Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 21 del 24/09/2008
Azioni disponibili
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2008
21ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(999) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi
(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.
Interviene in discussione generale il senatore ROILO (PD) il quale rileva anzitutto la difficoltà di esprimere una compiuta valutazione dei profili del provvedimento attinenti le competenze della Commissione, stante l’assenza di un piano industriale relativo alla situazione dell’Alitalia che consenta di verificare l’adeguatezza o meno dell’intervento normativo. Fa presente che il quadro delle trattative per la ristrutturazione della compagnia aerea nazionale appare confuso, soprattutto sul piano dell’individuazione del possibile soggetto acquirente e del confronto con le organizzazioni sindacali. Ulteriori elementi di incertezza si riferiscono all’entità degli esuberi di personale, anche in relazione alle categorie di lavoratori non inquadrati con contratto di lavoro subordinato, di difficile quantificazione.
Ribadisce come le misure recate dal decreto-legge, in particolare riferite alla disciplina degli ammortizzatori sociali, debbano essere analizzate in relazione a una precisa strategia industriale per l’azienda in crisi cui sono destinate ad applicarsi; rileva peraltro il rischio che le modifiche normative poste in essere trovino applicazione generalizzata in contesti nei quali esse risultino sostanzialmente inadeguate.
Conclude auspicando un esame approfondito del provvedimento da parte della Commissione secondo una tempistica che consenta di valutare anche l’evoluzione della crisi del gruppo Alitalia nei prossimi giorni e preannuncia, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il parere negativo sullo stesso.
Il senatore CASTRO (PdL) sottolinea l’esigenza che la Commissione fornisca il proprio contributo dal punto di vista tecnico, per i profili di competenza, all’esame del provvedimento pur nei tempi imposti dall’iter di conversione del decreto-legge.
Rileva peraltro come, a proprio avviso, le disposizioni recate dal comma 13 dell’articolo 1 e dall’articolo 2 del decreto-legge risultino coerenti e condivisibili nei contenuti.
In particolare, giudica favorevolmente le modifiche normative introdotte alla disciplina degli ammortizzatori sociali, le quali si segnalano per un mutamento di prospettiva ispirato all’esigenza di privilegiare le specifiche caratteristiche dell’azienda in stato di crisi cui le misure di supporto sono destinate.
Esprime analogamente apprezzamento relativamente alle norme recate dal provvedimento le quali, a fronte delle fattispecie di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, imprimono un’accelerazione rispetto ai tempi di individuazione degli strumenti di sostegno industriale.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) fa presente che, in relazione ai tempi di esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito, può svolgersi nella seduta odierna la discussione generale, con gli interventi di tutti i commissari che desiderino partecipare al dibattito, rinviando ad una successiva seduta l’espressione del parere.
Interviene quindi il senatore TREU (PD) il quale, nell’apprezzare la possibilità di disporre di tempi più ampi per l’esame del provvedimento anche alla luce dell’evoluzione della crisi del gruppo Alitalia, formula talune osservazioni relative all’impostazione di fondo dell’intervento normativo.
Esprime anzitutto l’auspicio che le trattative in corso relativamente all’Alitalia possano giungere ad una positiva conclusione, pur nella consapevolezza della non risolutività di un eventuale accordo, al fine di una migliore calibratura delle misure normative da adottare.
Fa poi notare come numerose disposizioni introdotte dal provvedimento risultino – a suo avviso - di dubbia compatibilità con la normativa comunitaria, con specifico riferimento, oltre ai profili attinenti alla concorrenza, ai poteri estremamente ampi attribuiti ai commissari straordinari delle società in amministrazione straordinaria e alla disciplina della cessione dei rami d’azienda delle società medesime. A tale ultimo proposito, ritiene che sarebbe stato necessario prevedere condizioni e limiti dei trasferimenti di unità organizzative.
Ulteriori notazioni critiche riguardano l’articolo 2 del decreto-legge e le modifiche introdotte alla disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di crisi aziendale.
In particolare sottolinea come l’ampliamento temporale dei periodi massimi di possibile concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in relazione al personale impiegato nel settore aereo sia criticabile sotto più profili.
Anzitutto, non reputa sufficientemente chiaro il riferimento alla concessione dei trattamenti sulla base di specifici accordi in sede governativa; inoltre, ritiene indefinito l’ambito soggettivo di applicazione delle norme e, soprattutto, stigmatizza l’introduzione di una modifica normativa di tale impatto, non solo economico, in via permanente e non meramente temporanea.
In conclusione, ritiene che una modifica della normativa in materia di ammortizzatori sociali avrebbe dovuto essere diversa nei contenuti e formulata in termini precisi, auspicando che il testo del decreto-legge possa essere oggetto di modifiche nel senso sopra prospettato.
