Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 25 del 08/10/2008
Azioni disponibili
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 4
(Doc. XVIII, n. 3)
La 11a Commissione Lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell'art. 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007) 249 def.),
rileva preliminarmente che essa è espressione dell’impegno dell’Unione Europea per una politica complessiva in materia di immigrazione;
condivide la scelta di affrontare il tema dell’immigrazione in Europa da paesi terzi sotto il particolare profilo del contrasto al soggiorno e all'impiego illegale di lavoratori, attraverso l'introduzione di sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione Europea;
reputa particolarmente appropriato che nella materia intervenga una direttiva comunitaria, tesa a stabilire norme minime vincolanti ed a lasciare agli Stati membri margini di integrazione attraverso legislazione nazionale;
concorda in ordine alle sanzioni e agli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1 nei riguardi dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul territorio dell’Unione Europea;
accoglie con favore la statuizione del divieto di svolgere lavoro illegale nel territorio comunitario, posta dall'articolo 3;
considera decisiva la fissazione di obblighi a cui devono attenersi i datori di lavoro al momento dell’assunzione di un lavoratore extracomunitario, statuita dall’articolo 4;
reputa centrale l’introduzione da parte degli Stati membri di sanzioni finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive a carico dei datori di lavoro in caso di violazione del divieto di lavoro illegale, prevista dall’articolo 6;
accoglie con favore la definizione di procedure che consentano al lavoratore extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare di recuperare gli eventuali emolumenti arretrati, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato (articolo 7);
reputa particolarmente incisive le ulteriori misure a carico del datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze un soggetto extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare, tra cui l’esclusione da benefici e sovvenzioni ovvero dalla partecipazione ad appalti pubblici, sino alla chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, e, in casi analoghi, la previsione di una forma di responsabilità solidale dell'appaltante e degli eventuali subappaltatori intermedi e la definizione di un distinto apparato sanzionatorio a carico della persona giuridica, rispettivamente contemplate dagli articoli 8, 9, 12 e 13;
apprezza l'affidamento agli Stati membri del compito di svolgere annualmente attività ispettiva su almeno il 10 per cento delle imprese presenti sul proprio territorio, selezionate in base ad un'analisi di rischio;
reputa infine particolarmente utile l'approntamento di relazioni triennali sulla materia da parte degli Stati membri, prevista dall'articolo 16.