Legislatura 16ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 28 del 13/11/2008

Introduce l’esame dei disegni di legge in titolo il senatore MURA (LNP), il quale evidenzia in primo luogo come l’Atto Senato n. 156 preveda la concessione di una promozione a titolo onorifico al grado superiore a tutti gli ufficiali e sottufficiali in congedo assoluto, rimanendo esclusi dal beneficio coloro che già hanno raggiunto i gradi apicali della gerarchia militare, mentre non costituisce un limite l’eventuale superamento del grado massimo raggiungibile da ciascuno dei militari posti in congedo.

L’articolo 2 subordina al sussistere di alcuni requisiti l’effettiva concessione della promozione: i destinatari devono aver lasciato il servizio per raggiunti limiti di età, non devono aver beneficiato di alcuna altra promozione a titolo onorifico, devono avere riportato la qualifica "eccellente" negli ultimi dieci anni di servizio e mai un "insufficiente" o "al di sotto della media" in tutta la loro carriera. Esclusi sarebbero altresì coloro che abbiano subito un giudizio di inidoneità all’avanzamento, una condanna passata in giudicato od un rinvio a giudizio per un delitto non colposo, salvo successiva sentenza definitiva di assoluzione. L’articolo 3 prevede la retroattività della promozione alla data di collocamento degli interessati in congedo assoluto o, successivamente, al giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado maturata. L’articolo 4 chiarisce in modo inequivoco come al beneficio non siano riconducibili effetti sul piano del trattamento di quiescenza.

In riferimento all’Atto Senato n. 933, nota il relatore che esso è sostanzialmente simile al disegno di legge n. 156. Individua l’unico elemento di distinzione tra i due testi, ispirati dalla medesima logica meritocratica, nell’articolo 2, dove sono elencati i requisiti richiesti per accedere al beneficio della promozione a titolo onorifico. Alla lettera c), infatti, si stabilisce che negli ultimi dieci anni di servizio è necessario aver riportato la qualifica di "superiore alla media".

Specifica quindi che anche nel caso dell’Atto Senato n. 933 non sono previsti effetti economici conseguenti alla concessione della promozione né, tanto meno, maggior oneri per il bilancio dello Stato.

Prosegue facendo presente che l’Atto Senato n. 989 differisce sotto più di un profilo dai disegni di legge già menzionati. Oltre a constare di sei articoli anziché cinque, esso si distingue in quanto la platea dei potenziali beneficiari ricomprende anche i graduati di truppa, nonché tutti i cittadini italiani che da ufficiali, sottufficiali o graduati di truppa abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale, qualora già ammessi ai benefici della normativa prevista per gli ex combattenti e salvo che appartengano al ruolo d’onore; tra i requisiti richiesti è previsto il non avere mai riportato una qualifica inferiore a "superiore alla media" (come nell’Atto Senato n. 933 e a differenza dell’Atto Senato n. 156); ai cittadini che hanno preso parte attiva del secondo conflitto mondiale viene richiesto semplicemente di non aver riportato le qualifiche di "inferiore alla media" o "insufficiente", o un giudizio di inidoneità all’avanzamento, oltre all’assenza di carichi pendenti o condanne passate in giudicato.

Anche il disegno di legge n. 989 non prevede nuovi oneri per il bilancio statale o benefici economici collegati alla concessione delle promozioni.

Rileva poi che i disegni di legge disciplinano le modalità di presentazione della domanda di promozione al Ministro della difesa, il quale deve provvedere con proprio decreto (i disegni di legge nn. 156 e 933 specificano che il decreto deve essere adottato entro sei mesi). Il possesso dei requisiti deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda. La promozione è revocata con decreto del Ministro della difesa se, a seguito di verifica, emerge l’insussistenza di taluno fra i requisiti stessi. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo, alla stregua dei disegni di legge nn. 156 e 989, secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 ("Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662") nell’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In proposito, segnala che nel disegno di legge n. 933 tale riferimento normativo - sempre con clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica - risulta diverso, facendosi invece richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, n. 490, recante modificazioni al regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324 ed al D.P.R. 29 maggio 1976, n. 658, concernenti le "ricompense al valore dell’Aeronautica, della Marina e dell’Esercito".

Ricorda che analoghe proposte legislative sono state presentate al Senato nella scorsa Legislatura (Atto Senato n. 326, d’iniziativa del senatore Ramponi: "Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto"; Atto Senato n. 736, d’iniziativa del senatore Nieddu e di altri senatori: "Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti") e che esse furono esaminate congiuntamente fra il giugno e il luglio 2006, con costituzione di un Comitato ristretto per addivenire ad un testo unificato, senza che vi furono esiti concreti.

In considerazione della scarsa portata delle differenze esistenti fra i tre disegni di legge in esame, il relatore prevede la possibilità di raggiungere un punto di equilibrio, posto che tutte le proposte hanno, a differenza di quanto accaduto in passato, un evidente impianto meritocratico. Rimarca comunque come il principale elemento di divergenza sia rappresentato dalla volontà, resa esplicita nell’Atto Senato n. 989, di includere nel beneficio anche i graduati di truppa e, soprattutto, gli ex combattenti, in verità destinatari di altri specifici provvedimenti di legge. Auspica sul punto un ampio dibattito allo scopo di pervenire a una soluzione unanimemente condivisa.

 

Si apre la discussione generale.