Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 100 del 08/06/2010

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 

 

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2010

100ª Seduta 

 

Presidenza della Presidente

BOLDI 

 

            Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sandro D'Angelo, presidente della sezione italiana END ed il dottor Daniele Palladino, membro del direttivo END.    

 

           

            La seduta inizia alle ore 14,05.

 

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI  

 

La PRESIDENTE avverte che l'odierna audizione si svolgerà attraverso una connessione in teleconferenza con gli uffici del Parlamento europeo ubicati a Bruxelles.

 

Comunica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

 

Poichè non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

 

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

Indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Presidente della sezione italiana degli Esperti Nazionali Distaccati (END) presso le Istituzioni europee   

 

     La PRESIDENTE ringrazia il dottor Sandro D'Angelo per la sua disponibilità a partecipare all'odierna audizione, la prima dell'importante indagine conoscitiva sul "Sistema Paese" che la 14a Commissione si appresta a svolgere.

 

            Il PRESIDENTE della sezione italiana degli END (Esperti Nazionali Distaccati) espone, in via preliminare, le caratteristiche e le competenze specifiche degli END, i quali, essenzialmente, assolvono ad un duplice ruolo: offrono alle Istituzioni europee l'esperienza maturata nei propri settori di competenza e, al rientro in patria, mettono a disposizione dell'amministrazione nazionale di appartenenza il know-how acquisito presso l'Unione europea.

            Dopo aver informato che la sezione italiana conta attualmente 160 funzionari di grado apicale (la terza per numero, dopo la Francia e la Germania), distribuiti presso la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo, l'oratore dà conto della direttiva ministeriale del 2007, sottoscritta dai ministri degli Esteri, delle Politiche europee e della Funzione pubblica, volta a rafforzare e a razionalizzare lo status dell'esperto nazionale distaccato, quale importante valore aggiunto, di natura strategica, per l'amministrazione pubblica italiana.

            A tale proposito, il ruolo degli END è stato riconosciuto anche attraverso una dichiarazione congiunta, del 26 gennaio 2010, del Vice presidente della Commissione europea, Antonio Tajani e dei Vice presidenti del Parlamento europeo, onorevoli Roberta Angelilli e Gianni Pittella, con la quale si incoraggiano le amministrazioni di provenienza a valorizzare i suddetti END nella fase del loro rientro, anche attraverso adeguati percorsi di sviluppo professionale.

            Il dottor D'Angelo dà conto, quindi, della lettera inviata, lo scorso 2 aprile, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Gianni Letta, a tutti i ministri e ai Presidenti delle Regioni per sensibilizzare tali enti circa l'opportunità unica per l'Italia rappresentata dagli END.

Conclude segnalando come allo scopo di facilitare l'utilizzo strategico dei funzionari in argomento, la Presidenza del Consiglio ha deciso di creare un tavolo istituzionale permanente, assistito da un apposito gruppo di lavoro, che fungerà da cabina di regia per la valorizzazione degli END.

 

Seguono alcuni quesiti posti dai senatori.

 

Il senatore SANTINI (PdL) chiede delucidazioni più puntuali sulle modalità di reimpiego delle unità END nei diversi apparati burocratici di origine.

 

La senatrice MARINARO (PD) domanda se gli esperti distaccati svolgono la loro attività di supporto non solo nei confronti delle istanze ministeriali o governative ma anche vis à vis degli enti locali e regionali.

 

Mentre la senatrice CONTINI (PdL) chiede informazioni sulle potenzialità degli esperti nel realizzare utili sinergie tra il sistema europeo e quello nazionale, il senatore FLERES (PdL) si interroga, con particolare riferimento al Rapporto END 2009, sulla loro effettiva capacità di assicurare una completa "copertura" dei vari settori comunitari.

 

La presidente BOLDI pone una domanda sui rapporti tra gli END e la rappresentanza permanente d'Italia presso le Istituzioni comunitarie.

 

Replica il dottor D'ANGELO precisando come la sezione italiana tenga, in modo particolare, ad intrattenere contatti e relazioni con tutti gli interlocutori istituzionali del Paese, siano essi a livello centrale o locale.

Circa il problema della disomogeneità delle funzioni messe in opera dagli END, occorre prendere atto della persistente mancanza di una cultura che veda negli esperti distaccati non una perdita dell'amministrazione nazionale, bensì un investimento che ritorna, con effetti benefici, sulla stessa.

