Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 100 del 08/06/2010
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 95 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII-bis, n. 9)
La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2010) 95 def.,
considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 136), decaduta a causa della sopraggiunta entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria;
richiamato il parere espresso dalla 14a Commissione permanente, in data 30 luglio 2009, sulla predetta proposta di decisione-quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009) 136 def.);
considerato inoltre che il programma di lavoro strategico pluriennale in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosiddetto "programma di Stoccolma", presentato dalla Commissione europea il 10 giugno 2009, è stato adottato dal Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2009, sede in cui è stata ribadita, fra l’altro, la volontà di rendere l’Unione un autentico spazio comune e solidale di protezione, con interventi particolarmente coordinati contro il fenomeno della tratta degli esseri umani;
preso atto che il Senato italiano ha approvato, il 14 aprile 2010, il disegno di legge di ratifica della Convenzione n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (A.S. 2043), e che tale Convenzione, secondo quanto esplicitamente richiamato dalla presente proposta di direttiva, offre un quadro completo e coerente relativo alla prevenzione, alla cooperazione fra i vari interlocutori, alla protezione delle vittime e alla loro assistenza, e prevede l’obbligo di definire come reato la tratta degli esseri umani;
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica della proposta di direttiva appare correttamente individuata nell’articolo 83, paragrafo 1, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale", tra cui lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori e la tratta degli esseri umani, nonché nell’articolo 82, paragrafo 2, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria;
la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quantola diversità delle discipline nazionali vigenti, che ostacola il coordinamento fra le autorità competenti, richiede un’azione al livello dell’Unione europea, per ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda l’attuale decisione quadro del 2002;
la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine,
l’approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani adottato dalla proposta di direttiva appare pienamente condivisibile. In particolare, la proposta di direttiva, considerando i minori una categoria più vulnerabile che corre quindi maggiori rischi di essere vittima della tratta degli esseri umani, stabilisce che tutte le disposizioni vengano applicate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Inoltre, si apprezza l’aggiunta degli articoli 13 e 14, relativi, rispettivamente, all’assistenza e al sostegno ai minori vittime della tratta degli esseri umani e alla tutela del minore vittima della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali, nonché del secondo paragrafo dell’articolo 15, relativo all’adozione di campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani;
in linea con quanto già rilevato nel predetto parere del 30 luglio 2009, si apprezza l’adozione di una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani, includendo altre forme di sfruttamento. A tale riguardo, l’attuale proposta specifica che, nel contesto della direttiva, l’accattonaggio dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Tuttavia, alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità dell’eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso e, nel caso di minori, l’eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido;
in linea con quanto già rilevato nel predetto parere del 30 luglio 2009, si ribadisce l’apprezzamento per il sistema sanzionatorio previsto dalla proposta di direttiva, che appare coerente con l’impostazione rigorosa del codice penale italiano, e si riafferma l’opportunità che esso venga mantenuto, tenuto conto dello sviluppo del fenomeno della tratta degli esseri umani e della gravità del reato;
per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell’extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri degli autori di siffatti reati, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime pieno consenso. Si segnala la necessità di sostituire, nell’articolo 9, la nozione di residenza abituale con la nozione della presenza dell’autore del reato o della vittima sul territorio dello Stato membro, permettendo così una ulteriore estensione dei casi di giurisdizione degli Stati membri sui reati previsti dalla proposta.