Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 56 del 21/10/2008
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IN SEDE REFERENTE
(1083) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Governo.
Il sottosegretario GIORGETTI deposita agli atti una nota contenente i chiarimenti richiesti dal Servizio del bilancio, di cui dà lettura. In relazione all’articolo 1, comma 3, fa presente che nella quantificazione del fabbisogno di cassa per l’anno 2008 l’erogazione risulta interamente scontata. Per quanto riguarda il comma 5, segnala che per il medesimo anno, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 5, non sussistendo l’obbligo per le regioni di destinare tali risparmi al Servizio sanitario nazionale, prudenzialmente è stato coperto l’intero importo di 434 milioni di euro. Riguardo all’articolo 2, segnala che le modifiche introdotte non comportano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in quanto nelle proiezioni tendenziali della pubblica amministrazione per il 2008, sulla base del monitoraggio effettuato sui flussi di entrata e di uscita degli enti territoriali, era già stata scontata l’aspettativa dei comuni del riconoscimento di una maggiore contribuzione statale a fronte del minor gettito ICI rurale registrato. In merito all’articolo 3, ricorda che la nomina del commissario ad acta è meramente eventuale e che la stessa è in ogni caso preordinata al raggiungimento di uno specifico obiettivo di risparmio; fa presente, inoltre, che il ventilato contrasto tra la norma che prevede che gli oneri derivanti dalla nomina di un commissario ad acta da parte del Governo nell’esercizio del potere sostitutivo costituzionalmente riconosciutogli siano imputabili alle Regioni e agli enti locali e l’articolo 27 della legge n. 468 del 1978 sembra non sussistere nel momento in cui la disposizione individua il soggetto responsabile dell’onere, vale a dire l’Istituzione che con il suo comportamento ha determinato, a termini di legge, la nomina del Commissario. E’ di competenza, quindi, delle regioni e degli enti locali medesimi prevedere, nell’esercizio della loro autonomia contabile e finanziaria, l’eventuale fondo cui attingere per coprire gli oneri derivanti dall’attitivà del commissario ad acta. L’articolo 4 non determina alcuna incidenza sull’ammontare del risparmio per il Bilancio dello Stato che resta predeterminato nella misura di 313 milioni di euro, così come previsto dall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In relazione all’articolo 5, evidenzia che la norma va intesa come programmatica, tenuto conto che le risorse dovranno essere individuate all’interno di quelle disponibili per il federalismo fiscale. Per quanto concerne l’articolo 6, in merito al chiarimento richiesto sulla determinazione dell’impatto, per l’anno 2009, su indebitamento e fabbisogno rispetto all’importo contabilizzato nel medesimo anno in termini di saldo netto da finanziaria, segnala che quest’ultimo, per il 2009, sconta parte del miglioramento apportato per il 2008 a fronte della riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al FAS. Il coefficiente di spendibilità, utilizzato al fine della copertura degli oneri, viene assunto sia per questa disposizione, sia per quella relativa alle cosiddette "quote-latte", pari al 33 per cento. Quanto al chiarimento circa l’autorizzazione di operazioni di attualizzazione dei contributi con onere a carico dello Stato, ricorda quanto disposto dal comma 512 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), vale a dire che le amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro, all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al citato comma ed il relativo ammontare. Di conseguenza, qualora si esaurisse la dotazione in termini di cassa del fondo stesso, le amministrazioni non verrebbero autorizzate ad effettuare simili operazioni.
Dopo che i senatori MORANDO (PD) e MERCATALI (PD) hanno richiesto ulteriori chiarimenti sui termini dell’intesa richiamata dal Governo che sarebbe stata raggiunta con l’ANCI in data 2 ottobre 2008, il sottosegretario GIORGETTI rileva che più puntuali profili di quantificazione potranno delinearsi solo a seguito di una definizione puntuale di tale accordo. Si riserva, comunque, di fornire eventuali ulteriori elementi che dovessero essere richiesti dalla Commissione in tale senso.
Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell’esame, che viene pertanto rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI
Il PRESIDENTE avvisa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9.30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 18.