Legislatura 16ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 6 del 25/06/2008
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Il relatore RAMPONI (PdL) illustra il disegno di legge, soffermandosi preliminarmente sulle perplessità, successivamente superate, dovute alla mancata approvazione del Trattato da parte dell’Irlanda. Segnala quindi che, dopo una impasse durata più due anni, indotta dalla mancata approvazione della nuova Costituzione europea da parte di Olanda e Francia, l'Unione europea ha finalmente rilanciato il processo di riforma dei Trattati: una ripartenza politicamente importante, a suo avviso, per i destini dell'Europa e la progressiva effettiva realizzazione di essa quale completa entità politica.
Nota quindi che il Trattato di riforma dell'Unione europea cambia considerevolmente le disposizioni relative alla PESC e alla PESD. Per quanto si riferisce alla politica estera, esso riprende tre delle innovazioni istituzionali più significative già previste dal Trattato costituzionale, ossia la Presidenza stabile del Consiglio europeo, il Ministro degli Affari Esteri dell'UE – che però viene rinominato "Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza", venendo incontro alla richiesta della Gran Bretagna e di altri paesi – ed il Servizio europeo per l'azione esterna.
Il Presidente stabile del Consiglio europeo, previsto in sostituzione della Presidenza semestrale, viene eletto a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo ed è rieleggibile unicamente per un secondo mandato.
La seconda grande novità istituzionale introdotta dal Trattato di riforma è costituita dall'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che nel Trattato Costituzionale veniva definito Ministro degli Affari Esteri dell'Unione. A giudizio del relatore, in realtà, rispetto al Trattato Costituzionale, cambia il nome, ma non la sostanza, atteso che l'Alto Rappresentante avrà il compito di guidare la politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione e di contribuire con le sue proposte ad attuarla in qualità di mandatario del Consiglio, di presiedere il Consiglio "Relazioni Esterne" – composto dai Ministri degli esteri dei paesi membri – e di rivestire la carica di vicepresidente della Commissione.
Quanto al Servizio Europeo per l'azione esterna, di cui è previsto che si avvalga l'Alto Rappresentante nell'esercizio delle sue funzioni, il relatore precisa che questo nuovo strumento della politica estera comune non viene a sostituirsi ai servizi diplomatici nazionali.
Per la PESD, il Trattato registra una serie di progressi per quanto riguarda le clausole di mutua difesa collettiva, le nuove formule per l'integrazione flessibile e l'istituzione dell'Agenzia di difesa europea.
In particolare, il Trattato include una nuova clausola di solidarietà contro il terrorismo e in caso di catastrofi ed inserisce una clausola di difesa reciproca tra tutti i Paesi dell’Unione europea, qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio; viene tuttavia evidenziato che ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e che gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi a quelli assunti nell'ambito dell'organizzazione del trattato del Nord-Atlantico. Il Trattato integra, inoltre, le missioni di Petersberg, inserendo tra queste anche quelle effettuate a sostegno dei paesi terzi per contrastare il terrorismo; dà facoltà al Consiglio di affidare ad un gruppo di Stati membri la realizzazione di una missione in nome e per conto dell'Unione europea; innova le disposizioni relative alle cooperazioni rafforzate e stabilisce che gli Stati membri possano istituire tra di loro una specifica forma di cooperazione rafforzata, denominata Cooperazione Strutturata Permanente, a patto che rispettino criteri in termini di capacità.
Tutte le decisioni riguardanti gli Stati ammessi alla Cooperazione Strutturata Permanente sono prese a maggioranza qualificata, con una innovazione rispetto al principio generale, che prevede, nel settore della PESD, il ricorso all'unanimità.
Il Trattato ratifica infine l'istituzione dell'Agenzia europea per la Difesa, peraltro già decisa con iniziative PESC dal luglio 2004.
In sostanza – evidenzia il relatore – il settore difesa è interessato da una serie di importanti riforme che vanno nel senso di garantire all'Unione europea una coesione più stretta (clausole di sicurezza e di difesa collettiva e un coinvolgimento generale nella lotta contro il terrorismo), una maggiore efficacia operativa nel settore delle acquisizioni di equipaggiamenti e sistemi di arma (Agenzia europea per la difesa) e una crescente flessibilità (cooperazione strutturata permanente), ciò che dovrebbe consentire agli Stati che lo vogliano di avanzare più rapidamente sulla via dell'integrazione, pur nel rispetto di precise disposizioni.
Il relatore fa quindi osservare che, eccetto la specifica clausola della difesa reciproca nel caso di aggressione armata e di attacco terroristico, buona parte delle riforme suggerite nel settore dal Trattato di Lisbona sono già operanti, e dunque la mancata approvazione irlandese non ne pregiudica la pratica attuazione.
Pur non essendosi ancora in fase di arrivo nello sviluppo dei procedimenti per giungere alla realizzazione dell'Unione politica dell'Europa, egli ritiene comunque positivo constatare che il processo si è rimesso in moto, e sottolinea che starà alla maturità e al senso di responsabilità politica dei rappresentanti di vertice impegnarsi per accelerare il processo e creare le condizioni per consentire all'Europa di rispondere alla sfida montante di Usa, Russia, Cina, Giappone, India.
Dà conclusivamente conto di una bozza di parere favorevole da lui predisposta (allegata al resoconto della seduta).