Legislatura 16ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 16 del 29/07/2008

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA E  SIRCANA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 949

 

La Commissione,

 

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

 

rilevato che il presente provvedimento manca di linee che indichino direttrici di sviluppo della crescita economica e difetta completamente di interventi mirati a contrastare le disuguaglianze sociali e a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, carenza tanto più grave in quanto lo stesso DPEF denuncia un’allarmante impennata dell’inflazione, in particolare di quella al consumo;

 

considerato che:

 

l’articolo 60 reca una serie di interventi che riducono drasticamente le risorse finanziarie assegnate al comparto della Difesa, mettendone a rischio, per i prossimi anni, la piena funzionalità ed operatività; in particolare, al comma 1, all’elenco n. 1, gli stanziamenti per la Difesa sono ridotti per importi complessivamente pari a euro 503,735 milioni per l’anno 2009, a euro 478,099 milioni per l’anno 2010 e a euro 834,508 milioni per l’anno 2011, con conseguenti effetti negativi sui fondi destinati all’esercizio e, quindi, sulle attività addestrative del personale e sulla manutenzione dei mezzi; al comma 10 sono soppresse definitivamente le dotazioni di bilancio temporaneamente accantonate, pari, per la Difesa, a circa 300 milioni di euro; al comma 12 vengono ridotti, per un importo di 183 milioni di euro, i fondi assegnati per gli investimenti industriali della Difesa per l’anno 2009; al comma 15, dal cui ambito di applicazione sono state escluse le amministrazioni della Sicurezza e del Soccorso, ma non la Difesa, viene limitata le possibilità di spesa dell’amministrazione a un dodicesimo dello stanziamento assegnato per ciascun mese di esercizio, impedendo sostanzialmente la stipula di contratti per forniture di beni e servizi di lungo periodo;

 

l’articolo 65 riduce le risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate del 7 per cento per l’anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall’anno 2010 e che da tale disposizione dovranno conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010; viene previsto, inoltre, un taglio medio annuo di circa 380 milioni di euro, comportando una riduzione nel 2009 del 18 per cento e rimettendo in discussione tuffo il quadro di alimentazione, sia in termini di nuove assunzioni, sia in termini di transito in servizio permanente degli attuali volontari in rafferma da 5/7 anni (VFB) e di quelli di cui era pianificata la stabilizzazione a partire dal 2012 (VFP4);

 

l’articolo 66 pone una serie di limitazioni e blocchi alle assunzioni nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile che costituiscono la naturale destinazione del personale «precario» delle Forze armate (VFP I e VFP4);

 

l’articolo 67 sopprime alcune fonti di alimentazione degli istituti retributivi tipici della contrattazione/concertazione integrativa (fondi di efficienza e assimilati) e riduce le risorse destinate dalle procedure negoziali già concluse all’incentivazione della produttività del personale, mentre l’assegnazione di 20 milioni di euro per il solo personale della Guardia di Finanza altera gli equilibri retributivi tra il personale del Comparto Sicurezza e Difesa; sopprime inoltre le risorse destinate da precedenti provvedimenti a compensare il maggiore impegno del personale civile della Difesa per le attività connesse alle missioni internazionali;

 

l’articolo 69 prevede il differimento una tantum di un anno degli scatti biennali relativi alla progressione economica del personale in regime di diritto pubblico «non contrattualizzato», inclusa la dirigenza delle Forze armate e delle Forze di polizia;

 

l’articolo 71 prevede, per i primi dieci giorni di malattia in un anno solare, l’attribuzione del solo trattamento economico fondamentale con esclusione degli accessori benché fissi e continuativi con deroga per il Comparto Sicurezza e Difesa solo per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative; la retribuzione del personale del Comparto Sicurezza e Difesa rispetto a quella del pubblico impiego è formata per oltre il 60 per cento da indennità specifiche di impiego, di funzione e d’istituto, la citata disposizione avrà quindi effetti ridotti per il pubblico impiego (ove potrà al massimo generare la non attribuzione di alcune indennità), mentre per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia produrrà una contrazione concreta della retribuzione, riducendola al 40 per cento; inoltre, l’applicazione della penalizzazione, anche nei confronti di coloro che non si sono mai ammalati in precedenza, pur sopportando condizioni d’impiego più gravose rispetto al rimanente pubblico impiego, appare ulteriormente penalizzante, anche in considerazione dell’applicazione delle fasce di reperibilità 08,00-13,00 e 14,00-20,00 (tutti i giorni, compresi festivi e prefestivi);

 

l’articolo 72 prevede la possibilità, per il personale che si trovi a cinque anni dal limite di età, di presentare domanda di esonero totale dal servizio con o senza disponibilità a svolgere mansioni di volontariato (i trattamenti economici sono conseguentemente ridefiniti in ragione del 50 per cento nel primo caso e del 70 per cento nel secondo); prevede, altresì, la possibilità per le amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano raggiunto i quaranta anni di contribuzione, indipendentemente dal limite di età, disponendo, tuttavia, in considerazione della specificità del comparto, l’adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni, con cui saranno stabiliti specifici criteri e modalità applicative per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia; nel caso in cui tali decreti riportassero i criteri generali previsti per la pubblica amministrazione, l’applicazione delle disposizioni si potrebbe tradurre in un pensionamento anticipato d’autorità per molti ufficiali e marescialli, il cui numero dipende solamente dalla consistenza organica risultante dalla revisione del modello professionale, per 6.000 carabinieri e ulteriori 20.000 tra finanzieri, poliziotti, agenti penitenziari e agenti forestali, dando luogo a forme di prepensionamento che obbligherebbero ad accedere a trattamenti di quiescenza penalizzati, i quali non risulterebbero utili a politiche di riduzione di eventuali esuberi di organico, il cui costo andrebbe comunque a carico del sistema previdenziale;

 

considerato che tutte le citate disposizioni dovrebbero essere soppresse a causa degli effetti negativi che ne deriverebbero per il personale militare e per l’Amministrazione della Difesa;

 

rilevata, al contrario, la necessità di garantire al comparto della Difesa maggiori risorse finanziarie per dare certezza e stabilità al personale nella quotidianità dei servizi prestati e per avviare e realizzare i programmi d’investimento e di manutenzione dei mezzi a disposizione;

 

esprime parere contrario.