Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 29/11/2011

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 402 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

(Doc. XVIII-bis, n. 50)

 

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 402 definitivo,

considerato che esso interviene a modificare il regolamento (CE) n. 717/2007, già peraltro modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, al fine di garantire la vendita di servizi di roaming separata da quella di servizi di comunicazioni mobili nazionali, nonché le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di telefonia mobile al fine di fornire servizi di roaming;

considerato che, ad avviso della Commissione europea, lo strumento della rifusione (grazie al quale la presente proposta incorpora e sostituisce i precedenti regolamenti (CE) nn. 717/2007 e 544/2009), è il più adeguato al fine di garantire la massima comprensibilità e trasparenza tanto per gli operatori di settore, quanto per i consumatori;

tenuto conto che la presente proposta è stata preceduta da un’ampia consultazione pubblica (avviata l’8 dicembre 2010 e alla quale hanno partecipato tanto i Governi di diversi Stati membri, quanto i principali operatori di telefonia mobile all’interno dell’UE), ed è accompagnata da una breve relazione sull’esito della verifica del funzionamento dei regolamenti vigenti in tema di roaming, corredata di proposte dettagliate;

tenuto conto infine dell’orientamento espresso dalle Commissioni del Senato, in sede di esame delle due proposte legislative sfociate nei regolamenti (CE) nn. 717/2007 e 544/2009, favorevole a una progressiva estensione di forme di controllo del mercato e di tutela dei consumatori dal solo roaming vocale al roaming di SMS e di dati,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le caratteristiche peculiari proprie del mercato del roaming fanno sì che un approccio armonizzato a livello dell’Unione sia l’unico in grado di garantire che le misure siano adottate in modo coerente e nella massima tutela degli interessi delle imprese e dei consumatori in tutti gli Stati membri;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto essa appare congrua alle finalità che intende perseguire. In tal senso appare apprezzabile che, nell’introdurre delle tariffe massime, all’ingrosso e al dettaglio, per i servizi di roaming, la Commissione preveda, per le stesse, sia un termine nell’applicazione, sia le condizioni per un’eventuale cessazione anticipata delle stesse;

nel merito, l’impianto generale della proposta appare ampiamente condivisibile e in linea con gli orientamenti più volte espressi in fase ascendente sia dalla 14a Commissione, sia dalla Commissione competente per materia, soprattutto laddove viene previsto e disciplinato l’obbligo di vendita separata dei servizi di roaming nel mercato domestico, nonché di concessione dell’accesso all’ingrosso ai servizi di roaming. Apprezzabile e condivisibile appare altresì la modifica al ribasso delle tariffe medie all’ingrosso e al dettaglio per il roaming vocale e di SMS, nonché la fissazione ex novo delle stesse per il roaming di dati;

talune riserve suscita la fissazione della data ultima per verificare il funzionamento della nuova normativa al 30 giugno 2015. Poiché larga parte degli adempimenti e degli adeguamenti tecnici, necessari a garantire l’accesso all’ingrosso ai servizi di roaming a chiunque ne faccia ragionevole richiesta, dovrebbero essere perfezionati entro il 1° luglio 2014, e considerate le perplessità e i punti problematici sollevati da diversi operatori di settore nel corso delle consultazioni lanciate lo scorso dicembre, potrebbe essere opportuno prevedere un momento intermedio di verifica entro il 31 dicembre 2013;

infine, merita una riflessione supplementare la scelta, da parte della Commissione europea, dello strumento della rifusione. Pur condividendo le ragioni di chiarezza e trasparenza che hanno consigliato di procedere in tal senso, si sottolinea come − in linea con tutta la casistica degli ultimi anni − il fatto di optare per la rifusione abbia fatto sì che la proposta di regolamento non sia accompagnata né da una relazione tecnica, né da una motivazione per quanto attiene al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, né, soprattutto, da una valutazione d’impatto, particolarmente necessaria e opportuna tenendo conto delle significative novità introdotte in tema di roaming e dei complessi adeguamenti tecnici che esse richiederanno. Né la presentazione, contestualmente alla proposta di regolamento, della relazione sul funzionamento dei pre-esistenti regolamenti 717/2007 e 544/2009, può essere in alcun modo considerata come sostitutiva dei suddetti adempimenti, indispensabili al fine di consentire ai parlamenti nazionali di esprimersi con piena cognizione di causa. Appare pertanto opportuna e auspicabile, da parte della Commissione europea, un’integrazione alla presente proposta, che ne faciliti la lettura e la valutazione. Più in generale, si sottolinea la necessità che le rifusioni, presentando per definizione modifiche sostanziali alla normativa che esse intervengono ad abrogare e sostituire, siano sempre accompagnate da una relazione tecnica e da un impact assessment.