Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 21 del 24/09/2008

      Il relatore PONTONE (PdL) illustra la proposta di direttiva in titolo facendo anzitutto presente come essa sia espressione dell’impegno dell’Unione Europea per una politica complessiva in materia di immigrazione.

Rileva infatti come la proposta affronti il tema dell’immigrazione in Europa da paesi terzi sotto il particolare profilo del contrasto al soggiorno e impiego illegale di lavoratori. Lo strumento impiegato è quello dell’introduzione di sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione Europea.

Sottolinea peraltro come le direttive comunitarie risultino particolarmente appropriate in materia poiché stabiliscono norme minime vincolanti e lasciano contemporaneamente agli Stati membri margini di integrazione mediante legislazione nazionale.

Descrive quindi nel dettaglio il contenuto della proposta di direttiva, composta di 15 articoli. L’articolo 1 riguarda sanzioni ed altri provvedimenti comuni che si applicano nei riguardi dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul territorio dell’Unione Europea e l’articolo 3 stabilisce il divieto di svolgere lavoro illegale nel territorio comunitario.

Ricorda poi che l’articolo 4 dispone gli obblighi a cui devono attenersi i datori di lavoro al momento dell’assunzione di un lavoratore extracomunitario e l’articolo 6 prevede l’introduzione da parte degli Stati membri di sanzioni finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive a carico dei datori di lavoro in caso di violazione del divieto di lavoro illegale.

Si sofferma quindi sull'articolo 7, il quale stabilisce la definizione di procedure che garantiscano, in favore del lavoratore extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare, il recupero degli eventuali emolumenti arretrati, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato. L'articolo 8 contempla ulteriori misure a carico del datore di lavoro, per il caso di impiego alle proprie dipendenze di un soggetto extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare, tra cui l’esclusione da benefici e sovvenzioni ovvero dalla partecipazione ad appalti pubblici, sino alla chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.

Richiama poi l'articolo 9, che statuisce una forma di responsabilità solidale dell'appaltante (e degli eventuali subappaltatori intermedi) nel caso in cui l'impiego di un soggetto extracomunitario in situazione di soggiorno irregolare sia compiuto da un subappaltatore, e  gli articoli 12 e 13, che prevedono la definizione di un distinto apparato sanzionatorio, a carico della persona giuridica la quale abbia impiegato un lavoratore extracomunitario in situazione di soggiorno irregolare.

 Ricorda infine che l'articolo 14 della proposta di direttiva esclude ogni sanzione, relativa ad un eventuale favoreggiamento di soggiorno illegale, per il terzo che assista i lavoratori extracomunitari irregolari nella presentazione della denuncia contro il datore, mentre l'articolo 15 richiede che gli Stati membri svolgano ogni anno, con riferimento agli illeciti in oggetto, attività ispettiva su almeno il 10 per cento delle imprese presenti sul proprio territorio, selezionate in base ad un'analisi di rischio e l'articolo 16 prevede che gli Stati membri trasmettano con cadenza triennale una relazione alla Commissione europea sulla materia.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,50.