Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 218 del 13/04/2011
Azioni disponibili
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione 3-01556, primo firmatario il senatore Astore, riguardante la sospensione del pagamento di tributi fiscali e di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nel caso di eventi eccezionali che non permettano la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, con riferimento specifico agli eventi sismici che hanno colpito alcune zone del Molise e alcuni comuni della provincia di Foggia fra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2002.
La sospensione contributiva rappresenta una misura in virtù della quale i soggetti destinatari possono fruire delle procedure agevolate di versamento contributivo. In particolare, per le calamità di Campobasso e Foggia, l’articolo 6, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, non prevede la dimostrazione del danno subito a causa dell’evento tellurico: la presentazione della domanda di sospensione non persegue quindi uno scopo autorizzatorio, bensì ha l’obiettivo di individuare la platea dei richiedenti.
Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni hanno come destinatari i soggetti residenti o domiciliati nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismicidel 31 ottobre 2002; peraltro il beneficio in questione è stato esteso anche ai dipendenti pubblici le cui amministrazioni hanno sospeso le quote a carico dei lavoratori a seguito dell’evento calamitoso.
Per quanto concerne i requisiti oggettivi necessari per fruire dell’agevolazione in questione, la cospicua mole di disposizioni succedutesi in materia distingue, sotto il profilo operativo, l'ambito fiscale da quello contributivo. In particolare, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della sospensione dei versamenti fiscali dovuti e delle procedure agevolate di recupero può risultare idoneo il solo requisito della residenza; per quanto riguarda, invece, l’ambito contributivo, occorre che, al verificarsi dell’evento calamitoso, le imprese avessero la propria sede nei territori in questione e che fosse quindi già iniziata l’attività per la quale venga fatta richiesta di sospensione contributiva. L’INPS con la circolare n. 106 del 2008 esclude dall'ambito di applicazione i soggetti che abbiano iniziato un’attività in un periodo successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi sismici, in quanto la ratio delle norme che introducono misure eccezionali di sospensione degli oneri tributari e contributivi risiede nella necessità di ristorare, almeno in parte, i soggetti privati e le imprese che abbiano subito effetti negativi a causa degli eventi calamitosi. Le richieste di restituzione dei contributi sospesi effettuate dall’INPS sono state rivolte a soggetti che avevano iniziato l’attività anche diversi anni dopo gli eventi considerati. Il recupero coattivo si riferisce ai soli contributi indebitamente sospesi in relazione ai soggetti che sono stati esclusi dai benefici in questione. Tuttavia, in alcuni casi, ad avviso dell’INPS, l’iscrizione a ruolo può essere stata determinata a seguito di un'errata presentazione del modello di denuncia contributiva senza l'indicazione dei dati necessari per poter usufruire della relativa sospensione contributiva. In questi casi, l’INPS ha reso noto di aver sospeso la riscossione coattiva.
Per espressa disposizione dell’articolo 3 del decreto-legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, e in deroga ai principi generali, il mancato rispetto dei termini di versamento rateale non comporta comunque decadenza dal beneficio, bensì configura un’omissione contributiva relativa alle singole rate, che sarà soggetta al regime sanzionatorio ordinario e conseguente iscrizione a ruolo.
Il senatore ASTORE (Misto-ParDem) sottolinea che molte aziende sono state create proprio nel quadro di una rinascita dell'area colpita dagli eventi calamitosi del 2002 e che dunque risulta incongruo escluderle dai benefici fiscali di cui all'atto di sindacato ispettivo a sua firma. Allo stesso modo, ritiene non logica l'esclusione dai benefici di quei lavoratori che, pur operando in aziende situate al di fuori dell'area medesima, risiedano tuttavia all'interno di essa. Nel sollecitare un intervento del Governo sull'INPS, finalizzato a garantire parità di trattamento tra soggetti colpiti da eventi sismici, in qualunque parte del territorio si siano verificati, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo.
Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione 3-01701, nella quale il senatore Stradiotto chiede chiarimenti in ordine alla disciplina applicata al Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La materia è stata oggetto di diverse pronunce da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, con una nota del 22 dicembre 2005, il Ministero ha affermato l’obbligo per tutte le imprese che eseguono lavori in edilizia di certificare la regolarità contributiva. In tale contesto, il Ministero ha precisato come il richiamo alle imprese esecutrici operato dal decreto legislativo n. 494 del 1996 vada riferito solo alle imprese con lavoratori subordinati. Peraltro, lo stesso Ministero, con precedente parere del 5 dicembre 2005, in risposta ad un quesito formulato dall’INPS in ordine all’ammissibilità del rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, aveva osservato che per tali soggetti il suddetto decreto legislativo ha previsto unicamente l’obbligo di dimostrare l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da affidare.
Prendendo atto dei citati indirizzi ministeriali e tenuto altresì conto della particolare disciplina contenuta nella legge n. 443 del 1985 (legge quadro per l’artigianato), l’INPS, con circolare del 27 gennaio 2006, ha precisato che la presentazione del DURC non è più necessaria in occasione della denuncia di nuova attività, ovvero per ottenere la concessione edilizia, nei casi in cui i lavori siano svolti da un’impresa artigiana priva di dipendenti.
Tale orientamento è successivamente mutato a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, che, nel disciplinare in maniera uniforme le modalità di rilascio e i contenuti della certificazione di regolarità contributiva - ha previsto, all’ art. 1, che il possesso del DURC va richiesto ai datori dilavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati nell’edilizia. In questa prospettiva, il Ministero del lavoro, superando il precedente orientamento, con la circolare n. 5 del 2008 ha chiarito che l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 fa riferimento non soltanto alle imprese esecutrici, ma anche ailavoratori autonomi. Ad avviso del Ministero pertanto, l’esclusione dei lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva non appare conforme alla ratio delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo. Tale posizione è stata successivamente ribadita dall’INPS con la circolare n. 83 del 2010.
Va peraltro osservato che - ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009) - il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale anche nel caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo. In conclusione, il mutato orientamento normativo ed interpretativo trova la sua giustificazione nella parcellizzazione e destrutturazione dei processi produttivi che - in alcuni ambiti settoriali - ha causato l'incremento esponenziale del numero delle posizioni lavorative autonome rispetto a quello dei lavoratori dipendenti. Pertanto non appare più in linea con le finalità del DURCescludere dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva i lavoratori autonomi, ad oggi più numerosi di quelli dipendenti.
Il senatore STRADIOTTO (PD) , ringraziato il Sottosegretario per la puntuale risposta, invita tuttavia il Governo a valutare se l'interpretazione della normativa non finisca con l'addossare oneri insostenibili a piccole imprese che svolgono attività economica di importo ridotto a favore della Pubblica amministrazione. Si dichiara conclusivamente parzialmente soddisfatto.