Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 49 del 23/10/2008

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(999-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)  

 

       Il relatore MALAN (PdL) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 134. Si sofferma in primo luogo sulla soppressione del comma 13-bis dell'articolo 1, che era volto a circoscrivere l'applicabilità di talune disposizioni penali della legge fallimentare, e sull'introduzione, a fini di coordinamento, di due nuovi commi.

            Illustra quindi la norma che, modificando il comma 5-bis dell'articolo 2, eleva di un ulteriore euro a passeggero l'importo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri. Si sofferma infine sulla disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati, volta a prevedere che, ai fini della ammissibilità alla procedura di amministrazione straordinaria, le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali possano procedere anche alla cessione di complessi di beni e contratti.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

            Dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti presentati alle parti del decreto-legge modificate dalla Camera dei deputati, propone di esprimere su di essi un parere non ostativo.

 

            Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

 

            Il senatore PARDI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, contestando in particolare l'incremento dell'addizionale comunale che pone a carico dei passeggeri, anche di chi vola con compagnie diverse dalla CAI, un contributo assai consistente.

Pur apprezzando la soppressione della deroga della responsabilità penale, inopportunamente introdotta al Senato, nel corso dell'esame in Assemblea, rileva che in ogni caso permane, per effetto dell'articolo 3, lo stato di irresponsabilità degli amministratori.

 

            La senatrice ADAMO (PD) sottolinea il contrasto tra le disposizioni del decreto-legge in esame e i criteri di trasparenza, di libera concorrenza e di discontinuità rispetto alla passata gestione, richiamati dal commissario Tajani quali parametri sostanziali di compatibilità comunitaria del provvedimento.

Nota inoltre che l'elevato numero di decreti-legge emanati dal Governo ostacola le normali procedure parlamentari: a suo avviso, la maggioranza dovrebbe, almeno in alcuni casi, accogliere i suggerimenti dei Gruppi dell'opposizione, per evitare inutili perdite di tempo, come quella dovuta all'introduzione, al Senato, del comma 13-bis, poi soppresso dalla Camera dei deputati.

 

            Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) osserva che la divisione dell'Alitalia, con l'accollo delle passività da parte dello Stato e la concessione di un regime di sostanziale monopolio alla CAI, comporta una violazione del principio di libera concorrenza e del divieto di aiuti di stato. Inoltre l'aumento dell'addizionale comunale per i diritti di imbarco, che serve a finanziare l'applicazione degli ammortizzatori sociali e l'operazione di ristrutturazione dell'Alitalia, appare in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare con la disciplina di tutela della concorrenza dell'Unione europea. La soppressione del comma 13-bis, all'articolo 1, non supera, a suo avviso, il profilo di incostituzionalità che era stato rilevato, in quanto la norma di cui all'articolo 3, comma 1, non esclude espressamente la responsabilità penale degli amministratori e in ogni caso attribuisce alla società la responsabilità derivante dalla gestione, che, a norma dell'articolo 27 della Costituzione, dovrebbe ricadere sui singoli amministratori.

 

            Il relatore MALAN (PdL) ribadisce la proposta di parere da lui illustrata sul testo e sugli emendamenti, osservando peraltro che le obiezioni avanzate non riguardano le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che sono oggetto dell'esame.

 

            Si procede quindi alla votazione delle proposte di parere formulate dal relatore.

           

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto contrario del senatore BIANCO (PD), la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sul testo.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è quindi posto in votazione e approvato il parere non ostativo proposto dal relatore sugli emendamenti.

 

 

(999-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  

           

       Il relatore MALAN (PdL), dopo aver brevemente illustrato gli emendamenti presentati in Assemblea riferiti al decreto-legge n. 134, propone di esprimere un parere non ostativo.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvato il parere non ostativo proposto dal relatore.

 

 

(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(Parere alla 5a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

           

La senatrice INCOSTANTE (PD) ricorda di aver chiesto che l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo, già iniziato in Sottocommissione per i pareri, avvenisse in sede plenaria, ritenendo che le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore dovessero essere formulate sotto forma di condizioni.  

