Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 276 del 02/02/2011
Azioni disponibili
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2011
276ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.
La seduta inizia alle ore 15.
SULL'AUDIZIONE DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO
Il PRESIDENTE dà conto dell'audizione dei rappresentanti dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo, svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i quali hanno consegnato una documentazione che, non appena tecnicamente possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Rileva indi con rammarico la difficile situazione dell'Istituto dovuta all'incertezza del contributo statale per il 2011, nonostante esso possa vantare una tradizione di altissima qualità dal punto di vista scientifico e culturale. Riferisce pertanto che intende manifestare formalmente al ministro Bondi l'interesse della Commissione a che si trovi una rapida soluzione a favore dell'Istituto.
Conviene la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(169) RAMPONI. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate
(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Replica indi il sottosegretario VICECONTE il quale conferma che il disegno di legge si colloca in direzione contraria rispetto all'orientamento maturato nel corso di diverse legislature. Rileva peraltro che la legge n. 240 del 2010 di riforma dell'università ha reso ancora più rigoroso il sistema di riconoscimento dei crediti e dei titoli di studio, con particolare riferimento all'esclusione di forme di riconoscimento collettivo. Si associa quindi al parere contrario espresso dalla relatrice.
La relatrice COLLI (PdL) illustra indi uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato al presente resoconto.
Il senatore RUSCONI (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice.
Il senatore ASCIUTTI (PdL) ringrazia anzitutto la relatrice per la sensibilità mostrata nella stesura del parere, ribadendo che il tema in questione è fuori contesto rispetto alle decisioni assunte nella riforma dell'università. Si pronuncia quindi a favore dello schema di parere proposto dalla relatrice.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità il parere contrario presentato dalla relatrice.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Seguito della proposta di indagine conoscitiva sull'abolizione del valore legale del titolo di studio
Il senatore RUSCONI (PD) ribadisce il proprio orientamento contrario su un modo di procedere che costituisce a suo avviso un vulnus nei rapporti tra maggioranza e opposizione. Tiene a precisare infatti che la contrapposizione non risiede nel merito dell'argomento, ma nel metodo di lavoro deciso dalla maggioranza, che dà scarso peso alle proposte della minoranza. Si tratta dunque di una ennesima indagine conoscitiva priva di attinenza con la riforma dell'università e il riordino del secondo ciclo, entrambi già in vigore.
Manifesta altresì perplessità sull'affermazione del Presidente per cui l'indagine conoscitiva sugli sprechi nelle università sia superata, a meno che essa non fosse esclusivamente funzionale alla predisposizione di una legge sull'università priva di risorse.
Quanto all'oggetto dell'indagine, segnala che su di esso il confronto è già aperto nel Paese e sono stati elaborati numerosi studi. La decisione che sarà perciò assunta dalla maggioranza mina il rapporto costruttivo tra le forze politiche e mortifica il dialogo trasversale sui saperi. Conseguentemente il suo Gruppo assumerà d'ora in poi un atteggiamento diverso anche su altri provvedimenti.
Il PRESIDENTE sottolinea nuovamente che l'indagine conoscitiva è finalizzata ad approfondire i diversi profili connessi all'abolizione del valore legale del titolo di studio, senza alcuna posizione precostituita in senso favorevole o contrario.
La Commissione conviene quindi a maggioranza di conferire mandato al Presidente a richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.
IN SEDE REFERENTE
(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. - Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni
(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. - Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio - educativi
(1673) MASCITELLI ed altri. - Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(2315) RIZZOTTI. - Disposizioni concernenti l'istituzione di asili aziendali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Si passa quindi all'illustrazione delle successive proposte emendative (tutte pubblicate in allegato al resoconto di ieri).
In sede di articolo 2, la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD) si dichiara preliminarmente assai dispiaciuta che il Comitato ristretto non abbia prodotto un testo condiviso su cui lavorare in modo approfondito. Dà indi conto dell'emendamento 2.1, che specifica le funzioni dei nidi e dei servizi integrativi, i quali costituiscono la sede primaria dei processi di educazione e istruzione, in un'ottica hegeliana.
L'emendamento specifica tra l'altro che i nidi non rientrano più tra i servizi pubblici a domanda individuale atteso che essi rappresentano un diritto fondamentale del bambino e non hanno esclusivamente una funzione sociale. Osserva del resto che il nido è un sostengo alla genitorialità oltre che alla conciliazione dei tempi di lavoro con le funzioni di cura, secondo una innovazione a suo giudizio rilevante rispetto alla normativa vigente. In questo quadro, il nido costituisce il primo livello educativo ed opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia. Ritiene dunque che sia giunto il momento di predisporre un progetto complessivo che renda possibile la fuoriuscita dalla fase sperimentale ed incrementi la diffusione dei nidi su tutto il territorio nazionale, specialmente nel Meridione.
