Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 187 del 29/11/2011
Azioni disponibili
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2011
187ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.
La seduta inizia alle ore 14,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi in precedenza.
Si è, in primo luogo, convenuto circa la necessità di addivenire celermente, ovvero nell'odierna seduta della Commissione, all'approvazione della legge comunitaria 2010. In proposito, la senatrice MARINARO (PD) ha ribadito le proprie perplessità, illustrate ampiamente in altre occasioni, sulla efficacia dello strumento che si concreta nel disegno di legge comunitaria a cadenza annuale.
In merito alla formulazione di un parere per la 1ᵃ Commissione permanente sugli Atti Senato n. 2646 e n. 2254, la PRESIDENTE ha sollecitato i relatori, senatori Marino e Boscetto, a predisporre, quanto prima, un conferente schema di parere da sottoporre alla valutazione della Commissione.
E' stata, quindi, prospettata l'esigenza di pervenire, a breve, all'adozione del documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sul sistema Paese, il cui testo, è, peraltro, nella disponibilità dei relatori, senatori Fleres e Marino.
L'Ufficio di Presidenza ha, inoltre, proseguito la discussione sull'opportunità di procedere, in merito alle proposte comunitarie riguardanti le Prospettive finanziarie dell'Unione europea 2014-2020, alla deliberazione di una apposita indagine conoscitiva, oppure alla convocazione di una serie di audizioni delle personalità, italiane ed europee, coinvolte nella trattazione di tale importante materia.
IN SEDE REFERENTE
(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 ottobre.
Poichè nessun senatore chiede di intervenire ulteriormente, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo.
Successivamente, la PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame ed alla votazione degli emendamenti presentati all'Atto Senato n. 2322-B.
Mentre l'emendamento 4.1 è ritirato, gli emendamenti 8.1 e 9.1 sono considerati decaduti.
Il senatore SIRCANA (PD) ritira l'emendamento 9.2, trasformandolo in un ordine del giorno che viene accolto dal Governo come raccomandazione.
Gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4, stante l'assenza dei proponenti, decadono.
L'emendamento 11.5 viene fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD) , la quale lo trasforma in un ordine del giorno che è accolto dal Rappresentante del Governo.
L'emendamento 11.6 viene considerato come decaduto.
L'emendamento 11.7 è fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD), che lo trasforma in ordine del giorno, successivamente accolto dal Governo come raccomandazione.
L'emendamento 11.8, fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD), viene ritirato.
L'emendamento 20.1 viene considerato decaduto.
Infine, l'emendamento 20.2 viene fatto proprio dalla senatrice MARINARO (PD), la quale lo ritira, aderendo, contestualmente, all'ordine del giorno G/2322-B/9/14.
Terminata la votazione degli emendamenti, la PRESIDENTE propone di passare all'esame dei vari ordini del giorno presentati.
L'ordine del giorno G/2322-B/1/14 è accolto dal Governo.
Sull'ordine del giorno G/2322-B/2/14, illustrato dalla senatrice MARINARO (PD) , il rappresentante del GOVERNO si pronuncia nel senso di un generale accoglimento, a condizione che venga omesso l'impegno di cui al terzo capoverso del dispositivo.
In proposito, la senatrice MARINARO (PD) tiene a sottolineare come si renda necessaria, nell'attuale frangente storico, una revisione complessiva del modo di concepire il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale: a suo avviso, i casi, ad esempio, della "direttiva servizi" e della direttiva connessa al commercio delle armi, hanno ampiamente dimostrato la convenienza e l'efficacia del metodo basato sull'attuazione di singole direttive europee mediante autonomi disegni di legge.
Al riguardo, il ministro MOAVERO MILANESI, pur condividendo lo spirito dell'intervento testè svolto, si chiede se, ai fini della effettiva credibilità del sistema-Paese nei confronti delle istituzioni europee, non possa risultare, oggettivamente, più utile l'impiego di uno strumento calibrato su un recepimento legislativo di natura complessiva delle direttive in scadenza.
Lo stesso Ministro afferma, peraltro, che, sempre ai fini di un rafforzamento della credibilità dell'Italia in Europa, sarebbe auspicabile - e si impegnerà in tal senso - che i singoli Ministri riferiscano presso le Commissioni parlamentari competenti, prima di recarsi a Bruxelles, nella sede negoziale del Consiglio.
In seguito a tale chiarificazione del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno in questione (testo 2) viene, quindi, accolto.
Gli ordini del giorno G/2322-B/3/14 e G/2322-B/4/14 sono accolti dal Governo.
L'ordine del giorno G/2322-B/5/14, stante il parere contrario del Governo, viene ritirato.
L'ordine del giorno G/2322-B/6/14 viene, preliminarmente, illustrato dalla proponente, presidente BOLDI (LNP), la quale tiene a smentire nettamente quanto dichiarato, in maniera del tutto erronea, da alcune fonti di stampa, secondo le quali l'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 sarebbe stato introdotto su sua proposta e avrebbe riguardato anche la diaria per le missioni dei parlamentari: tale disposizione, come è notorio, è stata inserita nel provvedimento durante l'esame presso la Camera dei deputati e si riferisce ad una fattispecie che interessa esclusivamente i funzionari pubblici.
Successivamente, il mentovato ordine del giorno è accolto da Governo.
La senatrice ADAMO (PD), illustrato l'ordine del giorno G/2322-B/7/14, lo ritira dopo aver preso atto della contrarietà del Rappresentante del Governo, dichiarando, al contempo, di aderire all'ordine del giorno G/2322-B/6/14.
L'ordine del giorno G/2322-B/8/14 viene ritirato.
L'ordine del giorno G/2322-B/9/14 è accolto dal Governo con la riformulazione (testo 2) per cui, al terzo punto dei "considerata", la parola "principalmente" è sostituita con la parola "anche".
La senatrice MARINARO (PD) ritira l'ordine del giorno G/2322-B/10/14, mentre il senatore FLERES (CN-Io Sud-FS) ritira gli ordini del giorno G/2322-B/11/14 e G/2322-B/12/14.
In sede di dichiarazione di voto, la senatrice MARINARO (PD) esprime la posizione favorevole del proprio Gruppo, rammentando l'esigenza nel presente momento di grave difficoltà economica che sta vivendo il Paese, di dimostrare senso di responsabilità anche secondo quanto affermato dal nuovo Presidente del Consiglio, il quale ha richiamato, al riguardo, la necessità di un impegno nazionale.
C'è bisogno, conclude, di offrire all'Unione europea segni tangibili di un salto di qualità nel modus operandi dell'Italia, la quale, sia a livello istituzionale che della società civile, deve acquisire piena consapevolezza che l'Europa non costituisce una entità posta al di fuori di noi, bensì un progetto di cui ogni cittadino è artefice nella sua vita quotidiana.
La senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) dichiara il voto favorevole della propria parte politica su un provvedimento che ha registrato, come noto, un iter parlamentare alquanto tormentato e che va a toccare interessi cruciali circa la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
Tali primarie esigenze richiedono che non si possa ulteriormente dilazionare la sua definitiva approvazione, pena l'insorgenza di procedure di infrazione che andrebbero a gravare pesantemente sul Paese, anche in termini di ingenti sanzioni pecuniarie.
Rivolge, quindi, al nuovo Ministro per le politiche europee, l'invito ad una piena collaborazione con i membri della 14ᵃ Commissione, la quale sarà chiamata ad assumere un ruolo vieppiù incisivo, considerata la sua funzione di filtro dei profili comunitari presenti nella normativa interna.
Conclude segnalando la necessità di pervenire, a livello di Unione, alla predisposizione di una politica fiscale comune, considerata la grave situazione di instabilità in cui versa l'eurozona.
