Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 29/11/2011
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 555 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 55)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 555 definitivo,
considerato che la proposta di direttiva è diretta ad allineare la normativa europea alle modifiche introdotte dalla conferenza internazionale svolta a Manila il 25 giugno 2010 alla Convenzione internazionale STCW sugli standard minimi per la formazione, il rilascio dei brevetti e la guardia della gente di mare;
ricordato che la Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), sottoscritta nel 1978 dagli Stati membri dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), ha lo scopo di promuovere la sicurezza della vita in mare e la tutela dell’ambiente marino, attraverso l’applicazione di standard minimi per la formazione, il rilascio dei brevetti e la guardia della gente di mare;
ricordato inoltre che nel 1994, con la direttiva 94/58/CE, la Comunità europea ha ritenuto opportuno incorporare il quadro normativo della Convenzione STCW all’interno dell’ordinamento comunitario, al fine di dare maggiore uniformità ed efficacia alla sua attuazione, e che tale direttiva è stata successivamente modificata, e poi sostituita con la direttiva 2008/106/CE, per tenere conto degli aggiornamenti alla Convenzione STCW;
considerato che con la conferenza di Manila del 25 giugno 2010 tra i Paesi dell’IMO, la Convenzione STCW è stata ulteriormente modificata, per rafforzare le disposizioni sulla formazione e la valutazione dei marittimi, sul rilascio dei certificati di competenza e sulla prevenzione delle frodi, nonché su altri aspetti come l’idoneità fisica, l’idoneità al servizio, l’abuso di alcol, i marittimi esperti e gli ufficiali elettrotecnici;
considerato che le disposizioni della proposta di direttiva, in linea con l’accordo di Manila, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2012 (articolo 2), sebbene la stessa proposta di direttiva entrerà in vigore successivamente a tale data e gli Stati membri siano chiamati a darvi attuazione entro il 31 dicembre 2012 (articolo 3),
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica della proposta di direttiva è correttamente individuata nell’articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire "le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea";
la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto la Convenzione STCW è stata recepita dal diritto dell’Unione europea al fine di garantirne l’omogenea ed efficace applicazione e l’adeguamento della normativa europea alle modifiche apportate alla Convenzione non può essere assicurato se non con un atto legislativo dell’Unione;
la proposta di direttiva risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto la portata delle disposizioni previste appare congrua rispetto all’obiettivo di allineare la normativa europea alla Convenzione STCW e di apportare ulteriori adeguamenti;
nel merito, si esprime apprezzamento anche per le modifiche ulteriori, rispetto a quelle derivanti dalla Convenzione STCW, contenute nella proposta di direttiva, finalizzate ad apportare gli opportuni aggiustamenti alla normativa, in particolare per quanto riguarda i tempi necessari per la procedura di riconoscimento e convalida dei certificati della gente di mare rilasciati da Paesi terzi (articolo 1, punto 13) e per quanto riguarda il nuovo obbligo degli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea informazioni standardizzate ai fini di analisi statistiche (articolo 1, punto 4, lettera f, e articolo 1, punto 16);
per quanto riguarda la delega di potere conferita alla Commissione europea per modificare, ove necessario, l’allegato V della direttiva 2008/106/CE, in relazione ai contenuti delle informazioni sulle convalide dei certificati, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, nonché in relazione alla raccolta, la conservazione e l’analisi di tali informazioni statistiche da parte degli Stati membri (articolo 1, punti 16 e 17), non si rilevano particolari problemi concernenti la "non essenzialità" degli elementi oggetto di delega, ai sensi dell’articolo 290 del TFUE;
analogamente, non si rilevano problemi in merito all’attribuzione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 291 del TFUE, del potere di adottare atti di esecuzione per le decisioni di riconoscimento dei sistemi STCW di Paesi terzi (articolo 1, punti 13 e 14), in base alla "procedura d’esame" di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (articolo 1, punto 19);
infine, si esprime apprezzamento per le disposizioni transitorie che – in linea con quanto previsto dalla conferenza di Manila – consentono ai candidati che avranno già iniziato la loro formazione prima dell’entrata in vigore delle nuove norme di poterla completare applicando le regole previgenti, e che permettono, per i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, il loro rinnovo e riconvalida in base alle norme previgenti, fino al 1° gennaio 2017.