Dà infine per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 2 che riproducono tali concetti di base.
La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) invita ad una maggiore ponderazione poiché i nidi hanno a che fare con un segmento assai prezioso per il Paese, facente leva sui diritti delle generazioni più giovani. Sostiene del resto che, collocando tali servizi nelle età precoci, si aiutino anche i genitori ad entrare in una rete di relazioni utili alla società. Illustra quindi il 2.7 che evidenzia il carattere universale del nido, al di fuori di qualsiasi intento assistenziale, manifestando a sua volta rammarico per la mancata elaborazione di un testo base che avrebbe senz'altro favorito un confronto di merito più puntuale.
Ritiene altresì che i nidi debbano essere concepiti come occasione per migliorare la qualità della società e ampliare i servizi pubblici, non necessariamente statali, nella prospettiva di sostenere pienamente le famiglie ed educare i bambini.
I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.
In sede di articolo 3, la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD) si sofferma in particolare sull'emendamento 3.1, che prevede un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, su cui è prevista l'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali. Peraltro, sulle parti in ordine alle quali non si realizzasse l'intesa, sarebbe chiamato a decidere il Parlamento a maggioranza assoluta, al fine di sbloccare eventuali difficoltà che si registrassero su determinati punti. Il piano prevede un incremento dell'accoglienza presso i nidi pari ad almeno il 20 per cento dell'utenza su base annua, nonché il soddisfacimento integrale delle richieste di inserimento nelle scuole dell'infanzia. Si tratta di traguardi indispensabili per avvicinarsi all'obiettivo posto in sede europea di raggiungere entro il 2010 il 33 per cento di frequenza dei nidi. L'Italia, con il suo scarno 10 per cento, compresi i servizi innovativi e sperimentali, è ancora assai lontana dal conseguirlo, a differenza di altri grandi nazioni europee come Francia, Germania o Inghilterra che hanno percentuali superiori al 50 per cento grazie a recenti, cospicui investimenti.
Ella coglie indi l'occasione per ricordare l'iter di raccolta delle firme del disegno di legge di iniziativa popolare sull'infanzia, che agì anche come stimolo alle Regioni, in molte delle quali si verificarono effettivamente sostanziali cambiamenti.
Il piano di azione, prosegue, si pone nella medesima ottica di incrementare l'offerta al fine di promuovere la domanda ed avviare quindi la marcia di avvicinamento alla percentuale indicata in sede europea.
Nel dare conto delle modalità con cui il piano procederebbe alla ripartizione delle risorse finanziate fra le Regioni e gli enti locali, ella richiama infine l'attenzione sul piano di investimenti previsto, nell'ambito del quale sarebbe compresa la ristrutturazione di immobili pubblici da destinare al sistema integrato per l'infanzia.
Ella raccomanda quindi l'approvazione del predetto emendamento, che a suo avviso si pone come uno stimolo potente per lo sviluppo del settore, in totale controtendenza rispetto all'attuale definanziamento del piano nidi.
La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) illustra l'emendamento 3.5, sottolineando l'importanza di accompagnare l'organizzazione dei servizi per l'infanzia con l'acquisizione di dati e informazioni idonei a garantire coerenza con un'evoluzione sociale estremamente dinamica.
I restanti emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati.
Passando all'articolo 4, la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD) illustra dettagliatamente gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, recanti rispettivamente le funzioni e i compiti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. L'impianto predisposto dal suo Gruppo tiene infatti conto del nuovo assetto federale dello Stato e fornisce pertanto un'adeguata articolazione rispetto ai livelli essenziali di prestazione.
Per quanto riguarda in particolare lo Stato, ad esso competono la programmazione e la progressiva estensione del sistema integrato, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative, nonché la fissazione di criteri di valutazione dell'offerta. Ritiene infatti indispensabile che anche questo segmento sia oggetto di valutazione, affinché la concezione evolutiva sia coerente con criteri pedagogici adeguati. A titolo di esempio, osserva che solo recentemente si è compreso il carattere strategico dei primi tre anni di vita del bambino per lo sviluppo del capitale umano, mentre prima si riteneva che in questa fase fosse sufficiente la mera custodia del piccolo. Non è pertanto improprio, sottolinea, parlare di valutazione di questo segmento, nonché di garanzia della qualità degli interventi.
Sempre allo Stato competono poi la determinazione delle risorse e la tenuta di un'anagrafe dei bambini, onde ridurre gli attuali squilibri fra domanda e offerta. A tal fine, ritiene utile la collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
Quanto alle Regioni, spetterebbe loro attuare il piano di azione sulla base delle indicazioni nazionali, nonché definire standard per le modalità organizzative delle strutture. Richiamandosi a quanto detto in precedenza, l'impostazione del suo Gruppo assicura infatti la massima flessibilità in termini gestionali ed orari, purchè siano assicurati gli standard fissati in sede regionale. Sempre alle Regioni spetterebbe poi la definizione di parametri di qualità, nonché la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con il piano di azione.