In sede di replica, il ministro MOAVERO MILANESI esprime la propria condivisione sull'opportunità di entrare in una nuova dimensione dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea.
In proposito, lo strumento rappresentato dalla legge comunitaria annuale, risalente alla metà degli anni ottanta, mostra gli evidenti segni del tempo e abbisogna, conseguentemente, di un ripensamento, che, allo stato, si concreta nel testo attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato.
Al riguardo, tiene a sottolineare, anche in ragione della propria esperienza maturata presso le Istituzioni europee, come la credibilità di un Paese venga misurata, a Bruxelles, valutando, soprattutto, la capacità di ridurre, in maniera continuativa e sistematica, le procedure di infrazione a carico di quel Paese: solo una simile condotta verrebbe interpretata, infatti, come segno di una convinta determinazione a partecipare in maniera attiva e propositiva alle attività e alle politiche del "club" dell'Unione europea.
Quanto all'opportunità di mettere in piedi un meccanismo di fiscalità armonizzata a livello europeo, egli esorta ad essere pienamente consapevoli, in Italia, delle implicazioni che potranno derivare da una tale cruciale decisione.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzando altresì il relatore ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari.
La Commissione approva all'unanimità.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (n. COM (2011) 396 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (n. COM 2011 402 definitivo)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua (n. COM (2011) 456 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (n. COM (2011) 461 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (n. COM (2011) 481 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (n. COM (2011) 482 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria (n. COM (2011) 483 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (n. COM (2011) 484 definitivo)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (n. COM (2011) 555 definitivo)
(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazioni delle risoluzioni: Doc. XVIII-bis, n. 49 per l'atto comunitario n. COM (2011) 396 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 50 per l'atto comunitario n. COM (2011) 402 definitivo, Doc. XVIII-bis,n. 51 per l'atto comunitario n. COM (2011) 456 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 52 per l'atto comunitario n. COM (2011) 461 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 53 per gli atti comunitari nn. COM (2011) 481 definitivo, COM (2011) 482 definitivo e COM (2011) 484 definitivo, Doc. XVIII-bis, n. 54 per l'atto comunitario n. COM (2011) 483 definitivo e Doc. XVIII-bis, n. 55 per l'atto comunitario n. COM (2011) 555 definitivo)
La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente - mediante la cosiddetta "doppia deliberazione" e nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato - al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (COM (2011) 396 definitivo), il 22 settembre 2011, relatrice Fontana; sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (COM (2011) 402 definitivo), il 6 ottobre 2011, relatore Bornacin; sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua (COM (2011) 456 definitivo), il 28 settembre 2011, relatore Sircana; sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile (COM (2011) 461 definitivo), il 12 ottobre 2011, relatore Pedica; sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (COM (2011) 481 definitivo), il 12 ottobre 2011, relatore Fleres; sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà, in merito alla loro stabilità finanziaria (COM (2011) 482 definitivo), il 12 ottobre 2011, relatore Fleres; sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (COM (2011) 484 definitivo), il 12 ottobre 2011, relatore Fleres; sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria (COM (2011) 483 definitivo), il 12 ottobre 2011, relatore Del Vecchio e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i requisiti di formazione per la gente di mare (COM (2011) 555 definitivo), il 19 ottobre 2011, relatore Sircana.
A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (COM (2011) 396 definitivo), (COM (2011) 402 definitivo), (COM (2011) 456 definitivo), (COM (2011) 461 definitivo), (COM (2011) 481 definitivo) (COM (2011) 482 definitivo), (COM (2011) 484 definitivo), (COM (2011) 483 definitivo) e (COM (2011) 555 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.
La Commissione, con distinte votazioni, approva all’unanimità.
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XLVI RIUNIONE COSAC TENUTASI A VARSAVIA DAL 2 AL 4 OTTOBRE 2011
La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della XLVI Riunione COSAC, tenutasi a Varsavia il 2, 3 e 4 ottobre 2011, cui ha preso parte, in rappresentanza della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, insieme ai relativi vicepresidente e segretario, senatori Giacomo Santini e Roberto Di Giovan Paolo. La Camera dei Deputati ha partecipato, attraverso l'omologa Commissione, con gli onorevoli Formichella, Consiglio e Gozi.
Dopo l'apertura dei lavori da parte del maresciallo del Sejm, Grzegorz Schetyna, e del maresciallo del Senato, Bogdan Borusewicz, i membri della COSAC hanno ascoltato il commissario europeo per il Bilancio e la programmazione finanziaria, Janusz Lewandoswski, il quale si è soffermato sui principali aspetti delle Prospettive finanziarie dell’Unione europea per gli anni 2014-2020.
Il senatore Santini si è rivolto al rappresentante dell’Esecutivo europeo per lamentare come, nella gestione della grave crisi che attualmente attanaglia l’Europa, è venuto meno, purtroppo, un fondamentale principio comunitario, enunciato, peraltro, espressamente nei Trattati, ovvero il principio di solidarietà, che ha segnato, come è noto, la stessa nascita del progetto di unificazione del continente europeo.
L’Unione a 27, ha proseguito l’oratore, deve recuperare le proprie capacità competitive nel mercato globale e avviarsi, mediante un’autonoma iniziativa politica, sul cammino della crescita economica, senza cha siano le banche o le agenzie di rating a decidere o ad influenzare le varie tappe di questo percorso.
Anche l’onorevole Gozi ha deplorato la circostanza per cui la straordinaria crisi finanziaria che sta scuotendo l’edificio europeo venga contrastata con mezzi ordinari. Al riguardo, a suo avviso, sarebbe sommamente auspicabile che il bilancio dell’Unione venga aumentato, e non diminuito come sostengono alcuni Governi, al fine di perorare adeguate politiche anticicliche.
Successivamente, è intervenuto Waldemar Slugocki, sottosegretario al Ministero dello sviluppo regionale della Repubblica di Polonia, per approfondire, in particolare, i profili della politica di coesione delle suddette Prospettive finanziarie, cui hanno rivolto alcuni quesiti l’onorevole Formichella ed i senatori Santini e Di Giovan Paolo.
Durante la riunione dei Presidenti delle delegazioni COSAC è stato dato conto della decisione della Troika presidenziale di rinviare alla medesima sede dei Presidenti la decisione concernente la nomina del nuovo membro permanente del segretariato COSAC, non essendo stata in grado di esprimere alcuna preferenza rispetto alle due candidature presentate (polacca e inglese).
Superato, non senza difficoltà e contrapposizioni, un passaggio preliminare di ordine procedurale, i Presidenti, quindi, si sono pronunciati mediante voto sostanziale, provvedendo a nominare (su 54 voti espressi, 37 a favore e 17 per l’altra candidata), la signora Libby Kurien (inglese), quale prossimo membro permanente del Segretariato COSAC per il mandato biennale 2012-2013.
Nel dibattito che ha seguito la comunicazione del vice presidente della Commissione, Maroš Šefcčovič, ha preso la parola il senatore Di Giovan Paolo per evidenziare il grande impegno del Senato nell’esame degli atti preparatori della legislazione dell’Unione europea, impegno che si è concretizzato in numerose pronunce parlamentari concentrate più sul merito degli atti esaminati, che sui rilievi concernenti la violazione del principio di sussidiarietà. Ha aggiunto, inoltre, come, in riferimento ai grandi temi europei, sia necessario far comprendere appieno ai cittadini i reali meccanismi decisionali, come, ad esempio, sulla questione della delega di poteri alla Commissione europea.
Secondo l’onorevole Gozi, il Trattato di Lisbona si è mostrato chiaramente insufficiente a gestire la crisi economica in corso, per cui appare opportuna una sua revisione che valga a costruire una nuova governance dell’economia europea con il supporto dei Parlamenti nazionali.
