Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 29/11/2011

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 461 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

(Doc. XVIII-bis, n. 52)

 

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 461 definitivo,

considerato che esso è diretto a modificare il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, in vigore dal 2007, al fine di includere nel regime di traffico frontaliero locale la regione di Kaliningrad, permettendo in tal modo agli abitanti della regione di beneficiare delle agevolazioni ad esso connesse;

 ricordato che la normativa vigente ha permesso di evitare l’insorgenza di ostacoli al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale tra Stati vicini, tutelando allo stesso tempo la sicurezza dello spazio Schengen, e che il regolamento (CE) n. 1931/2006 ammette per i residenti frontalieri una deroga alle regole generali relative ai controlli alle frontiere previste dal codice frontiere Schengen e autorizza gli Stati membri a concludere accordi bilaterali con Paesi terzi limitrofi, purché tali accordi siano conformi alle disposizioni in materia di traffico frontaliero locale stabilite dallo dal medesimo regolamento;

valutato che l’applicazione delle norme ordinarie sulla definizione della "zona di frontiera" (articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1931/2006) dividerebbe artificialmente la regione di Kaliningrad, negando così alla maggioranza degli abitanti le agevolazioni per il traffico frontaliero locale;

 tenuto conto della seconda relazione della Commissione europea sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale (COM(2011) 47), in cui la Commissione ha dichiarato che il regime di traffico frontaliero locale semplifica notevolmente la vita alle persone che vivono vicino alle frontiere esterne terrestri, e che in base a questa valutazione, data la posizione specifica di Kaliningrad – unica enclave conseguente all'ampliamento dell'Unione europea del 2004 –  una modifica del regolamento (CE) n. 1931/2006 appare necessaria,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell’articolo 77, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti "i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne";

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l’obiettivo – apportare modifiche alle vigenti norme dell’Unione europea sul traffico frontaliero locale – non può essere raggiunto senza un intervento legislativo al livello dell’Unione;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là degli obiettivi perseguiti;

nel merito, si rileva che la proposta di regolamento non incide sulla definizione generale di zona di frontiera ammissibile – zona a più di 30 chilometri, ma non oltre i 50, dalla linea di frontiera – né sulle norme che si applicano al traffico frontaliero locale a garanzia della sicurezza dell’intero spazio Schengen, mirando unicamente ad evitare l’isolamento di Kaliningrad dai Paesi direttamente confinanti (la Lituania e la Polonia);

si evidenzia che la proposta in esame modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 al fine di includere l’intera regione (oblast) di Kaliningrad tra le zone considerate "zona di frontiera". Inoltre, essa prevede che una specifica zona di frontiera sul versante polacco sia riconosciuta anch’essa come zona di frontiera ammissibile (fino a 50 chilometri dalla frontiera), affinché l’applicazione della normativa nella regione possa produrre effetti concreti favorendo la cooperazione regionale, il commercio e gli scambi culturali e sociali tra l’oblast di Kaliningrad e la Polonia settentrionale;

si osserva, infine, che la proposta di regolamento contribuirà alla promozione del partenariato strategico tra l’UE e la Federazione russa, in linea con le priorità stabilite nella tabella di marcia per lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia (COM(2010) 171 def.). Il regime di traffico frontaliero locale risponderà così alle esigenze di spostamento regolari nella regione interessata offrendo delle agevolazioni ulteriori a quelle già disponibili in virtù dell’accordo UE-Federazione russa sulla facilitazione del visto, in vigore dal 2007.