Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 16/10/2008

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio) 

 

      Il relatore MALAN (PdL), nel richiamare alcune delle considerazioni svolte in sede di esame sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, ritiene non condivisibili le tesi circa la possibile lesione del diritto costituzionale allo studio. A suo avviso, tali argomentazioni appaiono prive di reale consistenza dal momento che, pur all’interno di un modello organizzativo diverso, gli interventi contenuti nel decreto rafforzano il diritto degli studenti e delle famiglie a una istruzione adeguata ai tempi e più rispondente alle esigenze educative della società.

Si sofferma quindi sull’articolo 4, che introduce la figura del maestro unico, osservando che tale scelta, lungi dal costituire una operazione di retroguardia esclusivamente mirata a ridurre il personale della scuola, è parte di una più ampia riforma volta, da una parte, a razionalizzare i tempi di presenza dello studente nella scuola e, dall’altra, a facilitarne l’apprendimento, soprattutto nella prima età scolare. Ricorda, inoltre, che la figura dell’insegnante unico non elimina la specificità dell’insegnamento delle lingue straniere, che è in ogni caso affidato a docenti specializzati.

            Il relatore si sofferma quindi sull’articolo 1, ricordando le critiche, avanzate da più parti, circa l’uso improprio della legge per disciplinare aspetti che sarebbero stati più opportunamente regolati da norme secondarie. Ritiene al contrario che la disciplina generale delle attività didattiche così importanti non debba essere affidata a regolamenti o circolati ministeriali, meritando un intervento normativo di rango primario.

Osserva, inoltre, che l’articolo 1 dovrebbe essere considerato insieme agli articoli 2 e 3, dal momento che l’educazione ai valori storici e culturali della Nazione a ai princìpi consacrati dalla Carta costituzionale rappresenta una delle condizioni per poi procedere alla valutazione del comportamento e del rendimento scolastico degli studenti.

            Quanto alle critiche concernenti la possibile violazione dei criteri di riparto di competenze tra Stato e Regioni, il relatore ritiene che tutte le materie su cui interviene il decreto possano essere ricondotte alla competenza dello Stato, in quanto norme generali sull'istruzione o comunque perché assicurano i livelli essenziali delle prestazioni sociali. La stessa normativa sui libri di testo si limita a regolare un aspetto – il contenimento dei costi – che è senza dubbio configurabile come tutela di un livello essenziale di servizio.

Si sofferma quindi sull’articolo 7-bis, concernente la sicurezza delle scuole. Anche a tale proposito il relatore, evidenziando le finalità sociali delle misure previste, rileva come la materia possa, senza incertezze, ricondursi all’ambito di competenza dello Stato.

            Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

 

            Il presidente VIZZINI dichiara aperta la discussione generale.

 

            La senatrice ADAMO (PD) rileva in primo luogo che il decreto-legge in titolo trova la sua  ratio giustificativa nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, in cui è disposta una forte riduzione delle spese e delle strutture a carico di tutti i comparti della pubblica amministrazione, compresa la scuola. Osserva inoltre come, per comprendere le finalità del provvedimento in esame, si debba tenere conto del Piano programmatico di interventi, predisposto dal Ministero dell’Istruzione, finalizzato alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Al riguardo, ritiene che, oltre a ridimensionare l’offerta formativa, le scelte del Piano comportino una drastica riduzione delle risorse umane operanti nella scuola, proprio allo scopo di adeguarsi sia ai tagli anticipati dal decreto n. 112 del 2008, sia a quelli contenuti nella legge finanziaria per il 2009. Critica anche le finalità di riorganizzazione della rete scolastica, presenti nel Piano programmatico, lamentando il rischio che a soffrirne i maggiori costi siano le Regioni più virtuose, come la Lombardia.

Con la proclamata "essenzializzazione" delle strutture scolastiche si vuole realizzare una scuola minima, con grave nocumento per l’offerta didattica, per la formazione degli studenti e per le famiglie, sulle quali graverà un carico economico notevole. Da ciò consegue, a suo avviso, una grave compressione del diritto costituzionale allo studio. Esprime, quindi, le sue riserve sull’articolo 4 del decreto, rilevando come il ritorno al maestro unico rappresenti un evidente arretramento rispetto alla evoluzione del modello scolastico degli ultimi trenta anni che, a prescindere dagli orientamenti politici prevalenti di volta in volta, ha visto una progressiva maturazione circa le esigenze psico-pedagogiche del minore, che hanno condotto alla pluralità dell’offerta formativa e all’incremento dell’orario scolastico. Ritiene pertanto che il Governo non possa, senza perdere credibilità, giustificare la reintroduzione dell’insegnante unico per ragioni pedagogiche, ma possa lealmente motivarla solo per finalità di risparmio di spesa.

In conclusione, non vi sono, a suo avviso, le condizioni per esprimere un parere favorevole. 

 

            Il senatore VITALI (PD), nel condividere quanto sostenuto dalla senatrice Adamo, pur riconoscendo al relatore l’impegno di rispondere puntualmente ai rilievi di incostituzionalità formulati in sede di esame sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, considera inconfutabile l’obiezione alla evidente compressione del diritto costituzionale all’istruzione, dal momento che gli interventi contenuti nel decreto deteriorano, sul piano sia qualitativo sia quantitativo, il servizio dell’istruzione primaria.

            Si sofferma quindi sull’articolo 4, osservando che il ripristino del maestro unico e la riduzione dell’orario scolastico a ventiquattro ore possano essere compresi solo in ragione delle esigenze di contenimento e riduzione dei costi disposte dal decreto n. 112 del 2008, non potendo essere giustificati, invece, da esigenze didattiche e pedagogiche.

Lo stesso Piano programmatico di razionalizzazione delle risorse del sistema scolastico, trasmesso per il parere alle Camere, contiene esclusivamente interventi di riorganizzazione della rete scolastica, di revisione degli ordinamenti e di riduzione del personale, palesemente indirizzati a realizzare i risparmi previsti, non solo nel decreto n. 112 del 2008, ma anche all’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154: quest'ultimo dispone un drastico ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, oltretutto con la previsione, nell’ipotesi in cui le Regioni e gli enti locali non adempiano, della nomina di un commissario ad acta.

            Ritiene, inoltre, che gli interventi normativi sulla scuola, in particolare il decreto in esame,  violino i criteri di riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni. Il riferimento alle norme generali in materia di istruzione, di competenza statale, è in  proposito un argomento debole, dal momento che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 59 del 2004, ha chiaramente affermato che sono proprie della potestà legislativa dello Stato solo quelle materie sorrette da esigenze unitarie, quali l’indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola, la determinazione dei livelli minimi di monte ore, nonché la definizione e gli standard minimi formativi. Un intervento statale che oltrepassi tali severi confini sarebbe palesemente incostituzionale.

 

            Il presidente VIZZINI, in ragione della imminente seduta del Parlamento in seduta comune, rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame.

 

 

La seduta termina alle ore 14,55.