Il segretario di Stato per gli Affari Europei della Repubblica di Polonia, Mikolay Dowgielewicz, ha riassunto i punti salienti del programma di lavoro della Presidenza di turno polacca, rispetto al quale ha formulato alcune osservazioni l’onorevole Consiglio.
Al termine dei lavori, l’assise parlamentare ha adottato il testo del Contributo della XLVI COSAC, con 45 voti a favore, il voto contrario della rappresentanza della Camera dei deputati e 5 astensioni (tra cui quella della delegazione senatoriale e del Parlamento europeo).
Il testo delle Conclusioni, invece, è stato approvato dall’unanimità delle deputazioni presenti.
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA MISSIONE SVOLTA IN ARMENIA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DAL 21 AL 23 OTTOBRE 2011
La PRESIDENTE informa che, nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2011, una delegazione della Commissione politiche dell'Unione europea, guidata da lei stessa e composta dal senatore Cristano de Eccher e dalla senatrice Albertina Soliani, si è recata in missione a Yerevan (Armenia), su invito dell'omologa Commissione del Parlamento armeno.
La visita di studio, che ha avuto lo scopo precipuo di accertare le condizioni di partecipazione di tale Paese al Partenariato Orientale - processo di collaborazione multilaterale imbastito nell'ambito dell'Unione europea - è stata organizzata grazie all'ausilio dell'Ambasciata d'Italia a Yerevan, diretta dall'ambasciatore Bruno Scapini.
Nell'arco di due giornate di lavoro, la delegazione ha preso parte ad una serie di colloqui con personalità istituzionali del Parlamento e del Governo dell'Armenia.
La prima riunione ha avuto luogo con il ministro degli affari esteri, Eduard Nalbandyan, al quale la presidente Boldi ha ricordato i legami culturali e di vicinanza, di lunga data, che intercorrono tra l'Italia e l'Armenia, nonchè le potenzialità, per gli imprenditori italiani, di attivare iniziative economiche in loco.
La senatrice Soliani, in proposito, ha sottolineato che la visita della delegazione senatoriale si pone, oltre che nell'ambito bilaterale, piuttosto nella prospettiva europea, dal momento che l'Italia costituisce uno dei paesi fondatori dell' Unione europea e, pertanto, desidera mettersi in relazione con l'Armenia anche quale viatico per l'avvicinamento progressivo di questo Paese al continente europeo.
Dopo aver evidenziato il valore strategico del Protocollo firmato tra Armenia e Turchia nel 2009, la senatrice Soliani ha, quindi, confermato l'impegno del Parlamento italiano affinchè,anche in Italia, il 24 aprile venga riconosciuto come giornata di memoria del genocidio armeno.
Il ministro Nalbandyan ha tenuto a precisare, preliminarmente, che il popolo armeno, per valori e civiltà, si è sempre considerato europeo a tutti gli effetti.
Ha, quindi, messo in rilievo come, nell'attuale frangente storico, l'Armenia intenda promuovere un orientamento di politica estera volto a stabilire relazioni di cooperazione ed amicizia con tutti i paesi confinanti.
Dopo aver rievocato i laboriosi negoziati con la Turchia tesi ad appianare le spinose questioni che tuttora permangono tra i due Paesi e che impediscono, purtroppo, una completa normalizzazione dei rapporti, il capo della diplomazia armena ha messo l'accento su un decisivo punto di accordo per ora raggiunto tra le parti, che si concreta nel principio secondo il quale non deve essere posta, nel corso dei negoziati, alcuna precondizione, in particolare per quanto concerne il riconoscimento del genocidio.
Anche avuto riguardo allo "status" del Nagorno-Karabach, deve essere chiaro che i gravi problemi sul tappeto possono essere superati solamente mediante un serio approccio negoziale: dichiarazioni, come quelle rese recentemente dalle autorità azere, attraverso le quali si è menato vanto di un spropositato aumento del budget militare, non apportano, evidentemente, alcun contributo ad un sostanziale ravvicinamento delle posizioni.
La riunione con i membri del gruppo di amicizia Armenia-Italia è stato introdotto dal suo Presidente, onorevole Arsen Avaghian, e dal suo segretario, onorevole Aram Safarian, il quale ha dato ampio riconoscimento dello spirito di simpatia ed amicizia che da sempre l'Italia, a livello sia istituzionale che della società civile, ha mostrato nei confronti dell'Armenia e, in particolare, dei drammatici eventi intercorsi nel 1915.
In proposito, la presidente Boldi ha auspicato che il conflitto connesso al Nagorno-Karabach venga risolto quanto prima nel rispetto del diritto internazionale e secondo la via diplomatica, rammentando come la mentovata collaborazione tra l'Italia e l'Armenia debba essere ulteriormente implementata non solo sul piano bilaterale, ma anche nelle sedi multilaterali, ad esempio, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.
Il senatore de Eccher ha espresso apprezzamento, in modo particolare, per il forte orgoglio che l'Armenia ripone nella propria identità culturale e religiosa, nonchè nello spirito di appartenenza a comuni radici europee.
Successivamente, ha avuto luogo l'incontro con l'omologa Commissione integrazione europea, guidata dalla onorevole Naira Zohrabian, la quale ha, in primo luogo, segnalato ai colleghi senatori come la circostanza per cui, in seno al Parlamento armeno, si è stabilito di costituire una Commissione specializzata nella trattazione degli affari europei sta a dimostrare l'estremo interesse dell'Armenia ad intrecciare rapporti stretti e continuativi con l'Unione europea.
A suo avviso, tuttavia, ci si deve rammaricare che, da un altro versante, ossia nelle sedi di organizzazioni internazionali, quali, a titolo di esempio, il Consiglio d'Europa e l'OSCE, persista uno scarso sviluppo della collaborazione tra Italia e Armenia, diversamente da quanto avviene, invece, con altri paesi europei.
Attualmente, secondo la presidente Zohrabian, il proprio Paese sta vivendo una cruciale fase di transizione, sia politica che economica, per il superamento della quale risulterebbe auspicabile l'aiuto europeo e di un paese fortemente europeistico quale è l'Italia, che può rappresentare per l'Armenia la vera porta di ingresso per l'Europa.
Ha ricordato, infine, che il 2012 è stato dichiarato l'anno del Libro armeno in Italia, dal momento che, nel 1512, venne stampato, a Venezia, il primo libro in lingua armena.
La presidente Boldi, dopo aver preso atto che, effettivamente, presso le principali assise parlamentari europee, non ci si è attivati sufficientemente, da parte italiana, nella tessitura di più profondi contatti con l'Armenia, chiede quali siano le principali difficoltà che il Paese incontra nell'adeguamento agli standards fissati dal Partenariato Orientale.
La senatrice Soliani ha paventato il rischio reale di una regressione sulla via maestra della pacificazione se, da un lato, i Paesi dell'Unione europea non saranno capaci di uscire dalla crisi di valori che li attanaglia, e, dall'altro, nell'area caucasica, i paesi coinvolti non adotteranno definitivamente l'approccio della trattativa, indispensabile per rimuovere le controversie tuttora esistenti.
La presidente Zohrabian ha manifestato la propria concordanza per il metodo operativo predisposto dall'Unione europea attraverso il Partenariato Orientale, che riposa, essenzialmente, sul meccanismo "more for more", basato, a sua volta, sulla cosiddetta "assistenza condizionata".
Egualmente condivisibile, a suo modo di vedere, è l'approccio secondo il quale l'intera regione del Caucaso non deve essere considerata come una entità unica, bensì come una realtà variegata, contenente, al suo interno, delle specificità nazionali che vanno trattate separatamente.
