Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 29/11/2011
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2011) 481 definitivo, COM (2011) 482 definitivo e COM (2011) 484 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 53)
La 14a Commissione permanente, esaminati gli atti COM(2011) 481 definitivo, COM(2011) 482 definitivo e, COM(2011) 484 definitivo,
considerato che essi si propongono di modificare i regolamenti relativi a quattro Fondi europei (rispettivamente, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo, e il Fondo europeo per la pesca) onde consentire ai Paesi con gravi problemi di liquidità derivanti dalle restrizioni imposte al bilancio di proseguire nell’attuazione dei programmi finanziati dai suddetti Fondi, attraverso una ridistribuzione delle quote attingibili dai Fondi e una sensibile riduzione della quota nazionale di cofinanziamento;
tenuto conto che il perdurare della crisi economica e finanziaria ha provocato un aumento della pressione sulle risorse finanziarie nazionali, accompagnata dall’esigenza, valida per tutti gli Stati membri, di ridurre sensibilmente i propri bilanci, e che in tale contesto l’attuazione dei programmi di coesione comporta spesso difficoltà dovute a problemi di liquidità derivanti dalle restrizioni di bilancio;
tenuto conto altresì che tali difficoltà sono accentuate in particolare tra gli Stati membri più toccati dalla crisi e che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), per i Paesi aderenti all’euro, o tramite il meccanismo della bilancia dei pagamenti (BoP) per i Paesi non aderenti all’euro,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi;
la base giuridica prescelta appare correttamente individuata negli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativi alla politica agricola e della pesca, per le proposte COM(2011) 481 e 484, nonché nell’articolo 177 del TFUE, relativo alle politiche strutturali dell’Unione, per la proposta COM(2011) 482;
le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi che esse intendono conseguire rientrano nel quadro di politiche e di programmi interamente europei e non sono pertanto realizzabili se non a livello dell’Unione;
le proposte appaiono, nel loro complesso, conformi al principio di proporzionalità in quanto congrue alle finalità che esse intendono perseguire, essendo orientate verso gli Stati membri che versano in oggettive e riconosciute difficoltà finanziarie e avendo carattere rigorosamente temporaneo;
nel merito, si sottolinea come gli atti in esame introducano misure necessarie e condivisibili, che sembrano tuttavia tenere conto in misura limitata del carattere diffuso della crisi economica e finanziaria, e degli interventi sostanziali di aggiustamento richiesti anche da molti Stati membri che non hanno beneficiato del MESF o del BoP. In tal modo, viene a crearsi, di fatto, una cesura netta – nella gestione dei Fondi e nella determinazione delle quote di cofinanziamento a carico della spesa pubblica nazionale – tra i sei Paesi che ricevono assistenza finanziaria e gli altri Stati membri;
a tale proposito, sarebbe opportuno cogliere l’occasione offerta delle tre proposte in oggetto per una riflessione più articolata sulle modalità di gestione ed erogazione dei Fondi, che dovrebbero essere contraddistinte da una maggiore flessibilità e da un più stringente collegamento con le procedure e le decisioni assunte nell’ambito del Semestre europeo. Tale riflessione potrebbe utilmente tenere conto del dibattito in corso sulle prospettive finanziarie 2014-2020 e della presentazione, proprio nei giorni scorsi, della nuova proposta di regolamento sui Fondi strutturali.