo di missione», in base al quale l'interessato, in alternativa al rimborso a piè di lista, riceve una somma giornaliera forfettaria, comprensiva di tutte le spese, salvo quelle di viaggio, secondo i valori indicati in una tabella allegata allo stesso decreto;
a tale riguardo, il citato decreto sostiene – nelle premesse – l'opportunità di prevedere, in analogia ad altre categorie di personale, anche un sistema alternativo rispetto al rimborso documentato, in quanto più economico per le amministrazioni,
impegna il Governo:
ad adoperarsi affinché la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientranti nella deroga prevista dall'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Senato n. 2322-B) sia mantenuta negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale.
BOLDI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO
Il Senato,
esaminato l'Atto Senato n. 2322-B recante: «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010»,
considerato che:
l'articolo 20 prevede una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed individua, tra i soggetti istituzionali che propongono al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi necessari al recepimento della normativa comunitaria, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
la direttiva 2009/128/CE, istituendo un quadro d'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei pesticidi, innova profondamente la disciplina relativa all'uso dei fitofarmaci, e prevede l'adozione di una serie di misure tra cui i metodi di difesa fitosanitaria integrata, da realizzarsi con mezzi biologici ed agronomici in aggiunta a quelli chimici ed è quindi destinata ad avere effetti significativi sull'agricoltura del nostro Paese;
la materia in questione riguarda anche il settore agricolo, e quindi coinvolge direttamente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, impegnato nell'elaborazione e nel coordinamento delle linee della politica agricola nazionale,
impegna il Governo a:
riconsiderare, nell'esercizio della delega relativa al recepimento della direttiva comunitaria 2009/128/CE, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i soggetti istituzionali proponenti l'adozione dei provvedimenti di recepimento.
VIMERCATI, SIRCANA, RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria 2010 reca all'articolo 9 delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica;
la lettera i) del comma 2 del citato articolo 9 prevede che il Governo debba provvedere al rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'aparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso;
la direttiva 2009/136/CE disciplina specificamente, all'articolo 2, paragrafo 6, il trattamento dei dati sul traffico relativi agli abbonati e utenti a fini commerciali;
impegna il Governo:
a recepire, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2010, anche l'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2009/136/CE, secondo cui, ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso.
LEGNINI, GRANAIOLA, ARMATO, MERCATALI, BUBBICO, MARINARO
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria 2010 reca all'articolo 11 delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;
tra i criteri e principi direttivi di delega, di cui all'articolo 11, comma 2, si stabilisce alla lettera b) che si dia rilevanza alla valorizzazione delle attività imprenditoriali e alla tutela degli investimenti, e alla lettera f) che nel decreto legislativo siano previsti criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale;
in sede di predisposizione del decreto legislativo, è opportuno che la materia dell'indennizzo del concessionario uscente nel caso del subentro di terzi nella concessione, a seguito di gara o per qualunque altra causa, venga affrontata in tutti i suoi aspetti, compresa la valutazione e il riconoscimento del valore venale dell'azienda e dell'avviamento commerciale,
impegna il Governo:
in sede di attuazione della delega, a prevedere criteri per stabilire l'equo indennizzo a favore del concessionario, non solo nei casi di revoca della concessione demaniale, ma altresì nei casi di assegnazione ad altro concessionario, così da riconoscere un indennizzo a favore del concessionario uscente da parte del concessionario subentrante che tenga conto del valore venale dell'azienda e dell'avviamento commerciale.
GRANAIOLA, LEGNINI, ARMATO, MARINARO
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria 2010 reca all'articolo 11 delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;
il decreto legislativo dovrà stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, criteri e modalità di affidamento che tengano in dovuto conto la valorizzazione delle attività imprenditoriali e la tutela degli investimenti, nonché individuare criteri per l'equo indennizzo dei concessionari uscenti,
impegna il Governo:
a sospendere ogni eventuale procedura di affidamento delle concessioni esistenti, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo delegato.