La presidente Zohrabian ha enunciato, infine, le principali criticità dell'Armenia vis- à-vis del Partenariato, ovvero la necessità di facilitare il regime dei visti, la libera circolazione delle persone e - ultimo, ma non meno rilevante - il problema della concreta applicazione, da parte della pubblica amministrazione, delle leggi approvate dal Parlamento per adeguare, il più possibile, i parametri nazionali a quelli comunitari.
In seguito, la delegazione si è intrattenuta con alcuni componenti della Commissione relazioni internazionali, presieduta dall'onorevole Armen Rustamian, cui la presidente Boldi ha rivolto alcuni quesiti volti ad approfondire la questione dei visti e dell'effettivo utilizzo dei fondi appositamente allocati per l'Armenia nell'ambito del Partenariato Orientale.
A tale riguardo, il presidente Rustamian ha fornito una aperçu sulla rete di accordi di riconoscimento dei visti con i vari Paesi dell'Unione, mettendo in risalto, al contempo, la convinta determinazione del proprio Paese ad ottemperare ai requisiti predisposti, in tal senso, dai diversi organismi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa.
Il senatore de Eccher ha richiamato l'attenzione sul fatto che le diverse comunità armene che vivono in Europa - tra cui occorre annoverare anche quella italiana, che vanta circa 3.000 componenti - si sono affermate in modo eccellente nelle rispettive società civili, palesando un'immagine del tutto positiva del loro gruppo etnico.
Nel rievocare le comuni radici religiose che avvicinano l'Armenia - ma anche la Russia, ad esempio - ai Paesi europei, egli, infine, ha indicato il caso della protezione garantita - anche grazie ad un cospicuo finanziamento nazionale - alle minoranze presenti nella regione Trentino Alto Adige quale esempio di possibile superamento del conflitto persistente nel Nagorno Karabach.
Anche secondo la senatrice Soliani, si può prefigurare una soluzione dei problemi etnici e territoriali nelle zone contestate dall'Armenia e dall'Azerbaijan, cercando di far interagire congiuntamente l'economia, la democrazia e l'autonomia.
Contestualmente, a suo modo di vedere, sarebbe auspicabile un maggior investimento da parte dell'Armenia nelle proprie giovani generazioni, anche attraverso l'incentivazione a studiare in Europa, nelle scuole di alta formazione, quale, ad esempio, il Collegio europeo di Parma.
Il presidente dell'Assemblea nazionale dell'Armenia, onorevole Hovik Abrahamyan, ha accolto i senatori dando riscontro delle ottime relazioni parlamentari esistenti tra i due Paesi, che registrano, tra l'altro, un proficuo lavoro anche a livello dei rispettivi gruppi di amicizia.
Al riguardo, la presidente Boldi ha osservato che le relazioni che si intrecciano attraverso la cosiddetta "diplomazia parlamentare" sono di fondamentale importanza per accrescere la conoscenza reciproca e la collaborazione istituzionale.
La senatrice Soliani ha rilevato che la celebrazione dei 500 anni del Libro armeno in Italia potrà costituire una ulteriore occasione di innalzamento delle relazioni tra i due Paesi, mentre il senatore De Eccher ha evocato il ruolo che la comunità armena in Italia potrà giocare per migliorare la cooperazione culturale reciproca.
Per ultimo, la delegazione senatoriale ha tenuto una riunione con il vice ministro dell'economia, Garegin Melkonian, al quale la presidente Boldi ha chiesto quali siano i settori economici in cui le aziende italiane potrebbero più proficuamente investire e se la legislazione nazionale fornisce un regime favorevole per gli investitori esteri.
La senatrice Soliani ha, invece, domandato se il Governo ha messo in cantiere una specifica politica economica per i giovani e se è presente una certa imprenditorialità femminile.
Il Vice Ministro ha replicato rassicurando che le imprese estere si vedono garantite lo stesso status delle loro competitrici nazionali, a dimostrazione del fatto che l'Armenia intende creare, il più possibile, un ambiente favorevole soprattutto agli imprenditori provenienti da Paesi europei.
Nel corso della visita, la delegazione, inoltre, ha reso omaggio al Complesso memoriale del genocidio degli armeni.
La seduta termina alle ore 15,15.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 396 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 49)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 396 definitivo,
considerato che esso intende creare uno strumento giuridico formale ed organico di riferimento per l’assistenza macrofinanziaria ai Paesi terzi in via di sviluppo, potenziali candidati o interessati dalla Politica europea di vicinato, onde garantire un processo decisionale più efficace, rapido, snello e maggiormente conforme a quello applicato ad altri strumenti di assistenza finanziaria dell’Unione;
considerato che l’assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario esterno, mobilizzato su richiesta dei Paesi partner e finalizzato a rispondere ai loro bisogni eccezionali di finanziamento nella forma di supporto alla bilancia dei pagamenti e attraverso prestiti e sovvenzioni, che dal 1990 (data della sua istituzione) ha comportato un esborso combinato di oltre cinque miliardi di euro;
condividendo nelle linee generali l’impostazione della proposta, volta a sistematizzare l’assistenza macrofinanziaria, sottolineandone il carattere eccezionale e temporaneo e subordinandone la concessione alla presenza e alla soddisfacente attuazione, da parte dello Stato interessato, di un programma del Fondo monetario internazionale, nonché al pieno rispetto dei principi democratici e partecipativi,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 209, paragrafo 1, e 212 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a seconda che il beneficiario dell’assistenza sia un Paese in via di sviluppo o un Paese terzo;
la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto un intervento unitario a livello dell’Unione può combinare le risorse finanziarie e negoziare con i beneficiari le modalità di assistenza e le condizioni politiche in maniera più efficace di quanto non potrebbero fare singolarmente gli Stati membri;
la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto appare in tutto congrua agli obiettivi che con essa si vogliono perseguire;
nel merito, appare opportuno soffermarsi in particolare sulla natura degli atti di concessione dell’assistenza macrofinanziaria, configurati nella proposta come atti giuridicamente vincolanti che vanno eseguiti in maniera uniforme, alla stregua degli atti di esecuzione di cui all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE. Nel dichiarare condivisibile tale impostazione, che dovrebbe garantire alla concessione dell’assistenza quelle caratteristiche di snellezza e celerità che la natura stessa dello strumento finanziario richiede, si sottolinea – anche considerato il volume rilevante di risorse che sono state e saranno mobilitate attraverso l’assistenza macrofinanziaria – la necessità che la relazione sui progressi raggiunti nell’attuazione delle misure adottate, prevista su base annuale dall’articolo 13, venga trasmessa formalmente e puntualmente, oltre che al Parlamento europeo e al Consiglio, anche ai parlamenti nazionali, e includa informazioni utili a garantire la massima trasparenza sulle modalità di concessione e sull’utilizzo dei fondi.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 402 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 50)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 402 definitivo,
considerato che esso interviene a modificare il regolamento (CE) n. 717/2007, già peraltro modificato dal regolamento (CE) n. 544/2009, al fine di garantire la vendita di servizi di roaming separata da quella di servizi di comunicazioni mobili nazionali, nonché le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di telefonia mobile al fine di fornire servizi di roaming;
considerato che, ad avviso della Commissione europea, lo strumento della rifusione (grazie al quale la presente proposta incorpora e sostituisce i precedenti regolamenti (CE) nn. 717/2007 e 544/2009), è il più adeguato al fine di garantire la massima comprensibilità e trasparenza tanto per gli operatori di settore, quanto per i consumatori;
tenuto conto che la presente proposta è stata preceduta da un’ampia consultazione pubblica (avviata l’8 dicembre 2010 e alla quale hanno partecipato tanto i Governi di diversi Stati membri, quanto i principali operatori di telefonia mobile all’interno dell’UE), ed è accompagnata da una breve relazione sull’esito della verifica del funzionamento dei regolamenti vigenti in tema di roaming, corredata di proposte dettagliate;