Fa, inoltre, presente come, da uno studio del 2009, risulti che solo il 70 per cento degli END sono rientrati nell'amministrazione di origine (il 50 per cento dei quali ha dichiarato di non aver ricevuto adeguata valorizzazione) mentre il 30 per cento dei colleghi non rientra affatto nella propria amministrazione alla fine del distacco.

 

Sempre in sede di replica, prende, infine, la parola il dottor Daniele PALLADINO, membro del direttivo END, il quale conferma come l'invio degli esperti costituisca un vero e proprio investimento economico, dal momento che il loro stipendio è finanziato dall'amministrazione di riferimento.

 

La PRESIDENTE dichiara, infine, conclusa l'audizione.

 

 

Resoconto stenografico

 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1700) Deputato BONIVER ed altri.  -  Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 25 novembre 2009.

 

     La PRESIDENTE , relatrice sul disegno di legge in argomento in sostituzione del senatore Pittoni, non facente più parte della Commissione, dà lettura di uno schema di parere contenente alcuni rilievi ed osservazioni, da lei predisposto per la Commissione di merito, la quale, nel frattempo, si trova ad esaminare l'atto in sede referente, anzichè nella originaria sede deliberante.

 

         La senatrice MARINARO (PD) manifesta la netta contrarietà del proprio Gruppo all'approvazione del suddetto provvedimento, in quanto è notorio come non esista alcun presupposto politico per l'aggiornamento delle competenze del "Comitato Schengen".

            Reputa, poi, deplorevole l'intento di intervenire, in forma legislativa, su una materia, come quella dell'asilo e dell'immigrazione, trattata ex professo da varie Commissioni permanenti delle due Camere, al solo scopo, in realtà, di soddisfare gli interessi particolari di singole personalità politico-istituzionali, soprattutto in un momento economico critico, come l'attuale, in cui, tra l'altro, alcuni esponenti di spicco del Governo invocano la necessità di razionalizzare la spesa pubblica e di semplificare le procedure.

 

         La senatrice CONTINI (PdL) osserva, anche nella sua qualità di membro di tale Comitato, che, in via di fatto, esso, dall'inizio della corrente legislatura, ha svolto un'attività piuttosto limitata - soprattutto a causa del concomitante cambiamento dei Trattati comunitari - concentrandosi, in particolare, nell'espletamento di audizioni e di missioni all'estero, di cui, peraltro, risulta una informazione incompleta.

 

         Il senatore SANTINI (PdL) , nell'apprezzare lo sforzo della Presidente relatrice, volto a circoscrivere le competenze del Comitato, tiene a sottolinearne la natura originaria di organo "temporaneo", ovvero destinato a condurre un'azione strettamente connessa alla vitalità operativa del "Trattato Schengen".

 

         Secondo il senatore NESSA (PdL) , che ricorda di essere stato componente del Comitato nella legislatura 2001-2006, è opportuno, in via generale e nella misura maggiore possibile, evitare duplicazioni di competenze.

 

         La PRESIDENTE , conseguentemente, prende atto dell'orientamento prevalente, emerso in seno alla Commissione, nel senso di non pronunciarsi in modo formale sul provvedimento in titolo, ritenendo, comunque, sufficiente l'ampia discussione finora svolta tra i commissari.

 

Non essendovi obiezioni al riguardo, così rimane stabilito.

 

            Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (n. COM (2010) 95 definitivo)  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (n. COM (2010) 132 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di due risoluzioni:  Doc. XVIII-bis, n. 9 e Doc. XVIII-bis, n. 10)  

 

     La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente - mediante la c.d. "doppia deliberazione" e nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato - al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM (2010) 95 definitivo), il 28 aprile 2010, relatrice Maria Ida Germontani e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM (2010) 132 definitivo), il 21 aprile 2010, relatore Stefano Pedica.

            A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (COM (2010) 95 definitivo) e (COM (2010) 132 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1,  5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

 

            La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

 

 

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLO SVOLGIMENTO DELLA XLIII RIUNIONE COSAC TENUTASI A MADRID IL 30, 31 MAGGIO E 1° GIUGNO 2010  

 

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della XLIII riunione COSAC, tenutasi a Madrid il 30, 31 maggio e 1° giugno 2010, cui ha preso parte, in rappresentanza della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, insieme al Vice Presidente, senatore Santini.

