Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 276 del 02/02/2011
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 169
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
tenuto conto che la legislazione vigente consente il riconoscimento degli studi compiuti e il rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei Carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza;
considerato che il disegno di legge apre la casistica dei soggetti cui è riconosciuto il pregresso percorso formativo, includendo coloro che provengono dal complemento e sono transitati per concorso in servizio permanente effettivo nei ruoli normali degli ufficiali delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, i quali abbiano superato i corsi di aggiornamento professionale per essi previsti e i corsi di Stato maggiore e Superiore di Stato maggiore svolti presso gli istituti paritetici esistenti negli ordinamenti delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, prima dell’istituzione dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
preso atto che l'orientamento legislativo in corso da più legislature va nel senso di disciplinare in modo più rigoroso il riconoscimento dei crediti per il conseguimento della laurea a beneficio del personale delle amministrazioni pubbliche e delle Forze armate, come dimostrano:
- l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006, che - modificando la precedente disciplina recata dall'articolo 22, comma 13, della legge n. 448 del 2001 - ha reso il riconoscimento dei crediti non più automatico bensì solo possibile a seguito di attenta valutazione da parte degli organi di ateneo e ha fissato a sessanta il numero massimo di crediti riconoscibili;
- l'articolo 14 della legge n. 240 del 2010 di riforma dell'università, che ha ulteriormente abbassato il numero di crediti riconoscibili, i quali passano da sessanta a dodici, e ha previsto che il riconoscimento sia effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente;
ritenuto che la riforma dell'università approvata di recente, nell'ambito della quale semmai il tema in esame avrebbe dovuto essere affrontato e risolto, costituisca ormai un punto di riferimento non superabile sul piano del riconoscimento dei crediti, tanto che un ulteriore ampliamento delle categorie di soggetti beneficiari rischia di costituire un segnale in netta controtendenza, benché sia circoscritto a pochi individui, peraltro già in congedo;
valutato favorevolmente il percorso normativo fin qui intrapreso;
esprime un parere contrario.