tenuto conto infine dell’orientamento espresso dalle Commissioni del Senato, in sede di esame delle due proposte legislative sfociate nei regolamenti (CE) nn. 717/2007 e 544/2009, favorevole a una progressiva estensione di forme di controllo del mercato e di tutela dei consumatori dal solo roaming vocale al roaming di SMS e di dati,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le caratteristiche peculiari proprie del mercato del roaming fanno sì che un approccio armonizzato a livello dell’Unione sia l’unico in grado di garantire che le misure siano adottate in modo coerente e nella massima tutela degli interessi delle imprese e dei consumatori in tutti gli Stati membri;
la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto essa appare congrua alle finalità che intende perseguire. In tal senso appare apprezzabile che, nell’introdurre delle tariffe massime, all’ingrosso e al dettaglio, per i servizi di roaming, la Commissione preveda, per le stesse, sia un termine nell’applicazione, sia le condizioni per un’eventuale cessazione anticipata delle stesse;
nel merito, l’impianto generale della proposta appare ampiamente condivisibile e in linea con gli orientamenti più volte espressi in fase ascendente sia dalla 14a Commissione, sia dalla Commissione competente per materia, soprattutto laddove viene previsto e disciplinato l’obbligo di vendita separata dei servizi di roaming nel mercato domestico, nonché di concessione dell’accesso all’ingrosso ai servizi di roaming. Apprezzabile e condivisibile appare altresì la modifica al ribasso delle tariffe medie all’ingrosso e al dettaglio per il roaming vocale e di SMS, nonché la fissazione ex novo delle stesse per il roaming di dati;
talune riserve suscita la fissazione della data ultima per verificare il funzionamento della nuova normativa al 30 giugno 2015. Poiché larga parte degli adempimenti e degli adeguamenti tecnici, necessari a garantire l’accesso all’ingrosso ai servizi di roaming a chiunque ne faccia ragionevole richiesta, dovrebbero essere perfezionati entro il 1° luglio 2014, e considerate le perplessità e i punti problematici sollevati da diversi operatori di settore nel corso delle consultazioni lanciate lo scorso dicembre, potrebbe essere opportuno prevedere un momento intermedio di verifica entro il 31 dicembre 2013;
infine, merita una riflessione supplementare la scelta, da parte della Commissione europea, dello strumento della rifusione. Pur condividendo le ragioni di chiarezza e trasparenza che hanno consigliato di procedere in tal senso, si sottolinea come − in linea con tutta la casistica degli ultimi anni − il fatto di optare per la rifusione abbia fatto sì che la proposta di regolamento non sia accompagnata né da una relazione tecnica, né da una motivazione per quanto attiene al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, né, soprattutto, da una valutazione d’impatto, particolarmente necessaria e opportuna tenendo conto delle significative novità introdotte in tema di roaming e dei complessi adeguamenti tecnici che esse richiederanno. Né la presentazione, contestualmente alla proposta di regolamento, della relazione sul funzionamento dei pre-esistenti regolamenti 717/2007 e 544/2009, può essere in alcun modo considerata come sostitutiva dei suddetti adempimenti, indispensabili al fine di consentire ai parlamenti nazionali di esprimersi con piena cognizione di causa. Appare pertanto opportuna e auspicabile, da parte della Commissione europea, un’integrazione alla presente proposta, che ne faciliti la lettura e la valutazione. Più in generale, si sottolinea la necessità che le rifusioni, presentando per definizione modifiche sostanziali alla normativa che esse intervengono ad abrogare e sostituire, siano sempre accompagnate da una relazione tecnica e da un impact assessment.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 456 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 51)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 456 definitivo,
considerato che la proposta di direttiva intende istituire nuovi requisiti di sicurezza e nuovi limiti alle emissioni di gas di scarico e acustiche nel campo delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua, e quindi sostituire la vigente direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
considerato che i cambiamenti sono resi necessari dagli sviluppi tecnologici del mercato, dall’esigenza di migliorare la compatibilità ambientale delle imbarcazioni da diporto e delle moto d’acqua nonché dall’opportunità di chiarire il quadro di riferimento per la loro commercializzazione;
considerato, infine, che il settore sul quale la proposta di direttiva andrà ad incidere è composto prevalentemente da PMI (oltre il 95 per cento) che potranno contare, in base all’atto in esame, su particolari forme di tutela,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
si condivide la base giuridica della proposta, individuata nell’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno;
si condivide l’impostazione secondo la quale la proposta di direttiva è conforme al principio di sussidiarietà nella parte che riguarda il miglioramento dell’applicazione efficace della normativa (rispetto alla direttiva 94/25/CE) e la relativa sorveglianza del mercato, in quanto si tratta di obiettivi più facilmente realizzabili a livello di Unione europea, mentre esula dall’applicazione del principio di sussidiarietà nella parte che riguarda i requisiti di costruzione e di emissione di gas di scarico, rientrando questi nell’ambito della normativa di armonizzazione totale, di esclusiva competenza dell’Unione;
si ritiene che la proposta sia conforme al principio di proporzionalità in quanto appare congrua agli obiettivi che con essa si vogliono perseguire;
nel merito, considerata l’incidenza del settore oggetto della presente proposta sia a livello di mercato europeo, sia a livello di mercato mondiale, valutata l’importanza dell’aspetto legato alla compatibilità ambientale che a sua volta ha ricadute sulla salute dei cittadini, sullo sviluppo ecocompatibile del turismo e sulla salvaguardia dell’ambiente marino, verificata la sempre maggiore interconnessione tra la compatibilità ambientale e la concorrenzialità dei prodotti europei sui mercati mondiali ed in particolare sul mercato statunitense, si propone di prendere in considerazione l’istituzione di limiti più stringenti rispetto a quelli attualmente in vigore, anche per le emissioni acustiche. La proposta di direttiva non interviene, infatti, sui limiti già previsti per le emissioni acustiche dalla direttiva 2003/44/CE, mentre, per i motivi esposti, appare opportuno valutare se disciplinare più severamente anche questi limiti. Le motivazioni addotte dalla Commissione nella relazione che accompagna la proposta di direttiva non appaiono convincenti (punto 2, lettera B). In particolare, per quanto riguarda le spese di conformità derivanti da modifiche alla normativa vigente, gli operatori economici potrebbero avvalersi delle medesime tutele già previste per le modifiche ai limiti dei gas di scarico, vale a dire un periodo di transizione dai 3 ai 6 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, durante il quale i prodotti conformi alla precedente direttiva potranno ancora essere immessi sul mercato. Inoltre, per quanto riguarda la sicurezza (articolo 3, punto 26), si ritiene importante l’introduzione, tra i requisiti di fabbricazione, di un dispositivo, attivato il quale l’imbarcazione o la moto d’acqua possano procedere ad una velocità massima pari a quella consentita all’interno dei porti. Tale dispositivo dovrebbe essere obbligatoriamente azionato quando il natante si trovi a meno di 200 m dalla costa o in altre circostanze in cui possa essere pregiudicata l’incolumità delle persone.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 461 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 52)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 461 definitivo,
considerato che esso è diretto a modificare il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, in vigore dal 2007, al fine di includere nel regime di traffico frontaliero locale la regione di Kaliningrad, permettendo in tal modo agli abitanti della regione di beneficiare delle agevolazioni ad esso connesse;
ricordato che la normativa vigente ha permesso di evitare l’insorgenza di ostacoli al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale tra Stati vicini, tutelando allo stesso tempo la sicurezza dello spazio Schengen, e che il regolamento (CE) n. 1931/2006 ammette per i residenti frontalieri una deroga alle regole generali relative ai controlli alle frontiere previste dal codice frontiere Schengen e autorizza gli Stati membri a concludere accordi bilaterali con Paesi terzi limitrofi, purché tali accordi siano conformi alle disposizioni in materia di traffico frontaliero locale stabilite dallo dal medesimo regolamento;