            Dopo l'apertura dei lavori da parte del Presidente del Congresso dei deputati spagnolo, José Bono Martìnez, i membri della COSAC hanno ascoltato l'intervento del Capo del Governo, José Luis Rodrìguez Zapatero, il quale si è soffermato, essenzialmente, sulla risposta europea alla crisi dei mercati finanziari, mettendo in evidenza, in particolare, la necessità di abbandonare le opzioni nazionali di soluzione di tale grave instabilità.

            Successivamente, ha preso la parola il Segretario di Stato per l'Unione europea, Diego Lòpez Garrido - cui ha rivolto una domanda anche l'onorevole Formichella - il quale ha messo in luce quella che, a suo avviso, può essere definita la principale defaillance dell'Unione europea, ovvero, la circostanza che essa si è costituita come mercato unico e unione monetaria, ma non ancora come unione economica. Ne consegue che la missione prioritaria dell'attuale leadership europea deve risiedere nel superamento di questo "peccato originale", mediante la creazione di una zona economica europea omogenea, con una relativa governance.

            Nel corso del dibattito riguardante il futuro ruolo della COSAC, è stato messo in evidenza, attraverso gli interventi dei relatori, come tale organismo debba portare a compimento una funzione di stimolo nei confronti delle Commissioni Affari europei dei Parlamenti nazionali, anche facendo da punto di raccordo delle varie esperienze nazionali nel vaglio di sussidiarietà (presidente Bizét, Senato francese), e come esso non possa limitare la sua missione ad una mera valutazione tecnico-procedurale della sussidiarietà, bensì occuparsi, in maniera propositiva, anche dei temi politici a livello europeo (Moscoso del Prado Hernàndez, deputato spagnolo).

            In tale contesto, l'onorevole Farinone ha precisato che, secondo la Camera dei deputati, la COSAC deve rappresentare un forum utile per lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i Parlamenti nazionali, dismettendo la prassi, non più necessaria in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, degli esercizi collettivi di controllo della sussidiarietà.

            Secondo il senatore Santini occorre interpretare il ruolo della COSAC nel giusto bilanciamento dei poteri all'interno dell'Unione europea, evitando dannosi arroccamenti e sovrapposizioni, in quanto essa va concepita come organo complementare, e non competitivo, rispetto alle altre istituzioni comunitarie. Inoltre, è fondamentale che ciascun Parlamento nazionale, nell'esercizio di controllo di sussidiarietà e proporzionalità, si esprima anche sul merito dei singoli progetti legislativi, tra cui assumono particolare rilievo quelli inerenti alla disciplina di Europol ed Eurojust.

            Le priorità politiche della nuova Commissione europea sono state illustrate dal commissario e vice presidente Maros Sefcovic, il quale si è soffermato sul programma "Europa 2020" e sul piano d'azione mirante a migliorare il tasso di occupazione e a ridurre la povertà, mettendo, inoltre, in rilievo come l'Esecutivo comunitario, in seguito ai gravi fenomeni di instabilità finanziaria, abbia intenzione di supervisionare i bilanci pubblici nazionali, attribuendo più poteri ad Eurostat, senza, però, alcuna velleità di ingerenza nel processo decisionale dei singoli Stati.

Egli, infine, ha sollecitato i parlamentari ad attivare, nella maniera più efficace, tutti i nuovi strumenti che il Trattato di Lisbona mette a disposizione delle Camere nazionali per partecipare al procedimento legislativo dell'Unione europea: al riguardo, la Commissione auspica che, oltre alle Commissioni specializzate, anche le diverse Commissioni di merito dei Parlamenti nazionali siano parti attive della c.d. "fase ascendente".

            La presidente Boldi si è rivolta al Commissario europeo mettendo in risalto come la crisi dell'Europa si concreti, essenzialmente, in una crisi di credibilità da parte dei cittadini, i quali percepiscono spesso l'Unione come una entità avulsa dai loro problemi quotidiani. In proposito, il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali deve essere considerato come un determinante fattore di democratizzazione, anche perché, in ogni caso,  non esiste alcuna volontà, da parte di questi ultimi, di appesantire o di rallentare il processo di formazione della legislazione comunitaria.

            Si è rammaricata, infine, per l'assenza, nel programma di lavoro della stessa Commissione, di una chiara indicazione della politica europea sul Mediterraneo, nonché di una più assertiva opzione per una gestione integrata dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi.