Passando infine ai compiti degli enti locali, ella pone in luce le funzioni di programmazione ed attuazione nel territorio di rispettiva competenza, nonché di accreditamento dei soggetti privati e di aggiornamento e formazione. Rimarca altresì il ruolo di coordinamento con le istituzioni scolastiche del primo ciclo.
Ella illustra infine l'emendamento 4.0.4, che prevede una relazione biennale del Ministero sullo stato di attuazione della legge, volta ad assicurare il necessario monitoraggio.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
(747) POLI BORTONE. - Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico
(996) MALAN ed altri. - Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre 2009, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva. Ricorda altresì che la Commissione era in attesa di conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.
Il sottosegretario GIRO osserva che i disegni di legge intendono favorire l’organizzazione di mostre e la diffusione della cultura attraverso l’esposizione, nelle varie rassegne, di grandi capolavori sparsi nelle diverse parti del mondo, incrementandone in tal modo la circolazione. I provvedimenti si propongono anche di garantire alle istituzioni che mettono a disposizione le rispettive opere la loro restituzione, senza che a ciò venga a frapporsi, quale ostacolo, lo stato e la natura di eventuali controversie sul diritto di proprietà. Ciò, al fine di evitare il rischio che possano essere sacrificati gli interessi legati alla diffusione della cultura e della fruizione pubblica di grandi opere, a causa del pericolo che alcuni Paesi ed istituzioni corrono nel non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti.
Rileva quindi che, per favorire l’esposizione in Italia di opere d’arte, queste ultime non possono essere sottoposte a sequestro nell’ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso per il periodo della loro permanenza in Italia. Evidentemente, prosegue il Sottosegretario, tali disposizioni non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.
Tuttavia, in considerazione della delicatezza della materia trattata così come delle diversità di vedute che sull’argomento sono state espresse sia in sede parlamentare sia tra gli operatori del settore, il Ministero ha ritenuto quanto mai opportuno acquisire l’opinione del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturaleonde verificare, al di là dei profili astrattamente giuridici, la sussistenza di un rischio concreto di ricadute negative sulle funzioni istituzionali, nonché sulla complessa attività di recupero di opere d’arte. Al riguardo, riferisce che, secondo il Comando dei carabinieri,dal testo non emergono previsioni tali da limitare l’operatività del Comando stesso, considerato che la normativa in questione sembrerebbe garantire l’applicabilità delle convezioni internazionali sottoscritte dall’Italia. Alla stregua di tale avviso, che sembra escludere un impatto negativo sulle funzioni di tutela, ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione del testo.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 169
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
tenuto conto che la legislazione vigente consente il riconoscimento degli studi compiuti e il rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei Carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza;
considerato che il disegno di legge apre la casistica dei soggetti cui è riconosciuto il pregresso percorso formativo, includendo coloro che provengono dal complemento e sono transitati per concorso in servizio permanente effettivo nei ruoli normali degli ufficiali delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, i quali abbiano superato i corsi di aggiornamento professionale per essi previsti e i corsi di Stato maggiore e Superiore di Stato maggiore svolti presso gli istituti paritetici esistenti negli ordinamenti delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, prima dell’istituzione dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
preso atto che l'orientamento legislativo in corso da più legislature va nel senso di disciplinare in modo più rigoroso il riconoscimento dei crediti per il conseguimento della laurea a beneficio del personale delle amministrazioni pubbliche e delle Forze armate, come dimostrano:
- l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006, che - modificando la precedente disciplina recata dall'articolo 22, comma 13, della legge n. 448 del 2001 - ha reso il riconoscimento dei crediti non più automatico bensì solo possibile a seguito di attenta valutazione da parte degli organi di ateneo e ha fissato a sessanta il numero massimo di crediti riconoscibili;
- l'articolo 14 della legge n. 240 del 2010 di riforma dell'università, che ha ulteriormente abbassato il numero di crediti riconoscibili, i quali passano da sessanta a dodici, e ha previsto che il riconoscimento sia effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, escludendo forme di riconoscimento attribuite collettivamente;
ritenuto che la riforma dell'università approvata di recente, nell'ambito della quale semmai il tema in esame avrebbe dovuto essere affrontato e risolto, costituisca ormai un punto di riferimento non superabile sul piano del riconoscimento dei crediti, tanto che un ulteriore ampliamento delle categorie di soggetti beneficiari rischia di costituire un segnale in netta controtendenza, benché sia circoscritto a pochi individui, peraltro già in congedo;
valutato favorevolmente il percorso normativo fin qui intrapreso;
esprime un parere contrario.