Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 29/11/2011

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 396 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

 

(Doc. XVIII-bis, n. 49)

 

 

La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 396 definitivo,

considerato che esso intende creare uno strumento giuridico formale ed organico di riferimento per l’assistenza macrofinanziaria ai Paesi terzi in via di sviluppo, potenziali candidati o interessati dalla Politica europea di vicinato, onde garantire un processo decisionale più efficace, rapido, snello e maggiormente conforme a quello applicato ad altri strumenti di assistenza finanziaria dell’Unione;

considerato che l’assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario esterno, mobilizzato su richiesta dei Paesi partner e finalizzato a rispondere ai loro bisogni eccezionali di finanziamento nella forma di supporto alla bilancia dei pagamenti e attraverso prestiti e sovvenzioni, che dal 1990 (data della sua istituzione) ha comportato un esborso combinato di oltre cinque miliardi di euro;

condividendo nelle linee generali l’impostazione della proposta, volta a sistematizzare l’assistenza macrofinanziaria, sottolineandone il carattere eccezionale e temporaneo e subordinandone la concessione alla presenza e alla soddisfacente attuazione, da parte dello Stato interessato, di un programma del Fondo monetario internazionale, nonché al pieno rispetto dei principi democratici e partecipativi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 209, paragrafo 1, e 212 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a seconda che il beneficiario dell’assistenza sia un Paese in via di sviluppo o un Paese terzo;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto un intervento unitario a livello dell’Unione può combinare le risorse finanziarie e negoziare con i beneficiari le modalità di assistenza e le condizioni politiche in maniera più efficace di quanto non potrebbero fare singolarmente gli Stati membri;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto appare in tutto congrua agli obiettivi che con essa si vogliono perseguire;

nel merito, appare opportuno soffermarsi in particolare sulla natura degli atti di concessione dell’assistenza macrofinanziaria, configurati nella proposta come atti giuridicamente vincolanti che vanno eseguiti in maniera uniforme, alla stregua degli atti di esecuzione di cui all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE. Nel dichiarare condivisibile tale impostazione, che dovrebbe garantire alla concessione dell’assistenza quelle caratteristiche di snellezza e celerità che la natura stessa dello strumento finanziario richiede, si sottolinea – anche considerato il volume rilevante di risorse che sono state e saranno mobilitate attraverso l’assistenza macrofinanziaria – la necessità che la relazione sui progressi raggiunti nell’attuazione delle misure adottate, prevista su base annuale dall’articolo 13, venga trasmessa formalmente e puntualmente, oltre che al Parlamento europeo e al Consiglio, anche ai parlamenti nazionali, e includa informazioni utili a garantire la massima trasparenza sulle modalità di concessione e sull’utilizzo dei fondi.