 

            Il relatore MALAN (PdL) illustra la proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato, che richiama l'attenzione della Commissione sull'eventuale eccessiva limitazione dell'autonomia regionale, in riferimento al potere di disporre motivatamente la sospensione delle funzioni in atto da parte del commissario ad acta nominato dal Consiglio dei Ministri, sull'opportunità di inserire un riferimento puntuale all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per quanto riguarda il contributo annuale prioritariamente riservato a favore di Roma capitale, e sulla necessità di una correzione redazionale all'articolo 3, comma 1.

 

            Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

 

            Il senatore CECCANTI (PD) rileva l'incongruenza tra l'articolo 5, comma 3, del decreto, che riserva prioritariamente un contributo annuale a Roma capitale "in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e l'articolo 13, comma 4, del disegno di legge n. 1117 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), che prevede, sempre in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale. Sarebbe opportuno, a suo avviso, che il Governo chiarisse nel dettaglio tale profilo.

 

            Il senatore VITALI (PD) ricorda che il disegno di legge che prevede la delega al Governo di attuazione del federalismo fiscale (Atto Senato n. 1117) è stato deliberato per incoraggiare le Regioni a pronunciarsi favorevolmente sulle misure contenute nel decreto-legge n. 154. Tuttavia tale provvedimento, a suo avviso, non soddisfa le richiesta dei Comuni, con particolare riguardo alla compensazione del minore gettito dovuto all'abolizione dell'ICI sulla prima casa. A tale proposito, rileva che l'articolo 2 prevede deroghe alle norme di contabilità per consentire la compatibilità dei bilanci comunali. Tuttavia, tali artifici contabili non possono risolvere stabilmente lo squilibrio che si determina tra le voci di competenza e quelle di cassa.

            Dopo aver rilevato con soddisfazione lo stanziamento per affrontare gli squilibri finanziari delle gestioni sanitarie, si sofferma su alcuni profili di incostituzionalità del decreto-legge. L'assenza di adeguate norme di copertura finanziaria, si pone, a suo avviso, in evidente contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In secondo luogo, l'articolo 1, comma 1, lettera b), relativo alla nomina dei "subcommissari" per i piani di rientro dai deficit sanitari, e l'articolo 3, che prevede l'accorpamento di istituti scolastici, contrastano a suo avviso con le competenze legislative riservate alle Regioni. Nota infine l'improprietà del richiamo all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione per quanto riguarda il contributo annuale attribuito a Roma capitale e la disparità di trattamento nei confronti dei comuni esclusi dalla riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008.

 

            La senatrice BASTICO (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti una violazione esplicita dei princìpi di federalismo. Ricorda che tutte le Regioni hanno chiesto, in via pregiudiziale, il ritiro dell'articolo 3, che lede le competenze legislative delle Regioni in materia di definizione della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa, dal momento che non si indicano criteri innovativi rispetto a quelli vigenti; ricorda anche la previsione di un termine eccessivamente breve che, in definitiva, rende inevitabile il commissariamento. Sarebbe a suo avviso opportuno modificare il testo del nuovo comma 6-bis dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'articolo 3 del decreto, dovendosi far riferimento a piani di "dimensionamento" e non di "ridimensionamento".

            Dopo aver illustrato gli effetti che si produrrebbero sul territorio nazionale in termini di chiusura di istituti scolastici, soprattutto nelle zone periferiche e montane, sottolinea la sostanziale inapplicabilità delle norme che prevedono il commissariamento.

            Un ulteriore profilo di incostituzionalità si manifesta all'articolo 1, che reca disposizioni per l'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari. Osserva al riguardo che le spese relative alla gestione commissariale ricadrebbero sulle stesse amministrazioni regionali.

            Dopo aver sottolineato che l'attribuzione dei contributi a Roma capitale e al comune di Catania contrasta con il principio di responsabilità della spesa connesso a quello di autonomia delle decisioni, tipici del federalismo fiscale, nota che il rimborso ai Comuni non copre interamente il minor gettito per l'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

 

            La senatrice ADAMO (PD) ritiene che le disposizioni in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche vìolino le competenze legislative delle Regioni, che si giustificano con la necessità di assumere decisioni nella piena consapevolezza delle caratteristiche e delle esigenze del territorio.

 

            Considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

 

            Conviene la Commissione.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16.