La senatrice BIONDELLI (PD) si sofferma sulle norme recate dall’articolo 3 del decreto-legge. Ritiene che la limitazione delle responsabilità amministrativo-contabili ivi prevista per i consiglieri di amministrazione e, in generale, per i pubblici dipendenti e i soggetti comunque titolari di incarichi pubblici per il gruppo Alitalia, per condotte poste in essere in un determinato arco temporale, non possa essere condivisa e sia, inoltre, di dubbia legittimità.
Reputa inoltre che le modalità di copertura finanziaria del provvedimento debbano essere rimeditate, soprattutto per quanto riguarda la decurtazione prevista a carico delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, tanto più inopportune nella difficile congiuntura economica attuale.
Il senatore ICHINO (PD) svolge considerazioni critiche sulla disposizione recata dall’articolo 1, comma 13, del decreto-legge nella parte in cui dispone che, nell’ambito dei trasferimenti di complessi aziendali o attività produttive delle imprese in amministrazione straordinaria, i passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possano essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
Sottolinea come la norma apporti una incisiva deroga alla disciplina generale vigente in materia di trasferimento dei rami d’azienda, che implica la necessaria continuità dei rapporti di lavoro inerenti il settore ceduto. Inoltre, fa notare come la citata nozione di cessione di unità organizzative aziendali sia di matrice comunitaria e come, pertanto, possano potenzialmente essere mossi rilievi alla normativa citata nelle competenti sedi europee.
Dopo gli interventi del presidente GIULIANO e del senatore CASTRO (PdL) volti a delineare una lettura della norma nel senso della piena compatibilità con la normativa comunitaria vigente, il senatore ICHINO (PD) ribadisce la necessità di una attenta riflessione sul punto e di un pieno rispetto del diritto europeo.
Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente GIULIANO rinvia il seguito dell’esame.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007) 249 def.). (n. 4)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)
Il relatore PONTONE (PdL) illustra la proposta di direttiva in titolo facendo anzitutto presente come essa sia espressione dell’impegno dell’Unione Europea per una politica complessiva in materia di immigrazione.
Rileva infatti come la proposta affronti il tema dell’immigrazione in Europa da paesi terzi sotto il particolare profilo del contrasto al soggiorno e impiego illegale di lavoratori. Lo strumento impiegato è quello dell’introduzione di sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione Europea.
Sottolinea peraltro come le direttive comunitarie risultino particolarmente appropriate in materia poiché stabiliscono norme minime vincolanti e lasciano contemporaneamente agli Stati membri margini di integrazione mediante legislazione nazionale.
Descrive quindi nel dettaglio il contenuto della proposta di direttiva, composta di 15 articoli. L’articolo 1 riguarda sanzioni ed altri provvedimenti comuni che si applicano nei riguardi dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul territorio dell’Unione Europea e l’articolo 3 stabilisce il divieto di svolgere lavoro illegale nel territorio comunitario.
Ricorda poi che l’articolo 4 dispone gli obblighi a cui devono attenersi i datori di lavoro al momento dell’assunzione di un lavoratore extracomunitario e l’articolo 6 prevede l’introduzione da parte degli Stati membri di sanzioni finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive a carico dei datori di lavoro in caso di violazione del divieto di lavoro illegale.
Si sofferma quindi sull'articolo 7, il quale stabilisce la definizione di procedure che garantiscano, in favore del lavoratore extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare, il recupero degli eventuali emolumenti arretrati, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato. L'articolo 8 contempla ulteriori misure a carico del datore di lavoro, per il caso di impiego alle proprie dipendenze di un soggetto extracomunitario in posizione di soggiorno irregolare, tra cui l’esclusione da benefici e sovvenzioni ovvero dalla partecipazione ad appalti pubblici, sino alla chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.
Richiama poi l'articolo 9, che statuisce una forma di responsabilità solidale dell'appaltante (e degli eventuali subappaltatori intermedi) nel caso in cui l'impiego di un soggetto extracomunitario in situazione di soggiorno irregolare sia compiuto da un subappaltatore, e gli articoli 12 e 13, che prevedono la definizione di un distinto apparato sanzionatorio, a carico della persona giuridica la quale abbia impiegato un lavoratore extracomunitario in situazione di soggiorno irregolare.
Ricorda infine che l'articolo 14 della proposta di direttiva esclude ogni sanzione, relativa ad un eventuale favoreggiamento di soggiorno illegale, per il terzo che assista i lavoratori extracomunitari irregolari nella presentazione della denuncia contro il datore, mentre l'articolo 15 richiede che gli Stati membri svolgano ogni anno, con riferimento agli illeciti in oggetto, attività ispettiva su almeno il 10 per cento delle imprese presenti sul proprio territorio, selezionate in base ad un'analisi di rischio e l'articolo 16 prevede che gli Stati membri trasmettano con cadenza triennale una relazione alla Commissione europea sulla materia.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.