Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 100 del 08/06/2010

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1700

 

            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge in esame interviene al fine di riordinare le disposizioni normative che regolano le funzioni del "Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione";

ricordato che il "Comitato Schengen" è stato istituito nel 1993, con la legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica della Convenzione Schengen, con il compito di "esaminare l’attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen"; che in seguito all’adesione dell’Italia alla Convenzione Europol, nel 1998, la legge di ratifica (legge 23 marzo 1998, n. 93) ha aggiunto alle competenze del Comitato Schengen anche le funzioni di vigilanza sull’attività dell’Unità nazionale Europol; e che la legge 30 luglio 2002, n. 189, di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha attribuito al Comitato anche compiti di indirizzo e vigilanza sull’attuazione della stessa legge, nonché sull’attuazione degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo;

considerato che il disegno di legge prevede di ridefinire le competenze del Comitato, attribuendo ad esso la denominazione di "Comitato parlamentare in materia di immigrazione" e le competenze aggiuntive circa l’attuazione del titolo IV della parte terza del Trattato CE, al fine di rappresentare una sede stabile di dibattito politico sull’evoluzione dell’approccio comunitario al problema dell’immigrazione e dell’asilo e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia, nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

rilevato, al riguardo, che il titolo IV del Trattato CE, denominato "visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone", riguarda anche materie diverse da quelle dell’immigrazione e dell’asilo, come per esempio il settore della cooperazione giudiziaria;

considerato che il nuovo Trattato di Lisbona ha riunito il settore Giustizia e affari interni (suddiviso dal Trattato di Amsterdam tra il Primo e il Terzo pilastro) nel nuovo Titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativo allo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", a sua volta suddiviso nei capi: 1. "disposizioni generali", 2. "politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione", 3. "cooperazione giudiziaria in materia civile", 4. "cooperazione giudiziaria in materia penale" e 5. "cooperazione di polizia";

considerato inoltre che in allegato al Trattato di Lisbona figurano alcuni protocolli pertinenti alle materie delle frontiere, dell’immigrazione e dell’asilo, tra cui in particolare i protocolli n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, n. 23 sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne e n. 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre sostituire il riferimento al "titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea", di cui all’articolo 2, comma 3, del disegno di legge, con il riferimento al "capo 2 del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei pertinenti protocolli", con ciò restando invariate le competenze del Comitato, limitate alle sole politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione (con esclusione, quindi, della cooperazione giudiziaria in materia civile e in materia penale e della cooperazione di polizia, rispettivamente capi 3, 4 e 5);

allo scopo di continuare ad assicurare un corretto equilibrio politico-istituzionale ai lavori delle Commissioni permanenti del Parlamento, appare opportuno che dalle modifiche previste dal disegno di legge non derivino, per il Comitato, poteri che possano andare al di là delle sole competenze di natura consultiva o che possano interferire in qualche modo con le competenze delle Commissioni permanenti delle due Camere.