Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 29/11/2011
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 483 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 54)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 483 definitivo,
considerato che esso intende modificare il regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, al fine di chiarire la legittimità della prassi esistente – e risalente al precedente regolamento (CE) n.1260/1999 – secondo cui gli strumenti di ingegneria finanziaria sono finanziabili anche attraverso aiuti pubblici rimborsabili, e a stabilire che tali aiuti sono suscettibili di cofinanziamento tramite i Fondi strutturali europei, con l’effetto di aumentare il numero dei progetti beneficiari;
considerato che gli Stati membri, sulla base della positiva esperienza dei regimi di aiuto rimborsabile messi in atto durante il periodo di programmazione 2000-2006, hanno quindi continuato ad applicare questi regimi o iniziato ad applicare regimi di aiuto rimborsabile anche nell’attuale periodo di programmazione 2007-2013, e che, tuttavia, tali regimi non sono coperti adeguatamente dalle disposizioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria o altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006;
ricordato che, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo, stabilisce espressamente che gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni rimborsabili;
tenuto conto della necessità di garantire un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione europea, dell’applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare per consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni appropriate sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a tali strumenti;
considerato che la proposta di regolamento introduce un obbligo giuridico di spendere il contributo finanziario versato entro il termine di due anni, scaduti i quali, dalla dichiarazione di spesa successiva dovranno essere detratti gli importi non spesi entro il termine,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell’articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per la definizione dei compiti, degli obiettivi prioritari e dell’organizzazione dei Fondi a finalità strutturale. Ai sensi dell’articolo 177, la stessa procedura è prevista per la definizione delle norme generali applicabili ai Fondi, nonché delle disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti;
la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto lo scopo di garantire la certezza del diritto a livello dell’Unione europea, autorizzando e legittimando la prassi degli aiuti forniti dagli Stati membri, sotto forma di aiuti rimborsabili, con il cofinanziamento dei Fondi strutturali, può essere ottenuto solo al livello dell’Unione, modificando opportunamente il vigente regolamento (CE) n. 1083/2006, in materia di aiuti rimborsabili e di strumenti di ingegneria finanziaria;
la proposta di regolamento risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto essa appare congrua alle finalità che intende perseguire;
nel merito, si rileva che la proposta di regolamento, al fine di consentire alla Commissione europea di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione di conti, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per definire condizioni uniformi per la redazione delle dichiarazioni di spesa;
si rileva inoltre che, al fine di consentire alla Commissione europea di disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria e al controllo sul corretto ed efficace utilizzo delle risorse accordate a tali strumenti, le singole autorità di gestione saranno tenute a fornire alla Commissione relazioni semestrali sulle operazioni consistenti in strumenti di ingegneria finanziaria;
si condividono, infine, le modifiche apportate dalla presente proposta di regolamento in quanto esse appaiono finalizzate a facilitare ulteriormente la mobilitazione delle risorse dell’UE, aumentando di conseguenza il numero dei progetti che beneficiano del sostegno dei Fondi strutturali.