            Il vice presidente Sefcovic ha replicato alla presidente Boldi (nonché ad un precedente quesito dell'onorevole Consiglio) ricordando l'iniziativa della Commissione in tema di petizione dei cittadini europei, avente lo scopo di avvicinare la società civile alle istanze comunitarie, e il prossimo approntamento del servizio diplomatico europeo, che sarà chiamato a svolgere una funzione specifica anche nell'area mediterranea.

            La discussione seguita all'introduzione del tema riguardante i rapporti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo ha registrato gli interventi dell'onorevole Formichella e del senatore Santini, il quale si è dichiarato concorde sull'opportunità di "mettere in rete", senza ulteriori intermediazioni, le differenti Commissioni permanenti, competenti per materia, dei Parlamenti nazionali, al fine di garantire un più esteso sistema di controllo parlamentare.

Al termine della riunione, sono stati approvati, come di consueto, i testi del Contributo e delle Conclusioni della XLIII COSAC.

 

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDI' 9 GIUGNO  

 

La PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, prevista per domani, 9 giugno 2010 alle ore 13.30, è sconvocata.

 

 

 

La seduta termina alle ore 15,05.

 


 

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1700

 

            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge in esame interviene al fine di riordinare le disposizioni normative che regolano le funzioni del "Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione";

ricordato che il "Comitato Schengen" è stato istituito nel 1993, con la legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica della Convenzione Schengen, con il compito di "esaminare l’attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen"; che in seguito all’adesione dell’Italia alla Convenzione Europol, nel 1998, la legge di ratifica (legge 23 marzo 1998, n. 93) ha aggiunto alle competenze del Comitato Schengen anche le funzioni di vigilanza sull’attività dell’Unità nazionale Europol; e che la legge 30 luglio 2002, n. 189, di modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha attribuito al Comitato anche compiti di indirizzo e vigilanza sull’attuazione della stessa legge, nonché sull’attuazione degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo;

considerato che il disegno di legge prevede di ridefinire le competenze del Comitato, attribuendo ad esso la denominazione di "Comitato parlamentare in materia di immigrazione" e le competenze aggiuntive circa l’attuazione del titolo IV della parte terza del Trattato CE, al fine di rappresentare una sede stabile di dibattito politico sull’evoluzione dell’approccio comunitario al problema dell’immigrazione e dell’asilo e sul raccordo tra le politiche nazionali e quelle comunitarie in materia, nel rispetto delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

rilevato, al riguardo, che il titolo IV del Trattato CE, denominato "visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone", riguarda anche materie diverse da quelle dell’immigrazione e dell’asilo, come per esempio il settore della cooperazione giudiziaria;

considerato che il nuovo Trattato di Lisbona ha riunito il settore Giustizia e affari interni (suddiviso dal Trattato di Amsterdam tra il Primo e il Terzo pilastro) nel nuovo Titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativo allo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", a sua volta suddiviso nei capi: 1. "disposizioni generali", 2. "politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione", 3. "cooperazione giudiziaria in materia civile", 4. "cooperazione giudiziaria in materia penale" e 5. "cooperazione di polizia";

considerato inoltre che in allegato al Trattato di Lisbona figurano alcuni protocolli pertinenti alle materie delle frontiere, dell’immigrazione e dell’asilo, tra cui in particolare i protocolli n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, n. 23 sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne e n. 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre sostituire il riferimento al "titolo IV della parte terza del Trattato che istituisce la Comunità europea", di cui all’articolo 2, comma 3, del disegno di legge, con il riferimento al "capo 2 del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei pertinenti protocolli", con ciò restando invariate le competenze del Comitato, limitate alle sole politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione (con esclusione, quindi, della cooperazione giudiziaria in materia civile e in materia penale e della cooperazione di polizia, rispettivamente capi 3, 4 e 5);

allo scopo di continuare ad assicurare un corretto equilibrio politico-istituzionale ai lavori delle Commissioni permanenti del Parlamento, appare opportuno che dalle modifiche previste dal disegno di legge non derivino, per il Comitato, poteri che possano andare al di là delle sole competenze di natura consultiva o che possano interferire in qualche modo con le competenze delle Commissioni permanenti delle due Camere.

