Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 22 del 30/09/2008
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 999
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo per i profili di competenza,
precisa che la modifica alla disciplina sulla ristrutturazione delle grandi imprese in crisi, al fine particolare di concorrere alla risoluzione della crisi di Alitalia, ha costituito solo uno dei presupposti per la definizione dei problemi della compagnia;
ritiene che ogni valutazione relativa alle misure recate dal decreto-legge n. 134 non possa che essere formulata con riferimento alla finalità complessiva del provvedimento e alle difficoltà e ai vincoli che hanno caratterizzato la gestione della crisi;
sottolinea che, al fine evidente di favorire una positiva soluzione della vicenda, il testo reca alcuni strumenti fondamentali, quali l'allungamento della durata degli ammortizzatori sociali e l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli incentivi per il reimpiego del personale;
nota che le parti di specifico interesse della Commissione sono rappresentate dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 13, e nell'articolo 2 del provvedimento in conversione.
La Commissione ha ben presente che l'ordinamento comunitario, e in particolare l'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE, sembra circoscrivere l'esclusione del principio del mantenimento dei diritti dei lavoratori ai casi di procedura fallimentare o di altra procedura di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente.
La Commissione è tuttavia consapevole che il disposto dell'articolo 1, comma 13, capoverso 2-ter, terzo periodo, del decreto-legge è inteso a consentire l'applicazione degli incentivi al reimpiego, incentivi la cui legittimità comunitaria, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione europea in merito alla vicenda Alitalia, sarebbe subordinata, tra l'altro, alla condizione che i contratti di lavoro con il nuovo soggetto imprenditoriale siano nuovi, e non costituiscano la prosecuzione dei vecchi contratti di lavoro.
Quanto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, la Commissione reputa che esso faccia riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 1-bis deldecreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, vale a dire unicamente ai trattamenti spettanti al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi.
Con queste premesse e sulla base delle considerazioni sopra formulate, la Commissione, nel rimettere alle Commissioni di merito ogni valutazione afferente alla relazione tra la disciplina comunitaria e la disposizione dell'art. 1, comma 13, capoverso 2-ter, terzo periodo, del decreto-legge in conversione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.