Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 56 del 21/10/2008

      Il relatore LATRONICO (PdL) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al comma 1-bis dell’articolo 2, occorre chiarire la natura dei contributi ivi indicati che con la disposizione in esame vengono destinati al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica. Rileva, infatti, che si tratta di contributi assegnati ad enti per gli anni 2006-2008 sulla base di risoluzioni delle Commissioni parlamentari. Segnala altresì che occorre chiarire la natura di tali residui. Se essi fossero relativi a contributi già attivati per gli anni 2006 e 2007 e riguardassero la quota per il 2008, si potrebbe trattare di somme indisponibili in quanto necessarie a far fronte a futuri impegni di cassa. Se si trattasse di quota parte dei contributi previsti per il 2008 che l’articolo 3, comma 24, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha abrogato con effetto a decorrere dal 1° agosto 2008, allora si tratterebbe di somme non impegnabili da parte dei destinatari dei contributi (essendo venuta meno la competenza giuridica) ma dovrebbero essere scontate già nei saldi a legislazione vigente. Ove infine si trattasse di contributi non attivati sin dal 2006, fa presente che essi dovrebbero qualificarsi come residui impropri, sempre che la natura di questi contributi sia di conto capitale. Rileva che occorre infine valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione per conoscere l’ammontare di risorse da destinare all’edilizia scolastica. Per quanto concerne, poi, l’introduzione dell’insegnante unico (articolo 4), non è stata fornita alcuna quantificazione dei risparmi attesi da tale misura. La disposizione è suscettibile di determinare oneri certi per la corresponsione di ore aggiuntive ai maestri rispetto all’orario d’obbligo attualmente previsto (oneri che si manifesteranno a seguito di una sequenza contrattuale a norma del comma 2) ed eventuali risparmi dovuti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico effettivamente in servizio. Per la copertura di tali oneri è prevista, al comma 2-bis) una procedura che si articola attraverso una previa verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione dell’insegnante unico a decorrere dal 1° settembre 2009, una copertura degli oneri recati dalla sequenza contrattuale attraverso il fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche che va reintegrato con quota parte delle risorse del Fondo presso il Ministero dell’istruzione costituito con l’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, alimentato dai risparmi attesi dall’incremento di un punto del rapporto docenti/studenti, dalla riduzione del personale ATA e attraverso le misure contenute nel piano programmatico di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali (Atto del Governo n. 36). Il ricorso al Fondo deve avvenire nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del maestro unico, resi disponibili, per la sequenza contrattuale ed, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito alla correttezza di tale meccanismo, fa presente che il trattamento aggiuntivo dovrebbe avere carattere automatico (trattandosi di ore lavorate aggiuntive) e quindi manifestazione finanziaria indipendentemente dall’esito della sequenza contrattuale. In ogni caso, rileva che sarebbe opportuno acquisire una quantificazione sia dei maggiori costi derivanti dall’aumento delle ore lavorate dai maestri unici (anche prudenzialmente non considerando aumenti contrattuali), sia dei risparmi attesi in termini di risorse umane. In assenza di quantificazioni, vi è il rischio di ricadere in un caso nel quale alla certezza dell’onere corrisponde un’aleatorietà dei risparmi di copertura. Fa presente che occorre, poi, chiarire se i risparmi derivanti dall’introduzione del maestro unico confluiscano o meno nel citato Fondo presso il Ministero dell’istruzione costituito con l’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Infatti, in assenza di tale meccanismo, la copertura a valere sul Fondo alimentato dai risparmi previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 si configurerebbe, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, come una copertura – sia pure in via temporanea – di risorse  già scontate a legislazione vigente incorporate negli equilibri di bilancio a legislazione vigente. Infine, in relazione all’articolo 7-bis, concernente la destinazione di una quota non inferiore al 5 per cento del programma delle infrastrutture strategiche per la sicurezza delle scuole, segnala il comma 7 volto a stabilire che all’attuazione dei commi precedenti si provvede con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze (su proposta del Ministro competente) previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. A tal proposito, il Servizio del bilancio fa presente che la norma affida ad una verifica in sede di emanazione degli atti di normazione secondaria la verifica dell’invarianza degli oneri. Si tratta di un profilo che meriterebbe una riflessione sul piano metodologico, non potendosi assimilare tale fattispecie a quella delle clausole di salvaguardia, che si sostanziano nella proposizione di misure correttive di tipo legislativo.

 

            Il sottosegretario MOLGORA, in relazione all’articolo 2, comma 1-bis, osserva che i contributi non sono stati ancora utilizzati né oggetto di specifica destinazione, risultando quindi disponibili. Dà quindi lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti, nella quale si evidenzia, in  relazione all’articolo 4, che i regolamenti per loro natura non devono comportare nuovi o maggiori oneri. Osserva, inoltre, che l’utilizzo delle risorse del fondo d’istituto delle Scuole (articolo 84 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 29 novembre 2007), per le finalità di cui al comma 2, limitatamente all’ultimo quadrimestre 2009, è da considerarsi quale anticipazione di fondi da reintegrare nell’anno successivo con quota parte delle economie rese disponibili ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 133 del 2008, previa specifica verifica di cui al comma 2-bis in esame. Evidenzia, poi, che le risorse destinate a finanziare il fondo d’istituto, finalizzate peraltro esclusivamente alla retribuzione del trattamento accessorio variabile spettante al personale della Scuola, appaiono ampiamente sufficienti pari a circa 1.100 milioni di euro al netto delle somme a destinazione vincolata, per consentire la predetta anticipazione. Per quanto concerne, poi, la congruità della copertura finanziaria dell’intervento, va considerato che il risparmio anche di un solo docente sui tre del modulo attualmente vigente, consentirebbe di remunerare le due ore aggiuntive ai due docenti rimasti, residuando ulteriori economie da destinare alla valorizzazione del personale della Scuola, ai sensi del citato articolo 64.