valutato che l’applicazione delle norme ordinarie sulla definizione della "zona di frontiera" (articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1931/2006) dividerebbe artificialmente la regione di Kaliningrad, negando così alla maggioranza degli abitanti le agevolazioni per il traffico frontaliero locale;
tenuto conto della seconda relazione della Commissione europea sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale (COM(2011) 47), in cui la Commissione ha dichiarato che il regime di traffico frontaliero locale semplifica notevolmente la vita alle persone che vivono vicino alle frontiere esterne terrestri, e che in base a questa valutazione, data la posizione specifica di Kaliningrad – unica enclave conseguente all'ampliamento dell'Unione europea del 2004 – una modifica del regolamento (CE) n. 1931/2006 appare necessaria,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell’articolo 77, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti "i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne";
la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l’obiettivo – apportare modifiche alle vigenti norme dell’Unione europea sul traffico frontaliero locale – non può essere raggiunto senza un intervento legislativo al livello dell’Unione;
la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là degli obiettivi perseguiti;
nel merito, si rileva che la proposta di regolamento non incide sulla definizione generale di zona di frontiera ammissibile – zona a più di 30 chilometri, ma non oltre i 50, dalla linea di frontiera – né sulle norme che si applicano al traffico frontaliero locale a garanzia della sicurezza dell’intero spazio Schengen, mirando unicamente ad evitare l’isolamento di Kaliningrad dai Paesi direttamente confinanti (la Lituania e la Polonia);
si evidenzia che la proposta in esame modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 al fine di includere l’intera regione (oblast) di Kaliningrad tra le zone considerate "zona di frontiera". Inoltre, essa prevede che una specifica zona di frontiera sul versante polacco sia riconosciuta anch’essa come zona di frontiera ammissibile (fino a 50 chilometri dalla frontiera), affinché l’applicazione della normativa nella regione possa produrre effetti concreti favorendo la cooperazione regionale, il commercio e gli scambi culturali e sociali tra l’oblast di Kaliningrad e la Polonia settentrionale;
si osserva, infine, che la proposta di regolamento contribuirà alla promozione del partenariato strategico tra l’UE e la Federazione russa, in linea con le priorità stabilite nella tabella di marcia per lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia (COM(2010) 171 def.). Il regime di traffico frontaliero locale risponderà così alle esigenze di spostamento regolari nella regione interessata offrendo delle agevolazioni ulteriori a quelle già disponibili in virtù dell’accordo UE-Federazione russa sulla facilitazione del visto, in vigore dal 2007.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2011) 481 definitivo, COM (2011) 482 definitivo e COM (2011) 484 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 53)
La 14a Commissione permanente, esaminati gli atti COM(2011) 481 definitivo, COM(2011) 482 definitivo e, COM(2011) 484 definitivo,
considerato che essi si propongono di modificare i regolamenti relativi a quattro Fondi europei (rispettivamente, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo, e il Fondo europeo per la pesca) onde consentire ai Paesi con gravi problemi di liquidità derivanti dalle restrizioni imposte al bilancio di proseguire nell’attuazione dei programmi finanziati dai suddetti Fondi, attraverso una ridistribuzione delle quote attingibili dai Fondi e una sensibile riduzione della quota nazionale di cofinanziamento;
tenuto conto che il perdurare della crisi economica e finanziaria ha provocato un aumento della pressione sulle risorse finanziarie nazionali, accompagnata dall’esigenza, valida per tutti gli Stati membri, di ridurre sensibilmente i propri bilanci, e che in tale contesto l’attuazione dei programmi di coesione comporta spesso difficoltà dovute a problemi di liquidità derivanti dalle restrizioni di bilancio;
tenuto conto altresì che tali difficoltà sono accentuate in particolare tra gli Stati membri più toccati dalla crisi e che hanno ricevuto assistenza finanziaria tramite un programma del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), per i Paesi aderenti all’euro, o tramite il meccanismo della bilancia dei pagamenti (BoP) per i Paesi non aderenti all’euro,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi;
la base giuridica prescelta appare correttamente individuata negli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), relativi alla politica agricola e della pesca, per le proposte COM(2011) 481 e 484, nonché nell’articolo 177 del TFUE, relativo alle politiche strutturali dell’Unione, per la proposta COM(2011) 482;
le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi che esse intendono conseguire rientrano nel quadro di politiche e di programmi interamente europei e non sono pertanto realizzabili se non a livello dell’Unione;
le proposte appaiono, nel loro complesso, conformi al principio di proporzionalità in quanto congrue alle finalità che esse intendono perseguire, essendo orientate verso gli Stati membri che versano in oggettive e riconosciute difficoltà finanziarie e avendo carattere rigorosamente temporaneo;
nel merito, si sottolinea come gli atti in esame introducano misure necessarie e condivisibili, che sembrano tuttavia tenere conto in misura limitata del carattere diffuso della crisi economica e finanziaria, e degli interventi sostanziali di aggiustamento richiesti anche da molti Stati membri che non hanno beneficiato del MESF o del BoP. In tal modo, viene a crearsi, di fatto, una cesura netta – nella gestione dei Fondi e nella determinazione delle quote di cofinanziamento a carico della spesa pubblica nazionale – tra i sei Paesi che ricevono assistenza finanziaria e gli altri Stati membri;
a tale proposito, sarebbe opportuno cogliere l’occasione offerta delle tre proposte in oggetto per una riflessione più articolata sulle modalità di gestione ed erogazione dei Fondi, che dovrebbero essere contraddistinte da una maggiore flessibilità e da un più stringente collegamento con le procedure e le decisioni assunte nell’ambito del Semestre europeo. Tale riflessione potrebbe utilmente tenere conto del dibattito in corso sulle prospettive finanziarie 2014-2020 e della presentazione, proprio nei giorni scorsi, della nuova proposta di regolamento sui Fondi strutturali.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 483 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 54)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 483 definitivo,
considerato che esso intende modificare il regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, al fine di chiarire la legittimità della prassi esistente – e risalente al precedente regolamento (CE) n.1260/1999 – secondo cui gli strumenti di ingegneria finanziaria sono finanziabili anche attraverso aiuti pubblici rimborsabili, e a stabilire che tali aiuti sono suscettibili di cofinanziamento tramite i Fondi strutturali europei, con l’effetto di aumentare il numero dei progetti beneficiari;
considerato che gli Stati membri, sulla base della positiva esperienza dei regimi di aiuto rimborsabile messi in atto durante il periodo di programmazione 2000-2006, hanno quindi continuato ad applicare questi regimi o iniziato ad applicare regimi di aiuto rimborsabile anche nell’attuale periodo di programmazione 2007-2013, e che, tuttavia, tali regimi non sono coperti adeguatamente dalle disposizioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria o altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006;
ricordato che, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo, stabilisce espressamente che gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni rimborsabili;
tenuto conto della necessità di garantire un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione europea, dell’applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare per consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni appropriate sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a tali strumenti;