 

 


 

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 95 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

(Doc. XVIII-bis, n. 9)

           

La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto COM(2010) 95 def.,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 136), decaduta a causa della sopraggiunta entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria;

richiamato il parere espresso dalla 14a Commissione permanente, in data 30 luglio 2009, sulla predetta proposta di decisione-quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009) 136 def.);

considerato inoltre che il programma di lavoro strategico pluriennale in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosiddetto "programma di Stoccolma", presentato dalla Commissione europea il 10 giugno 2009, è stato adottato dal Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2009, sede in cui è stata ribadita, fra l’altro, la volontà di rendere l’Unione un autentico spazio comune e solidale di protezione, con interventi particolarmente coordinati contro il fenomeno della tratta degli esseri umani;

preso atto che il Senato italiano ha approvato, il 14 aprile 2010, il disegno di legge di ratifica della Convenzione n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (A.S. 2043), e che tale Convenzione, secondo quanto esplicitamente richiamato dalla presente proposta di direttiva, offre un quadro completo e coerente relativo alla prevenzione, alla cooperazione fra i vari interlocutori, alla protezione delle vittime e alla loro assistenza, e prevede l’obbligo di definire come reato la tratta degli esseri umani;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva appare correttamente individuata nell’articolo 83, paragrafo 1, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale", tra cui lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori e la tratta degli esseri umani, nonché nell’articolo 82, paragrafo 2, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quantola diversità delle discipline nazionali vigenti, che ostacola il coordinamento fra le autorità competenti, richiede un’azione al livello dell’Unione europea, per ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda l’attuale decisione quadro del 2002;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

l’approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani adottato dalla proposta di direttiva appare pienamente condivisibile. In particolare, la proposta di direttiva, considerando i minori una categoria più vulnerabile che corre quindi maggiori rischi di essere vittima della tratta degli esseri umani, stabilisce che tutte le disposizioni vengano applicate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Inoltre, si apprezza l’aggiunta degli articoli 13 e 14, relativi, rispettivamente, all’assistenza e al sostegno ai minori vittime della tratta degli esseri umani e alla tutela del minore vittima della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali, nonché del secondo paragrafo dell’articolo 15, relativo all’adozione di campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani;

in linea con quanto già rilevato nel predetto parere del 30 luglio 2009, si apprezza l’adozione di una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani, includendo altre forme di sfruttamento. A tale riguardo, l’attuale proposta specifica che, nel contesto della direttiva, l’accattonaggio dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Tuttavia, alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità dell’eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso e, nel caso di minori, l’eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido;

in linea con quanto già rilevato nel predetto parere del 30 luglio 2009, si ribadisce l’apprezzamento per il sistema sanzionatorio previsto dalla proposta di direttiva, che appare coerente con l’impostazione rigorosa del codice penale italiano, e si riafferma l’opportunità che esso venga mantenuto, tenuto conto dello sviluppo del fenomeno della tratta degli esseri umani e della gravità del reato;

per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell’extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri degli autori di siffatti reati, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime pieno consenso. Si segnala la necessità di sostituire, nell’articolo 9, la nozione di residenza abituale con la nozione della presenza dell’autore del reato o della vittima sul territorio dello Stato membro, permettendo così una ulteriore estensione dei casi di giurisdizione degli Stati membri sui reati previsti dalla proposta.

 


 

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 132 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

(Doc. XVIII-bis, n. 10)

 

            La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo,

considerato che esso prevede l’introduzione di un quadro comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, in cui le problematiche ambientali siano integrate con quelle economiche, al fine migliorare le informazioni rese ai responsabili politici quale base per le loro decisioni;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, per ottenere informazioni statistiche organiche e comparabili è necessario provvedere a un’armonizzazione al livello di Unione europea;

rilevato che la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a indicare i dati da fornire, in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando agli Stati membri la definizione dei meccanismi di rilevazione dei dati;

 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

con specifico riferimento agli oneri a carico delle imprese, sebbene non sia prevista la rilevazione di nuovi dati statistici, la necessità di riorganizzarne le indagini, in ottemperanza alla proposta di regolamento, non sembra, in astratto, essere insuscettibile di determinare oneri aggiuntivi;

suscita inoltre perplessità la circostanza che si ipotizzi, all’articolo 9 della proposta di regolamento, una delega a tempo indeterminato, laddove l’articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE prevede l’obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare "esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere", pur rimanendo ferma la possibilità, da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, di revocare (articolo 10) o di impedire l’entrata in vigore dell’atto delegato interessato (articolo 11).