Legislatura 16ª - Commissioni 1° e 2° riunite - Resoconto sommario n. 14 del 15/07/2008
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Il presidente BERSELLI (PdL), relatore per la 2a Commissione, nel condividere le valutazioni del presidente Vizzini circa il fatto che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 della normativa in esame superino i rilievi della Corte Costituzionale in ordine alla legge n. 140 del 2004, osserva che la ratio del disegno di legge n. 903 risiede nei principi di continuità e di regolarità nell'esercizio delle più alte funzioni pubbliche, nel pieno rispetto del principio di eguaglianza, che consente di prevedere un regime differenziato, anche riguardo all'esercizio della giurisdizione, purchè risultino concretamente tutelati anche gli altri concorrenti valori costituzionali secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004.
Si sofferma poi sul comma 3, il quale consente al giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, di acquisire, nel processo sospeso, le prove non rinviabili con esplicito riferimento alle ipotesi di incidente probatorio e di atti urgenti. Si tratta di una « valvola di sicurezza » che, escludendo la paralisi assoluta delle attività processuali, salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo in corso.
Dopo aver illustrato il comma 4 il quale prevede che, in caso di sospensione del processo, è sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati, secondo il meccanismo generale previsto dall’articolo 159 del codice penale, dà conto del contenuto del comma 6. Quest'ultima disposizione prevede la possibilità, per la parte civile, di trasferire l’azione in sede civile, in deroga all’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Tale deroga non soltanto è compatibile con i princìpi generali – posto che la rinuncia agli atti del giudizio, derivante dal trasferimento dell’azione civile nel processo penale, non preclude la riproposizione della domanda – ma è una scelta costituzionalmente obbligata, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 24 del 2004, al fine di evitare che la posizione della parte subisca gli effetti della sospensione del processo penale. Per apprestare una piena tutela del diritto della parte civile viene, inoltre, previsto che, in caso di riproposizione della domanda in sede civile, la causa debba essere trattata con priorità, attraverso la riduzione del termine per comparire.
Con riferimento al comma 7 fa presente che esso contiene una disposizione transitoria, che estende la sospensione anche ai processi penali già in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge.
Infine illustra il comma 8 il quale stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; si è omesso, pertanto, di predisporre la relazione tecnica.