considerato che la proposta di regolamento introduce un obbligo giuridico di spendere il contributo finanziario versato entro il termine di due anni, scaduti i quali, dalla dichiarazione di spesa successiva dovranno essere detratti gli importi non spesi entro il termine,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell’articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per la definizione dei compiti, degli obiettivi prioritari e dell’organizzazione dei Fondi a finalità strutturale. Ai sensi dell’articolo 177, la stessa procedura è prevista per la definizione delle norme generali applicabili ai Fondi, nonché delle disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti;
la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto lo scopo di garantire la certezza del diritto a livello dell’Unione europea, autorizzando e legittimando la prassi degli aiuti forniti dagli Stati membri, sotto forma di aiuti rimborsabili, con il cofinanziamento dei Fondi strutturali, può essere ottenuto solo al livello dell’Unione, modificando opportunamente il vigente regolamento (CE) n. 1083/2006, in materia di aiuti rimborsabili e di strumenti di ingegneria finanziaria;
la proposta di regolamento risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto essa appare congrua alle finalità che intende perseguire;
nel merito, si rileva che la proposta di regolamento, al fine di consentire alla Commissione europea di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione di conti, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per definire condizioni uniformi per la redazione delle dichiarazioni di spesa;
si rileva inoltre che, al fine di consentire alla Commissione europea di disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria e al controllo sul corretto ed efficace utilizzo delle risorse accordate a tali strumenti, le singole autorità di gestione saranno tenute a fornire alla Commissione relazioni semestrali sulle operazioni consistenti in strumenti di ingegneria finanziaria;
si condividono, infine, le modifiche apportate dalla presente proposta di regolamento in quanto esse appaiono finalizzate a facilitare ulteriormente la mobilitazione delle risorse dell’UE, aumentando di conseguenza il numero dei progetti che beneficiano del sostegno dei Fondi strutturali.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 555 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 55)
La 14a Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2011) 555 definitivo,
considerato che la proposta di direttiva è diretta ad allineare la normativa europea alle modifiche introdotte dalla conferenza internazionale svolta a Manila il 25 giugno 2010 alla Convenzione internazionale STCW sugli standard minimi per la formazione, il rilascio dei brevetti e la guardia della gente di mare;
ricordato che la Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), sottoscritta nel 1978 dagli Stati membri dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), ha lo scopo di promuovere la sicurezza della vita in mare e la tutela dell’ambiente marino, attraverso l’applicazione di standard minimi per la formazione, il rilascio dei brevetti e la guardia della gente di mare;
ricordato inoltre che nel 1994, con la direttiva 94/58/CE, la Comunità europea ha ritenuto opportuno incorporare il quadro normativo della Convenzione STCW all’interno dell’ordinamento comunitario, al fine di dare maggiore uniformità ed efficacia alla sua attuazione, e che tale direttiva è stata successivamente modificata, e poi sostituita con la direttiva 2008/106/CE, per tenere conto degli aggiornamenti alla Convenzione STCW;
considerato che con la conferenza di Manila del 25 giugno 2010 tra i Paesi dell’IMO, la Convenzione STCW è stata ulteriormente modificata, per rafforzare le disposizioni sulla formazione e la valutazione dei marittimi, sul rilascio dei certificati di competenza e sulla prevenzione delle frodi, nonché su altri aspetti come l’idoneità fisica, l’idoneità al servizio, l’abuso di alcol, i marittimi esperti e gli ufficiali elettrotecnici;
considerato che le disposizioni della proposta di direttiva, in linea con l’accordo di Manila, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2012 (articolo 2), sebbene la stessa proposta di direttiva entrerà in vigore successivamente a tale data e gli Stati membri siano chiamati a darvi attuazione entro il 31 dicembre 2012 (articolo 3),
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica della proposta di direttiva è correttamente individuata nell’articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire "le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea";
la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto la Convenzione STCW è stata recepita dal diritto dell’Unione europea al fine di garantirne l’omogenea ed efficace applicazione e l’adeguamento della normativa europea alle modifiche apportate alla Convenzione non può essere assicurato se non con un atto legislativo dell’Unione;
la proposta di direttiva risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto la portata delle disposizioni previste appare congrua rispetto all’obiettivo di allineare la normativa europea alla Convenzione STCW e di apportare ulteriori adeguamenti;
nel merito, si esprime apprezzamento anche per le modifiche ulteriori, rispetto a quelle derivanti dalla Convenzione STCW, contenute nella proposta di direttiva, finalizzate ad apportare gli opportuni aggiustamenti alla normativa, in particolare per quanto riguarda i tempi necessari per la procedura di riconoscimento e convalida dei certificati della gente di mare rilasciati da Paesi terzi (articolo 1, punto 13) e per quanto riguarda il nuovo obbligo degli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea informazioni standardizzate ai fini di analisi statistiche (articolo 1, punto 4, lettera f, e articolo 1, punto 16);
per quanto riguarda la delega di potere conferita alla Commissione europea per modificare, ove necessario, l’allegato V della direttiva 2008/106/CE, in relazione ai contenuti delle informazioni sulle convalide dei certificati, sui certificati di competenza o di idoneità e sul numero e i dettagli dei marittimi i cui certificati sono rilasciati o convalidati, nonché in relazione alla raccolta, la conservazione e l’analisi di tali informazioni statistiche da parte degli Stati membri (articolo 1, punti 16 e 17), non si rilevano particolari problemi concernenti la "non essenzialità" degli elementi oggetto di delega, ai sensi dell’articolo 290 del TFUE;
analogamente, non si rilevano problemi in merito all’attribuzione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 291 del TFUE, del potere di adottare atti di esecuzione per le decisioni di riconoscimento dei sistemi STCW di Paesi terzi (articolo 1, punti 13 e 14), in base alla "procedura d’esame" di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 182/2011, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (articolo 1, punto 19);
infine, si esprime apprezzamento per le disposizioni transitorie che – in linea con quanto previsto dalla conferenza di Manila – consentono ai candidati che avranno già iniziato la loro formazione prima dell’entrata in vigore delle nuove norme di poterla completare applicando le regole previgenti, e che permettono, per i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole, il loro rinnovo e riconvalida in base alle norme previgenti, fino al 1° gennaio 2017.
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2322-B
MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Il Senato,
premesso che:
il disegno di Legge Comunitaria 2010 è stato presentato dal Governo alle Camere in estremo ritardo rispetto alle necessità di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea;
il disegno di legge, a seguito di un passaggio difficoltoso alla Camera dei deputati, dovuto anche all'utilizzo «omnibus» che il Governo regolarmente fa di questo strumento, giunge in terza lettura al Senato profondamente mutato rispetto al suo impianto originale. L'esigenza di procedere urgentemente all'approvazione di un testo fortemente fuori tempo impedisce di fatto una sua disamina approfondita e rende difficoltoso, anche laddove se ne avvertirebbe il bisogno, procedere ad emendare il testo;
tutto ciò non fa che aggravare i già profondi ritardi con cui l'Italia tenta tenere il passo con la legislazione europea, ampliando il rischio di apertura di nuove procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;
impegna il Governo:
a rispettare tempistica e coerenza di contenuti per evitare che la Legge Comunitaria 2011 subisca gli stessi ritardi con gravissimo nocumento per l'Italia e per la sua credibilità.
MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Il Senato,
premesso che:
il disegno di Legge Comunitaria 2010, già giunto in prima lettura al Senato con estremo ritardo rispetto alle necessità di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, vi torna in terza lettura profondamente mutato, quasi snaturato, rispetto al suo impianto originale, con la conseguenza di rendere estremamente difficile una sua disamina approfondita ed inappropriato, nelle particolari circostanze, il ricorso allo strumento emendativo, che pure sarebbe stato in molti punti necessario;
i gravi ritardi nell'attuazione di direttive europee, che dimostrano l'incapacità dell'Italia di tenere il passo con la legislazione europea, hanno provocato nel corso degli anni l'apertura di numerose procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;
le Commissioni del Senato, in sede di esame dell'A.S. 2322-B, hanno in molti casi sottolineato l'assenza, nel testo del disegno di legge comunitaria, di numerose direttive – alcune delle quali di particolare attualità e rilevanza – la cui mancata inclusione determinerà con alta probabilità l'apertura di nuove procedure d'infrazione e la non risoluzione di altre già parte per mancato recepimento e mancata attuazione;
a riguardo, la Commissione Finanze, nel parere reso alla 14a Commissione, ha esplicitato la necessità di un ripensamento complessivo dei meccanismi preposti al recepimento delle direttive comunitarie, al fine di ridurre in termini fisiologici i casi di infrazione nei confronti dello Stato italiano per ritardato o mancato adeguamento della disciplina nazionale. Ciò vale in particolare per le tematiche finanziarie, poiché – come recita il parere – «in tale settore la capacità legislativa di intervento rischia, in qualche modo, di essere frustrata dal forte tasso di innovazione, anche tecnologica, che caratterizza l'evoluzione dei mercati finanziari»;
impegna il Governo:
a presentare il disegno di legge comunitaria 2012 in tempi congrui, così da evitare il perpetuarsi di ritardi nel recepimento della normativa europea da parte dell'Italia;
a garantire l'inclusione, nel suddetto disegno di legge, di tutte le direttive per le quali sono aperte procedure d'infrazione, o si rischia la prossima apertura, e delle necessarie modifiche alla normativa italiana, senza scelte od esclusioni che siano dettate più dalle contingenze politiche che dalle reali necessità del Paese.
Il Senato,
premesso che:
esaminato il testo del disegno di legge S. 2322-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;
il disegno di legge comunitaria 2010 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario;
ravvisata l'opportunità che nella legge comunitaria ci siano espliciti riferimenti ai principi della riforma federale e l'esigenza di affermare il principio di territorialità anche in ambito comunitario;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.
Il Senato,
premesso che:
esaminato il testo del disegno di legge S. 2322-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;
risulta che diverse regioni italiane risultano inadempienti rispetto alle iniziative comunitarie di sviluppo regionale;
vista l'importanza di potenziare la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari soprattutto sulle materie che incidono sulla programmazione regionale;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitaria e dell'Unione europea, con particolare riferimento alle materie che incidono sulla programmazione regionale.
BOLDI, ADAMO, INCOSTANTE, MORANDO
Il Senato,
in relazione all'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.S. 2322-B), introdotto dalla Camera dei deputati,
premesso che:
il quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute», ponendo tuttavia una deroga nel senso che «la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
l'articolo 4 del disegno di legge 2322-B, prevede di estendere tale deroga anche alle «missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea»;
il citato comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede inoltre che «con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero», e che in attuazione a tale norma è stato emanato il decreto ministeriale 23 marzo 2011, recante misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero;
ricordato che:
ai sensi dell'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, che ha dato l'interpretazione autentica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sulle indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, «i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario», e che pertanto la diaria – pur essendo riducibile nel caso in cui l'alloggio e il vitto siano offerti a titolo gratuito o rimborsati a piè di lista mantiene la sua caratteristica di indennità aggiuntiva, mentre le spese di viaggio sono sempre escluse dalla diaria e rimborsate separatamente secondo un'altra normativa;
considerato che:
con l'abolizione della diaria, il citato decreto ministeriale provvede a disciplinare il nuovo sistema di rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale in missione all'estero, ferma restando la vigente normativa per il rimborso delle spese di viaggio, prevedendo il rimborso a piè di lista per le spese di alloggio, vitto, trasporto da e per l'aeroporto, e trasporto urbano, secondo determinati limiti massimi giornalieri;
il decreto prevede anche la possibilità di un «trattamento alternativo di missione», in base al quale l'interessato, in alternativa al rimborso a piè di lista, riceve una somma giornaliera forfettaria, comprensiva di tutte le spese, salvo quelle di viaggio, secondo i valori indicati in una tabella allegata allo stesso decreto;
a tale riguardo, il citato decreto sostiene – nelle premesse – l'opportunità di prevedere, in analogia ad altre categorie di personale, anche un sistema alternativo rispetto al rimborso documentato, in quanto più economico per le amministrazioni,
impegna il Governo:
ad adoperarsi affinché la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientranti nella deroga prevista dall'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Senato n. 2322-B) sia mantenuta negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale.
BOLDI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO
Il Senato,
esaminato l'Atto Senato n. 2322-B recante: «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010»,
considerato che:
l'articolo 20 prevede una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed individua, tra i soggetti istituzionali che propongono al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi necessari al recepimento della normativa comunitaria, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
la direttiva 2009/128/CE, istituendo un quadro d'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei pesticidi, innova profondamente la disciplina relativa all'uso dei fitofarmaci, e prevede l'adozione di una serie di misure tra cui i metodi di difesa fitosanitaria integrata, da realizzarsi con mezzi biologici ed agronomici in aggiunta a quelli chimici ed è quindi destinata ad avere effetti significativi sull'agricoltura del nostro Paese;
la materia in questione riguarda anche il settore agricolo, e quindi coinvolge direttamente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, impegnato nell'elaborazione e nel coordinamento delle linee della politica agricola nazionale,
impegna il Governo a:
riconsiderare, nell'esercizio della delega relativa al recepimento della direttiva comunitaria 2009/128/CE, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i soggetti istituzionali proponenti l'adozione dei provvedimenti di recepimento.
VIMERCATI, SIRCANA, RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria 2010 reca all'articolo 9 delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica;
la lettera i) del comma 2 del citato articolo 9 prevede che il Governo debba provvedere al rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'aparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso;
la direttiva 2009/136/CE disciplina specificamente, all'articolo 2, paragrafo 6, il trattamento dei dati sul traffico relativi agli abbonati e utenti a fini commerciali;
impegna il Governo:
a recepire, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2010, anche l'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2009/136/CE, secondo cui, ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso.
LEGNINI, GRANAIOLA, ARMATO, MERCATALI, BUBBICO, MARINARO
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria 2010 reca all'articolo 11 delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;
tra i criteri e principi direttivi di delega, di cui all'articolo 11, comma 2, si stabilisce alla lettera b) che si dia rilevanza alla valorizzazione delle attività imprenditoriali e alla tutela degli investimenti, e alla lettera f) che nel decreto legislativo siano previsti criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale;
in sede di predisposizione del decreto legislativo, è opportuno che la materia dell'indennizzo del concessionario uscente nel caso del subentro di terzi nella concessione, a seguito di gara o per qualunque altra causa, venga affrontata in tutti i suoi aspetti, compresa la valutazione e il riconoscimento del valore venale dell'azienda e dell'avviamento commerciale,
impegna il Governo:
in sede di attuazione della delega, a prevedere criteri per stabilire l'equo indennizzo a favore del concessionario, non solo nei casi di revoca della concessione demaniale, ma altresì nei casi di assegnazione ad altro concessionario, così da riconoscere un indennizzo a favore del concessionario uscente da parte del concessionario subentrante che tenga conto del valore venale dell'azienda e dell'avviamento commerciale.
GRANAIOLA, LEGNINI, ARMATO, MARINARO
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge comunitaria 2010 reca all'articolo 11 delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime;
il decreto legislativo dovrà stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, criteri e modalità di affidamento che tengano in dovuto conto la valorizzazione delle attività imprenditoriali e la tutela degli investimenti, nonché individuare criteri per l'equo indennizzo dei concessionari uscenti,
impegna il Governo:
a sospendere ogni eventuale procedura di affidamento delle concessioni esistenti, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo delegato.