Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 276 del 02/02/2011

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre 2009, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva. Ricorda altresì che la Commissione era in attesa di conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

 

Il sottosegretario GIRO osserva che i disegni di legge intendono favorire l’organizzazione di mostre e la diffusione della cultura attraverso l’esposizione, nelle varie rassegne, di grandi capolavori sparsi nelle diverse parti del mondo, incrementandone in tal modo la circolazione. I provvedimenti si propongono anche di garantire alle istituzioni che mettono a disposizione le rispettive opere la loro restituzione, senza che a ciò venga a frapporsi, quale ostacolo, lo stato e la natura di  eventuali controversie sul diritto di proprietà. Ciò, al fine di evitare il rischio che possano essere sacrificati gli interessi legati alla diffusione della cultura e della fruizione pubblica di grandi opere, a causa del pericolo che alcuni Paesi ed istituzioni corrono nel non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti.

Rileva quindi che, per favorire l’esposizione in Italia di opere d’arte, queste ultime non possono essere sottoposte a sequestro nell’ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso per il periodo della loro permanenza in Italia. Evidentemente, prosegue il Sottosegretario, tali disposizioni non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

            Tuttavia, in considerazione della delicatezza della materia trattata così come delle diversità di vedute che sull’argomento sono state espresse sia in sede parlamentare sia tra gli operatori del settore, il Ministero ha ritenuto quanto mai opportuno acquisire l’opinione del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturaleonde verificare, al di là dei profili astrattamente giuridici, la sussistenza di un rischio concreto di ricadute negative sulle funzioni istituzionali, nonché sulla complessa attività di recupero di opere d’arte. Al riguardo, riferisce che, secondo il Comando dei carabinieri,dal testo non emergono previsioni tali da limitare l’operatività del Comando stesso, considerato che la normativa in questione sembrerebbe garantire l’applicabilità delle convezioni internazionali sottoscritte dall’Italia. Alla stregua di tale avviso, che sembra escludere un impatto negativo sulle funzioni di tutela, ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione del testo.

           

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.