Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 44 del 14/10/2008

(1108) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

 

      Il relatore MALAN (PdL) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università; in particolare, l’esigenza di attivare percorsi di istruzione per favorire la cultura della legalità e il rispetto dei princìpi costituzionali, disciplinare la valutazione del comportamento degli studenti, reintrodurre la valutazione con voto del rendimento scolastico anche nella scuola primaria, affermare il sistema didattico basato sull’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo, ripristinare il valore abilitante della laurea in scienze della formazione e razionalizzare l’accesso alle scuole di specializzazione medica.

            Illustra l’articolo 1, diretto a rafforzare le competenze relative a cittadinanza e Costituzione, l’articolo 2, che reintroduce la valutazione del comportamento degli studenti che se inferiore a sei decimi può determinare la non ammissione al successivo anno di corso, e l’articolo 3, che ripristina la valutazione in voti numerici del rendimento scolastico. L'insieme di questi tre articoli è diretto a favorire in tutte le classi scolastiche un'atmosfera tendenzialmente comune e positiva, indispensabile per rendere più efficace l'attività educativa scolastica. Inoltre, la valutazione in decimi consentirà di recuperare tempo utile per gli insegnanti a favore dell'attività didattica, a beneficio degli studenti. Dà conto dell’articolo 4 che reintroduce l’insegnante unico nella scuola primaria: si tratta di una scelta fondata anche sulle esigenze di contenimento della spesa derivanti dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge. Quanto all'articolo 7, osserva che con esso si ammettono alle scuole di specializzazione tutti i laureati in medicina e chirurgia, compresi coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche di quelle scuole: ciò consentirà ai neolaureati di guadagnare un anno, che altrimenti potrebbe intercorrere tra la conclusione del corso di laurea e l'inizio della scuola di specializzazione.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16.